La clausola di diseredazione: validità o invalidità?

La clausola di diseredazione: validità o invalidità?

La diseredazione: caratteri e dibattito giurisprudenziale

Con l’espressione diseredazione si intende la disposizione testamentaria a contenuto negativo, con la quale il testatore esclude un soggetto della propria successione.

Affinché la diseredazione risulti ammissibile è necessario che riguardi soggetti diversi dai legittimari, ovvero soggetti ai quali, a norma dell’art. 536 c. c., sia riconosciuto il diritto intangibile di percepire una quota (legittima o di riserva) dell’eredità.

Sono legittimari il coniuge, i figli (a tal proposito si rileva che con il D. Lgs n. 154 del 2013, entrato in vigore nel febbraio del 2014 è stata definitivamente soppressa ogni distinzione tra i figli legittimi e quelli naturali, sancendo in maniera inderogabile lo status unico di figlio), e gli ascendenti.

In passato, l’autorevole dottrina e parte della giurisprudenza  hanno sostenuto che affinché la clausola di diseredazione fosse valida, la stessa avrebbe dovuto essere accompagnata da una clausola istitutiva (a contenuto positivo).

Infatti la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a far riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, “ dallo stesso tenore complessivo dell’atto di ultima volontà che la contiene, risulti l’effettiva esistenza della anzidetta autonoma e positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la clausola di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione” (cfr. Cass. n. 5895/94).

Tuttavia, sebbene parte della giurisprudenza condividesse l’impostazione avallata dalla dottrina, la giurisprudenza più recente  ha ritenuto valida la clausola del testamento, con la quale si manifesti la volontà destitutiva – che può includersi nel disporre, di cui all’art. 587, 1 co., c.c. – diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati.

A tal proposito la Corte di legittimità ha rilevato che “ la clausola di diseredazione costituisce espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà”  –  inoltre precisa la Corte  – la stessa  “ è volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di un bene, né occorra prova di una implicita istituzione” (cfr. Cass. n. 8352/12).

Pertanto, alla stregua di tale orientamento, la disposizione testamentaria a contenuto negativo può ritenersi valida, alle condizioni prescritte dalla legge (non può riguardare i legittimari), anche se non sia accompagnata da una disposizione attributiva, e  purché l’individuazione degli eredi possa desumersi in via interpretativa.


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