La clausola testamentaria di esclusione del successibile. Dottrina e giurisprudenza.

La clausola testamentaria di esclusione del successibile. Dottrina e giurisprudenza.

Sommario: I. L’esclusione di un successore non necessario: da clausola testamentaria integrativa ad unico contenuto del negozio, attraverso la giurisprudenza italiana – II. La validità e l’ammissibilità da parte della Corte di Cassazione del testamento contenente la sola clausola di esclusione di un successibile (analisi della pronuncia della Corte di Cassazione n. 8352 del 2012) – III. Posizioni dottrinali circa la validità della clausola di diseredazione e del testamento meramente negativo – IV. Conclusione

 

 

I. – L’elaborato qui presente intende fornire attenta indagine circa la validità della scheda testamentaria contenente la sola clausola di esclusione di alcuni successibili.

Ritenuta pacifica – per giurisprudenza immemore – la possibilità del de cuius di porre in essere volontà negativo-ablative, non v’è dubbio alcuno che la disposizione testamentaria destitutiva sia valida quando venga intesa come clausola integrativa rispetto ad altre disposizioni.

Tale automatica ammissibilità, tuttavia, non è stata riconosciuta, se non in tempi recenti, alla clausola negativa impropriamente denominata “di diseredazione” qualora questa risulti essere esauriente contenuto del negozio mortis causa (ossia, quando viene utilizzata come disposizione avente carattere autonomo); l’esame relativo alla validità di tale scheda testamentaria necessita, pertanto, di attenta argomentazione, attraverso lo studio analitico delle più rilevanti, e varie, posizioni di dottrina e giurisprudenza a riguardo, poiché gli interpreti, sia nella prima che nella seconda ipotesi, non sono sempre stati concordi.

Passiamo ora al vaglio le questioni sollevate dalla Corte di legittimità (e non solo) [1].

“Nelle mie piene facoltà mentali e in perfetta salute dichiaro, qualora io dovessi mancare, di escludere dalla mia eredità, e cioè da quello che io posseggo, le mie due nipoti (…) e (…), figlie del mio defunto fratello (…), per il loro indegno comportamento verso di me ed i miei fratelli”; su di queste parole, la Corte suprema, con sentenza del 20 giugno 1967, n. 1458, dava gli albori ad un’attenta analisi, e a sfaccettate discussioni, attorno al testamento contenente la sola disposizione negativa di diseredazione di uno o più eredi legittimi, come nel caso di specie.

In sede di impugnazione della suddetta disposizione testamentaria, il Tribunale di primo grado si espresse col ritenere che tale atto, sebbene avesse la forma di testamento, non poteva considerarsi negozio mortis causa, in quanto – facendo leva sulla tesi che fa equivalere il “disporre” (ex art. 587 c.c.) all’attribuzione espressa di beni – esso non dispone “in tutto o in parte delle proprie sostanze”, e, prediligendo un esame letterale del testamento in questione, mostrò come l’atto, non contenendo disposizioni positivo-attributive, non potesse dirsi nemmeno contenere “indirettamente” quest’ultime (ritenendo, appunto, tale eventuale asserzione un’arbitrale ed azzardata interpretazione della volontà del defunto).

La Corte suprema – che per la prima volta si trovò a dover risolvere il problema della diseredazione di determinati eredi non necessari – dopo aver supervisionato sia tale decisione che quella della Corte d’appello (la quale, quest’ultima, si diresse in senso opposto alla prima, dichiarando la scheda in esame una disposizione di carattere patrimoniale positiva, cioè intendendo tale diseredazione come una chiamata a favore dei soli fratelli non esclusi), statuì sulla questione nel senso di escludere la validità di tale testamento: la Corte, così, volle utilizzare il termine “disporre” nel senso ristretto di volontà attributiva a favore di uno o più soggetti, considerando questa diseredazione come una disposizione accessoria[2] che, sebbene faccia parte di quelle clausole che il testatore (dall’alto – come abbiamo visto – della sua ampia autonomia privata) può redigere, non ha validità se non accompagnata da una contestuale volontà di disporre del proprio patrimonio.

Riprendendo le considerazioni a cui giunse il Tribunale, la Cassazione respinse la validità del testamento[3] basando la sua decisione sul fatto che ove si parli di volontà attributiva presunta, questa debba “chiaramente” essere desunta in modo diretto o indiretto dalla scheda testamentaria, ossia, – in ottemperanza delle regole ermeneutiche – deve risultare, in modo inequivocabile, dal testo mortis causa, una determinata volontà “attributiva” di testare in un certo senso piuttosto che un altro; quindi, secondo il giudice di legittimità del ’67, la mera disposizione di esclusione avrebbe potuto essere valida solo allorquando, dalla scheda in esame, fosse stata rinvenuta una disposizione positiva che andasse a conferire validità ed efficacia anche alla negativa (“nel senso che diverrà valida ed efficace la volontà del testatore di attribuire i suoi beni a quel determinato successibile, con esclusione di quel determinato altro”).

Poco prima, anche la Corte d’Appello di Firenze si era occupata della diseredazione, definendola come la manifestazione di volontà espressa che qualcuno non debba essere erede: a dire della Corte, è ovvio che, se il testatore dispone di tutte le sue sostanze ed esclude uno dei successibili dall’eredità, tale disposizione vada ad aumentare la quota degli altri eredi, e che questo non vada ad aggiungere altro a quelli che sono gli effetti medesimi della preterizione; per questo motivo, la clausola di diseredazione ha ragion d’essere – in quanto punto critico che abbisogna dell’interpretazione del giudice – quando il suo autore non abbia disposto in alcun modo delle sue sostanze.

Il giudice d’appello, nell’esaminare il caso, si discostò da parte della dottrina, che vedeva nella diseredazione una implicita manifestazione di volontà istitutiva nei confronti degli eredi non esclusi, sottolineando come non per forza la volontà di diseredare sottenga una volontà positivo-attributiva, poiché il de cuius può essere del tutto indifferente rispetto a come e a chi spetterà la sua eredità, ma, ritenendo comunque di ammettere tale disposizione negativa, fece leva sul brocardo latino “In testamento voluntas testantis magis spectanda est”, fondando la sua decisione sul grande rilievo che la manifestazione di ultima volontà del testatore ricopre nel diritto successori, ed asserì che, salvo il limite della tutela dei legittimari, il de cuius possa “disporre” come meglio crede del proprio patrimonio, anche, in senso negativo, escludendo dalla successione chi altrimenti, per le regole della successione legittima, sarebbe chiamato in una quota di eredità.

Allo stesso modo, preferirono la soluzione positiva, attorno alla nostra problematica, il Tribunale di Parma, con sentenza del 3 maggio 1977, il quale, sulla questione, statuì nel senso che “in caso di testamento contenente solo una disposizione di esclusione, si applicheranno le norme della successione legittima, salvo che all’escluso” ed il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 359 del 1989, ove vien risolto il dubbio su come agire qualora il de cuius si occupi di dare una regolamentazione post mortem dei suoi beni ed interessi con la sola disposizione di diseredazione: “nell’ipotesi in cui la disposizione testamentaria di esclusione dalla successione di taluni eredi legittimi esaurisca l’intero contenuto del testamento, si apre la successione legittima in favore dei non diseredati”.

Diversamente, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza del 25 maggio 1960, non riconobbe validità alla clausola di esclusione di successibili se non quando il testatore, contestualmente, non abbia disposto, in qualche modo, di tutti i suoi beni (rilevando un significato tutto attributivo di “disposizione”).

Nel dettaglio di quest’ultima pronuncia, vediamo che ciò su cui si discute è proprio la validità della diseredazione in sé: essendo la successione testamentaria sottoposta a quel limite di ordine sociale costituito dalla successione legittima, il Tribunale ritiene che non sia lecito al testatore – seppur ammettendo, a suo favore, ampia autonomia di volontà nella formazione del testamento – derogare alle disposizioni in merito alla disciplina dell’indegnità a succedere, individuata dalla Corte, in quella sede, come unica e legittima causa di esclusione dalla successione, concedendo, piuttosto, la diversa modalità della preterizione (che prevede appunto disposizioni di indole patrimoniale).

Codesta sentenza di primo grado fu però capovolta dall’orientamento della Corte d’Appello di Napoli, la quale ammise la validità della clausola di esclusione, poiché se essa non trova fondamento esplicito nel testo codicistico, non trova, d’altro canto, dallo stesso, un espresso divieto. Ricorrendo alla nozione di volontà testamentaria e a quella di “disposizione” in senso sia positivo che negativo, il Giudice fece leva sulla corrente dottrinale secondo la quale – come abbiamo visto nel capitolo precedente – se l’equivalenza tra disposizione e attribuzione aveva un senso sotto il vigore del codice del 1865, dove l’art. 759 definiva il testamento come “atto revocabile, col quale taluno, secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse a favore di una o più persone”, questo non può valere oggigiorno, poiché il “disporre” del testo del ’42 si riferisce alla generale manifestazione di volontà del de cuius in riguardo ai suoi beni e con la diseredazione, nello specifico, vien manifesta la volontà negativa di non far beneficiare dei propri beni la persona indicata nel negozio mortis causa.

In egual modo, precedentemente, la Cassazione sostenne l’inammissibilità della diseredazione con la sentenza n. 1608 del 1954; la Corte di legittimità decise nel senso che “quando il testatore esclude dalla successione (universale o particolare) determinata persona (in genere compresa nella categoria dei successibili per legge) senza indicare quella che, in sua vece, intenda beneficiare, in tal caso la volontà del de cuius” è “incompleta, non sviluppata od inespressa” rimanendo “di nessuna rilevanza giuridica, e (…) non è dato desumere aliunde (…) volontà” che sia diversa da quanto espresso nella scheda testamentaria.

A simile conclusione pervenne la Corte d’Appello di Venezia nel 1957, secondo la quale “essendo il testamento un negozio solenne, l’attribuzione patrimoniale che esso opera deve essere espressa per iscritto e da questa esigenza formale non si può prescindere neppure nelle così dette disposizioni negative o per esclusione, qualora alla esclusione di persona determinata non segua l’indicazione di altra che si vuole favorire: in altri termini la certezza dell’onorato si deve ricavare attraverso l’indicazione nominativa o quanto meno con riferimento a dati oggettivi espressi dal testatore”; o ancora, la Cassazione con la sentenza n. 6339 del 1982, ove si rileva nuovamente che la volontà di escludere alcuni successibili dalla successione può valere come contestuale volontà di istituire eredi tutti gli altri successibili non diseredati, quando dall’interpretazione dell’atto mortis causa risulti tale positiva volontà, “con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione; pertanto, ove il giudice del merito nell’interpretazione dello scritto ritenga inesistente una tale volontà, correttamente lo stesso non ammette la prova diretta al fine di dimostrare la volontà del de cuius di disporre dei propri beni a favore di alcuni soggetti, in quanto con tale prova si mira non già ad identificare la volontà testamentaria contenuta, esplicitamente o implicitamente, nella scheda, ma alla creazione di una siffatta volontà”.

Anche in tempi più recenti ritroviamo posizioni giurisprudenziali diverse tra loro, in quanto il raggiungimento di una chiara e composita dichiarazione d’ammissibilità della solitaria disposizione diseredativa, e non solo, – prevedendo, la disciplina successoria, varie sfaccettature che necessitano ancora di minuziosa analisi[4] (come, per esempio, la prassi circa l’interpretazione del testamento e della volontà contenuta in esso) – seguì un corso lento ed altalenante.

Vediamo, in questo senso, esemplificando, pronunce quali la n. 5895 del 1994 della Corte di Cassazione e la sentenza del 28 maggio 2003 della Corte d’Appello di Catania, che, si espressero, in senso negativo, circa la mera disposizione ablativa, in quanto, qualora non risulti dall’interpretazione del negozio testamentario una, quantomeno implicita, volontà di chiamare alla successione i “non-diseredati”, “questa (…) disposizione deve ritenersi nulla, per illiceità della causa, non essendo ammessa dall’art. 587, 1° comma, cod. civ. la mera diseredazione” (nullità che, a dire della Corte, non si estende all’intero atto ma alla singola disposizione).

Di diverso avviso le altrettanto recenti pronunce del 28 marzo 2000 del Tribunale di Catania e quella del 16 giugno 2000 della Corte d’Appello di Genova, la quale si presenta favorevole alla disposizione negativa in quanto, a sostegno della validità di questa, non sussisterebbe alcun contrasto con il 1° comma dell’art. 587 cod. civ. poiché, in accordo a quanto il giudice di secondo grado in questione ha affermato, “la clausola di diseredazione contenuta in un testamento è una disposizione negativa di contenuto (sì) atipico rispetto all’istituzione di erede o di legato”, ma, in quanto “espressione della più generale autonomia negoziale del de cuius”, se “è sicura la validità della clausola quando contenga un’esplicita istituzione di erede, proprio dal riferimento all’autonomia negoziale del testatore”, da ciò ne discende pure “l’affermazione di validità della clausola stessa, anche quando nella scheda testamentaria non sia contenuta alcuna disposizione positiva”.

Riassumendo, secondo gran parte della più risalente giurisprudenza il de cuius può validamente e liberamente escludere uno o più successibili dall’eredità (in modo esplicito od implicito), purchè dal testo mortis causa si rilevi la volontà di “attribuire le proprie sostanze ereditarie ad altri soggetti”, ossia quando, attraverso l’esame del tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo del testamento, risulti effettiva la sussistenza di codesta positiva volontà, seppur indiretta, con la conseguenza che, solo in questo caso è possibile ricercare (tramite sia elementi interni alla scheda che esterni) il vero contenuto della volontà testamentaria; interessante è segnalare che tale orientamento del Supremo Collegio spinge, in caso di dubbio, a risolvere la questione in favore dell’interpretazione positivo-attributiva e quindi ad attribuire, anche nei casi più delicati e complessi, validità ed efficacia all’ultima volontà del de cuius, che ricordiamo essere, di fondo, l’elemento più importante, che è di per sé idoneo a conferire validità al testamento, purchè si rispettino i requisiti di liceità e meritevolezza.

II. – Tenuto conto di tali premesse e delle diverse posizioni giurisprudenziali, si nota come nella libertà (o autonomia) testamentaria e nella voluntas del testatore stia la chiave di risoluzione della questione che, chi scrive, si pone di mettere in luce[5].

A tal scopo andiamo ad analizzare la recente pronuncia della Corte di Cassazione che ha portato ad acquisire quale precetto la validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, “allineandosi alle argomentazioni della dottrina che recentemente è prevalsa sul tema”: il giudice di legittimità, con sentenza del 25 maggio 2012, n. 8352, ha sentenziato che “è valida la clausola del testamento con la quale il testatore manifesti la volontà destitutiva – che può includersi nel “disporre”, di cui all’art. 587 comma 1 c.c. – diretta ad escludere dalla propria successione legittima alcuni dei successibili ed a restringerla così ai non diseredati, costituendo detta clausola di diseredazione espressione di un regolamento di rapporti patrimoniali, rientrante nel contenuto tipico dell’atto di ultima volontà e volta ad indirizzare la concreta destinazione post mortem delle proprie sostanze, senza che per diseredare sia, quindi, necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni, né occorra prova di un’implicita istituzione”; ma vediamo nel dettaglio il caso ed i motivi che hanno portato la Corte ad esprimersi in questi termini.

“Io sottoscritta S.I. scrivo le mie ultime volontà sana di mente. Escludo da ogni mio avere i miei cugini E.G. fu A., C.E. fu D., C.P. fu D. Nella tomba con i miei altrimenti compramene una. 5 giugno 1977”: questo il testo – peraltro dal lessico non proprio cristallino – del testamento olografo della defunta S.I., contro il quale agirono i “diseredati”.

In sede di impugnazione, il tribunale di primo grado di Savona, con sentenza del 23 novembre 1995, dichiarò valido il testamento de quo, in quanto depositario, oltre che della clausola di diseredazione, della volontà implicita di istituire altri successibili quali eredi, ai quali (probabilmente) era diretto l’onore di occuparsi della sepoltura.

Presentato ricorso presso la Corte d’Appello di Genova, questa ribadì la piena validità della clausola e la validità altrettanto certa dei testamenti che contenessero sia disposizioni positive ed assieme negative, che di quelli meramente negativi, privi di istituzione espressa di eredi o legati; nel caso di specie, la sentenza d’appello venne cassata (sentenza n. 8489 del 2004) per la non avvenuta integrazione del contraddittorio in giudizio, e addivenuti ad un nuovo processo di secondo grado, la corte ha infine deciso per l’invalidità della clausola, ritornando ad abbracciare le teorie secondo le quali la clausola destitutiva, per essere valida, debba essere accompagnata da esplicite disposizioni attributive (ed in questo caso, tale volontà positiva, non fu individuata dalla corte, che sentenziò il 12 marzo 2007 dichiarando la nullità della clausola).

Nel 2012 fu riproposto ricorso in Cassazione – dando luogo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ad una decisione della causa nel merito in questa sede – ove fu nuovamente ribaltato l’esito del giudizio di secondo grado; la Corte – osserviamo attentamente – si è trovata ad esaminare, ancora una volta, tale scheda testamentaria contenente due disposizioni, ed esattamente la diseredazione, immotivata[6], di tre cugini e la previsione di un modus (per di più senza indicarne espressamente i soggetti onerati) costituito dall’obbligazione di acquistare una tomba nell’eventualità non fosse stato possibile seppellire la defunta in quella di famiglia.

Accogliendo sine dubio il primo ricorso, riguardante l’accertamento di un vizio di interpretazione del testamento, il giudice di legittimità, non si è limitato ad affermare la validità della clausola di esclusione, sulla base del fatto che fosse accompagnata da una implicita volontà attributiva[7], ma preferì analizzare a fondo il secondo ricorso in merito alla violazione e falsa applicazione degli art. 587 e 588 c.c., sostenendo che i soli limiti posti alle disposizioni testamentarie, comprese quelle negativo-ablative, sono costituiti da regole attorno l’ordine pubblico e dei diritti dei legittimari.

I ricorrenti, nel chiedere alla Corte l’accertamento della violazione dei suddetti articoli, spinsero sul fatto che l’art. 588 c.c., da un lato, non esaurisce le ipotesi previste espressamente dalla legge e, dall’altro, non esclude che il nostro ordinamento tuteli altre disposizioni testamentarie, idonee a produrre effetti successori, comprese quelle non attributive (con i consueti limiti ricordati poc’anzi).

In questo caso, il giudice di legittimità ha soprattutto sottolineato il seguente aspetto: innanzitutto, ex art. 587 c.c., rileva che il negozio mortis causa ha lo scopo di render possibile al testatore la redazione di una regolamentazione dei suoi interessi, e quindi di disporre di tutte le proprie sostanze, o parte di esse, per il momento in cui avrà cessato di vivere, e se ben possiamo dire che il contenuto tipico del testamento sia di carattere patrimoniale, certamente, da questo non ne consegue che il suddetto atto, per esser tale, debba necessariamente avere una funzione attributiva. Dopo, quindi, aver passato in riesame la giurisprudenza degli ultimi anni, la Corte di Cassazione ammise che per diseredare non fosse necessario procedere ad una positiva attribuzione di beni né alla prova della implicita volontà istitutiva (exclure c’est instituer), e che l’individuo che esclude alcuni dei suoi successibili inevitabilmente fornisse anche, in questo modo, una concreta direzione e destinazione del proprio patrimonio (si può sicuramente vedere come una mera diseredazione di un successibile sia in grado di accrescere la quota ereditaria dei rimanenti non esclusi, ponendo in essere un delicato problema di concorso tra successione legittima e successione testamentaria).

Così, la Cassazione, statuendo la validità della clausola diseredativa – anche come autonoma disposizione negativa – ha dato giustificazione alle varie ipotesi attraverso le quali l’attività dispositiva può manifestarsi, siano esse non attributive o non previste nominatim dal nostro ordinamento, e pur sempre rispettose dei requisiti di liceità, meritevolezza e di rispetto della legittima.

Con questa presa di posizione la Corte allineò il suo pensiero con la corrente dottrinale che finì per svilupparsi negli ultimi anni, ossia con “l’ampio riconoscimento alla libertà e alla sovranità del testatore compiuto dal legislatore, che in altri ambiti del diritto successorio ha ammesso un’efficacia negativa del negozio testamentario: nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il testatore può ben gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota disponibile, sia mediante l’istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.; il testatore può inoltre modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiunti con la previsione di più sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un’esclusione diretta”.

Tale soluzione adottata dalla Cassazione nel 2012 fu condivisa dalla più ampia dottrina, tanto da divenire precetto utile ed utilizzato dalla successiva casistica giurisprudenziale, sia perchè, ivi, fu risolto il contrasto interpretativo, sia perchè si è riconosciuto un diverso e più ampio potere del de cuius (anche in ragione della stessa ratio che spinge un individuo a redigere testamento); ciò che invece incontrò la critica, furono le posizione della Suprema Corte circa il rapporto tra successione legittima e testamentaria e il mancato riconoscimento della possibilità di diseredare anche il legittimario: per quanto riguarda il primo aspetto, infatti, vi è la mancata chiarezza circa la presenza o meno di una sorta di gerarchia, che – data l’ampia autonomia privata del testatore e dato il testo dell’art. 457, c. 2° – sembrerebbe attribuirsi alla delazione testamentaria piuttosto che alla seconda, mentre, il silenzio attorno all’esclusione dei legittimari, fu compensato da parte della dottrina che andò ad indagare come, pur essendo prevista, dal nostro ordinamento, l’intangibilità della quota di legittima, vi siano anche delle deroghe espresse a tale principio, tra cui il legato in sostituzione di legittima (forma implicita di diseredazione dell’erede legittimario, ai sensi dell’art. 551 c.c.), osservazione che ha portato a domandarsi se in qualche modo sia possibile ammettere anche l’esclusione diretta di successori necessari.

Date queste premesse ed analisi, finalmente, “sulla scorta degli orientamenti teorici prevalenti”, vediamo “la giurisprudenza più recente” addivenire “al mutamento del proprio indirizzo costante, evidenziando come il rilievo – emergente sulla scorta del disposto dell’art. 587, primo comma, c.c. – per cui la disposizione testamentaria tipica sia dotata di contenuto intrinsecamente patrimoniale, non implica necessariamente che l’atto di ultima volontà abbia un’esclusiva funzione positivo-attributiva dei beni relitti” apportando una decisa inversione di rotta nella dottrina.

In ultima analisi – per meglio comprendere – passiamo perciò in riesame, brevemente, le varie posizioni dottrinali a riguardo, le quali (da tempo indirizzate verso un maggior margine di libertà per il testatore nella determinazione del regolamento post mortem dei suoi interessi) hanno dato impulso alla Suprema Corte in ordine circa il suo recente mutamento di pensiero e dalle quali si auspica possa trarre le radici un’esauriente regolamentazione dell’intera disciplina successoria, anche rispetto le suddette problematiche ancora aperte.

III. – Volendo riassumere lo studio dei più rilevanti ed influenti autori che si sono occupati, fino ad oggi, dell’istituto diseredativo, dando origine a filoni di pensiero talvolta opposti a riguardo, possiam ben distinguere tre nuclei dottrinali, che vanno dalla piena ammissibilità della clausola destitutiva fino alla teoria negatrice, passando per quella intermedia che condiziona la validità della clausola de quo alla sussistenza di necessari requisiti.

L’opinione prevalente, in dottrina, considera la clausola di diseredazione – come abbiamo visto – ammissibile, senza alcun limite, ed autorevoli interpreti evidenziano come la “delazione negativa” e la “delazione positiva” in realtà siano sullo stesso piano, in quanto espressione del principio di personalità del de cuius e manifestazione di autonomia della libertas testandi, e, differenziando tale disciplina dalla preterizione, A. Trabucchi, scrive come, chiaramente, la diseredazione, dispieghi il proprio raggio d’azione negativa in modo totale, valendo, eventualmente, anche per disposizioni testamentarie precedenti e per le disposizioni a carattere particolare.

Nello stesso senso, M. Bin (per tutti) mette in chiaro la sua posizione circa l’interpretazione del termine “disporre” ex 587 c.c., ritenendo che esso sia stato usato dal Legislatore non nel suo significato tecnico-positivo, bensì atecnicamente, nel generico senso di organizzare e regolamentare un assetto dei propri interessi per quando il testatore avrà cessato di vivere.

Approfondimento necessario è lo studio di S. Pagliantini, il quale mette in risalto l’indubitabilità della clausola in questione; l’Autore, discostandosi da pronunce quali le sentenze n. 1458/1967 e n. 6339/1982 e dall’iter metodologico utilizzato da queste per risolvere i problemi di ammissibilità de quo (interpretazione che condiziona la clausola diseredativa al fatto che essa sia comunque atta a costituire una chiamata positiva implicita), rileva che spesso la ricostruzione (talvolta creazione) della reale mens testantis, sia solo una volontà presuntiva, che a volte è del tutto estranea alla scheda testamentaria: riferendo, peraltro, la volontà diseredativa al solo dato psicologico – e quindi privatistico – che è cosa diversa rispetto al dato pubblicistico tipico dell’indegnità a succedere, Pagliantini asserisce che “la diseredazione non rappresenta (…) una vocazione degli altri successibili non esclusi, costituendo piuttosto la clausola con cui il de cuius, in odio dei suoi congiunti, detta un regolamento e programma una particolare vicenda successoria”.

Allo stesso modo, ammettono pienamente la clausola diseredativa e il testamento meramente negativo, S. Delle Monache e G. Bonilini.

Il primo di questi autori, spostando l’asse interpretativo verso l’ammissibilità della clausola meramente negativa, destitutiva in senso stretto, afferma che “con il termine diseredazione (…) non intendiamo riferirci né alla mera preterizione di uno o più successori legittimi risultante da ciò, che con il testamento l’intero patrimonio ereditario è stato destinato ad altri soggetti (ad es., Tizio, unici congiunti del quale sono i suoi tre fratelli, istituisce eredi testamentari, ciascuno per la metà, due soltanto di essi); né al caso in cui, al contrario, il testatore, escludendo dalla propria successione chi altrimenti vi sarebbe stato chiamato ex lege, implicitamente abbia reso manifesto l’intento di devolvere i propri beni a favore di altre persone (ad es., “io, Tizio, privo di parenti più prossimi, voglio che quanto ai miei tre fratelli, niente tocchi a Caio delle mie sostanze…”), in quest’ottica, configurando la clausola in questione quale disposizione dal carattere e dalla validità autonomi.

Bonilini, dal canto suo, sottolinea come le disposizioni negative, che anziché attribuire, negano possibilità od esprimono divieti, siano possibili modalità attraverso cui si esprime lo scopo e la funzione del testamento stesso, quale “mezzo che, consentendo di realizzare interessi patrimoniali e non patrimoniali, la cui rilevanza è post mortem, (…) soddisfa quella molteplicità di bisogni, di cui ogni individuo è portatore, e alla cui soddisfazione deve tendere l’ordinamento giuridico: il testamento è certamente un atto di volontà, che, adeguatamente vestita, si dirige a effetti giuridici; né va dimenticato, che tale volontà si rannoda al sentimento, vale a dire è la traduzione, anche giuridica, della realtà degli affetti, delle emozioni, degli ideali, delle convinzioni”; ciò che conta, più di tutto, è la volontà del testatore.

Dunque, come rileva Bin, “disposizione testamentaria” è altra cosa sia rispetto alla locuzione “atto di disposizione in senso tecnico” sia alla definizione di “attribuzione patrimoniale”.

Altra dottrina, invece, ammette sì la validità del testamento che contenga la sola clausola di esclusione, ma solo nel caso in cui dalla scheda testamentaria sia possibile, attraverso un’attenta interpretazione, rilevare un’implicita volontà attributiva; in questo L. Mengoni denota nella diseredazione una disposizione “accessoria”, sostenendo che l’autonomia privata non si dispiega ricorrendo ad illimitati schemi atipici – come vorrebbe la disciplina contrattuale – ma occorre, per la validità dello stesso regolamento mortis causa, “una decisione attuale sulla sorte dei beni nella forma di una dichiarazione negoziale il cui oggetto include essenzialmente la designazione della persona o delle persone alle quali i beni sono destinati”.

Riprendendo la posizione di Mengoni, così C.M. Bianca, al dire del quale la clausola non contenente una volontà positiva, quantomeno implicita, è da ritenersi nulla, perchè volta a soddisfare un interesse non meritevole di tutela.

Secondo quest’ultimo Autore, pur considerando l’autonomia privata come un diritto attraverso cui l’individuo esprime la sua personalità (ai sensi dell’art. 3, comma 2, Cost.), la validità della diseredazione, in ultima analisi, andrebbe negata, posta in una luce che vede “la giustizia e la solidarietà sociale” prevalere sugli interessi economici del singolo, in contrapposizione perfetta con il pensiero di Bonilini, il quale, invece, diversamente da ciò che accade per i contratti, sottolinea come “l’autonomia testamentaria, a differenza di quella contrattuale, sfugge a verifiche in termini di “socialità dell’intenzione e dello scopo” e ritiene “valide ed efficaci, pertanto, anche le disposizioni capricciose e bizzarre, purchè non sconfinino nell’illiceità”.

Dottrina minoritaria, e – possiamo ora dire – più risalente, infine, ha abbracciato, con sfumature diverse, la tesi che si oppone in modo assoluto alla clausola destitutiva, dichiarandone la nullità, anche se inserita in una scheda testamentaria che presenti altre disposizioni positivo-attributive, seguendo una tradizionale e, a parer di chi scrive, obsoleta, lettura degli artt. 587 e 588 cod. civ. (in questo senso, storici autori ed interpreti della disciplina successoria quali L. Ferri e A. Cicu) nel cui dettato si vuol leggere un significato strettamente attributivo del termine “disporre”.

Tenendo pur conto, quindi, dei limiti invalicabili della liceità e dell’ordine pubblico e di problemi ancora aperti quali la clausola diseredativa che colpisca i diritti dei legittimari e circa la necessità o meno di un giudizio di meritevolezza, sono pronte le basi giurisprudenziali e dottrinali necessarie al fine di includere nella disciplina del secondo comma dell’art. 587 c.c. le disposizioni negative che costituiscano esclusivo contenuto del testamento (inteso nella maniera – si spera – ampiamente e chiaramente esposta dall’ivi presente elaborato), statuendone pacificamente la loro validità.

IV. – Trovandoci, ora, a concludere l’analisi interpretativa che questa mia dissertazione si è posta di svolgere, mi si conceda una riflessione conclusiva circa il tema in esame.

Occorre – ai fini dell’indagine – evidenziare come la scelta di individuare la voluntas testantis quale elemento cardine dell’intera disciplina successoria ed espressione della più ampia autonomia privata del singolo di dare una regolamentazione post mortem dei propri interessi, fornisca la giusta chiave per addentrarsi nello studio delle diverse manifestazioni attraverso cui tale libertà può esprimersi: dalle disposizioni tipiche alle disposizioni atipiche, e suddivise nella più specifica qualificazione di disposizioni patrimoniali e non patrimoniali, attributive ed destitutive, positive e meramente negative; vasta varietà che, secondo il parere di chi scrive, si giustifica tramite quell’estensione analogica della disciplina contrattuale, ai sensi dell’art. 1322 codice civile, che si può operare – come si è detto – in favore del negozio testamentario.

Allo scopo, infatti, di ammettere tali diverse espressioni di ultima volontà, ciò che fornisce la soluzione ultima è la volontà stessa del de cuius che, una volta interpretata (risalendo alla vera e certa intenzione dell’autore dell’atto mortis causa) deve venire il più possibile rispettata (In testamentis plenius voluntates testantium interpretantur), attenendosi, l’interprete, sia al dato letterale della scheda testamentaria che all’eventuale volontà implicitamente sussistente, ricercata attraverso un esame di tutti gli elementi utilizzabili, compresi quelli estrinseci (quali sono – come abbiamo visto – il livello di cultura, di sensibilità e di esperienza del de cuius e mettendo in collegamento il contenuto del negozio mortis causa con quella che è la mentalità e l’ambiente di vita del testatore), evidenziando, comunque, che “cum manifestissimus est sensus testatoris, verborum interpretatio nusquam tantum valet ut melior sensus existat”.

Ammesse le disposizioni atipiche, lecito è domandarsi se sia possibile includere, tra le manifestazioni previste dagli artt. 587 e 588 c.c., anche le disposizioni negativo-ablative, le c.d. clausole di “diseredazione”, volte ad escludere successibili dall’asse ereditario.

Le opposte opinioni testè delineate porta la scrivente a concludere che qualsiasi disposizione di ultima volontà, sia essa non-attributiva, non prevista nomitatim dal nostro ordinamento, o caratterizzante l’esclusivo contenuto del testamento, è idonea ad acquisire efficacia e validità, in quanto, come detto, all’autonomia del soggetto viene riconosciuta la facoltà di “disporre”, come meglio si crede, dei propri interessi.

Allineandoci alla dottrina maggioritaria, possiamo asserire che le disposizioni negative in questione valgono a costituire autonoma manifestazione di volontà testamentaria, indipendente dalla contemporanea sussistenza di volontà attributive a favore di altri (come vorrebbe altra parte – minoritaria – della dottrina), sottostando, tanto quanto le disposizioni positive, al solo requisito di liceità e meritevolezza di tutela e al divieto di lesione della legittima: “licei subtilitas iuris refragari videatur, attamen voluntas testatori ex bono et aequo tuenda est”.

Dopo l’alternarsi continuo di soluzioni contrastanti sia in dottrina che in giurisprudenza, difatti, con la suddetta pronuncia 8352/2012 della Corte di Cassazione – che intendo sollevare ad una sorta di precetto – si è raggiunta una posizione chiara, tendente alla salvaguardia della volontà del de cuius (In omnibus, testatoris voluntatem quae legitima est, dominari censemus) e rivolta all’ammissione della volontà testamentaria meramente negativa ed all’inclusione, quindi, di tali disposizioni tra quelle disciplinate dal secondo comma dell’art. 587 del codice, non senza alcuni limiti: secondo chi scrive, infatti, – sebbene alcuni autori facciano sorgere, in dottrina, taluni dubbi a riguardo – non è pensabile una clausola che diseredi un legittimario, così come non è possibile qualificare come valido un testamento diretto ad escludere dalla successione tutti i successibili compreso lo stato, in ottemperanza a quell’esigenza di ordine sociale di dare una regolamentazione, di un qualche genere, agli interessi giuridici relitti alla morte del de cuius.

 

 

 


[1] Cass. Civ., Sez. II, 25 maggio 2012, n. 8352 (Pres. Triola – Rel. Petitti)
[2] F. VITALE, Volontà testamentaria e diseredazione, in Monitore dei tribunali, 1974
[3] V. L. MENGONI, Successioni per causa di morte, Milano, 1993
[4] In questo senso si veda la pronuncia Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022, in Rep. Foro. it., 2007, voce Successione ereditaria, n. 74
[5] v. R. PACIA, La validità del testamento di contenuto meramente diseredativo, Riv. Dir. Civ., Padova, (Mar.-Apr. 2014), P. 315-316.
[6] v. G. BONILINI, Disposizione di diseredazione accompagnata da disposizione modale, in Fam. Pers. Succ., 2007, p. 716
[7] v. L. BIGLIAZZI-GERI, Delle successioni testamentarie, cit., p. 97 e ss. secondo cui la clausola diseredativa meramente negativa “equivale non all’assenza di un’idonea manifestazione di volontà, ma ad una specifica manifestazione di volontà, nella quale, rispetto ad una dichiarazione di volere (positiva), muta il contenuto della dichiarazione stessa, che è negativa”.

Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti