La colpa nel concorso di persone

La colpa nel concorso di persone

Il concorso di persone ricorre allorquando più soggetti concorrono alla realizzazione di un medesimo reato. Talvolta è la stessa disposizione incriminatrice a richiedere la necessaria presenza di una pluralità di agenti quale elemento costitutivo della fattispecie; si configura, in tal caso, l’istituto del concorso necessario di persone, la cui ipotesi paradigmatica è rinvenibile nei reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p. La fattispecie plurisoggettiva necessaria è evenienza giuridica affatto diversa rispetto al cd. concorso eventuale di persone, che rappresenta invece una forma di manifestazione plurisoggettiva di un reato astrattamente monosoggettivo, sia esso doloso ovvero colposo. Il fondamento normativo dell’istituto in esame è costituito dagli artt. 110 e 113 cp. Tale ultima disposizione, recante la disciplina della cooperazione nel delitto colposo, consente l’applicazione ai delitti colposi delle regole sul concorso eventuale, stante la necessità di un’apposita previsione legislativa della responsabilità colposa imposta dall’art. 42, comma 2, c.p. E’ pertanto opportuno fare riferimento anzitutto alla disciplina generale posta dall’art. 110 c.p., al fine di evidenziare gli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale. La norma suddetta svolge una duplice funzione, di disciplina e di incriminazione. Essa, infatti, comporta in primo luogo l’applicazione della disciplina generale sul concorso, ivi compreso lo statuto delle circostanze ex artt. 111 ss c.p, ai casi di correità, ossia allorquando tutti i concorrenti realizzano un’azione tipica, di per sé punibile. Inoltre consente di ascrivere rilevanza penale anche a condotte atipiche rispetto alla fattispecie monosoggettiva, che purtuttavia spieghino un’efficacia causale necessaria o agevolatrice in relazione alla causazione dell’evento. Siffatto meccanismo di estensione dell’area del penalmente rilevante si fonda, secondo l’orientamento prevalente, sulla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale: la combinazione dell’art. 110 c.p. con la norma incriminatrice modellata sull’autore individuale dà luogo a una nuova fattispecie plurisoggettiva, in forza della quale fatti non costituenti ex se reato divengono punibili in ragione della loro interazione eziologica con l’altrui condotta, tipica o atipica anch’essa. È tuttavia opportuno precisare sin d’ora che la suesposta tesi è da taluno accolta in un’accezione differenziata: l’integrazione tra art. 110 c.p. e disposizione di parte speciale configura tante fattispecie plurisoggettive eventuali quanti sono i concorrenti. Ne consegue che, pur essendo unitaria l’offesa tipica, i reati ascritti ai partecipi possono differire quanto a qualificazione giuridica, imputabilità, elemento soggettivo. L’assunto che è certamente pacifico, in definitiva, è che sul piano oggettivo il criterio generale di tipizzazione dei contributi concorsuali rilevanti è quello causale.

Sul versante dell’elemento soggettivo, presupposto indefettibile della fattispecie concorsuale è la sussistenza di un legame psicologico tra i concorrenti, consistente nella consapevolezza della convergenza tra la propria e l’altrui condotta. Non può, dunque, configurarsi un concorso di persone se i diversi agenti operano l’uno all’insaputa dell’altro; sicchè, in tal caso, ciascuno sarà chiamato a rispondere della fattispecie monosoggettiva, se ne ricorrono gli elementi costitutivi. Orbene, la interazione psicologica si atteggia diversamente a seconda che si concorra in un delitto doloso ovvero colposo. Il dolo di concorso comporta non solo la rappresentazione e volontà del reato in tutti i suoi elementi, da accertarsi secondo le generali coordinate ermeneutiche ex artt. 43 e 47 cp, ma postula altresì la volontà di cooperare alla realizzazione plurisoggettiva del reato. Si ritiene ormai pacificamente che non occorre all’uopo un previo concerto tra i concorrenti, di guisa che la consapevolezza può anche intervenire in fase esecutiva e può essere unilaterale. Tale assunto trova peraltro conferma nel disposto dell’art. 112, ultimo comma, c.p. che si riferisce all’ipotesi in cui taluno dei concorrenti non sia imputabile o non sia punibile, per mancanza dell’elemento soggettivo.  La previsione del nesso psicologico, che la stessa relazione ministeriale al c.p. assume come presupposto fondamentale di tutte le fattispecie concorsuali, ha innescato un dibattito ermeneutico in merito alla consistenza ontologica dello stesso nell’ambito del concorso nel delitto colposo. La difficoltà di configurare una colpa di concorso ha indotto parte della dottrina sotto la vigenza del codice Zanardelli a dubitare della stessa configurabilità giuridica di una cooperazione colposa, stante la mancanza di una previsione normativa ad hoc. Si evidenziava al riguardo la incompatibilità logica e strutturale tra il previo concerto, ritenuto imprescindibile ai fini della sussistenza del legame psicologico tra i concorrenti, e il carattere non volontario del reato. Si tratta, tuttavia, di rilievi critici superati dalla stessa codificazione dell’art. 113 c.p., oltre che dal suddetto ripudio della tesi del previo concerto.

Cionondimeno, la laconicità del dettato normativo non ha sopito le incertezze interpretative sulla qualificazione della colpa di concorso, in ragione della persistente difficoltà di coniugare la consapevolezza di agire insieme ad altri con il carattere colposo del delitto. La questione riveste carattere dirimente anche rispetto alla problematica relativa ai rapporti tra l’art. 113 c.p. e l’art. 41, comma 3, c.p., che ha riguardo al concorso di cause colpose indipendenti. E invero, a fronte di un indirizzo dottrinale minoritario, che ritiene i due istituti sovrapponibili, l’orientamento prevalente rinviene l’elemento discretivo proprio nella sussistenza del legame psicologico tra i soggetti attivi. Può quindi ravvisarsi un concorso di persone solo se sussista la consapevolezza, anche unilaterale, di concorrere con altri, talchè si avrà unicità di reato con pluralità di persone. Viceversa, nell’ipotesi in cui difetti un’interazione psicologica tra i soggetti, le cui condotte convergono solo sul piano eziologico verso la commissione dell’ evento delittuoso, sarà rinvenibile un concorso di reati con unicità di evento. In altri termini, ciascuno risponderà della fattispecie monosoggettiva, se ne risultano integrati gli elementi costitutivi, e non troveranno applicazione le diposizioni normative sul concorso, tra le quali, a titolo esemplificativo, la circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all’art. 114 c.p. e le prescrizioni in tema di estensione e remissione della querela dettate dagli artt. 123 e 155, comma 2, c.p.

Sulla definizione della colpa ai sensi dell’art.113 c.p. si sono registrate diverse linee di pensiero. Una tesi risalente l’ha intesa come consapevolezza di concorrere con l’altrui condotta colposa. Beninteso, non si tratta della volontà di contribuire alla realizzazione di un reato, che integrerebbe un atteggiamento doloso; tuttavia, occorre la consapevolezza che la condotta del concorrente è posta in violazione delle regole cautelari. Tale opzione interpretativa è stata ripudiata dalla giurisprudenza prevalente, atteso che comporterebbe come logico corollario la limitazione della cooperazione colposa ai soli casi di colpa cosciente. È, infatti, evidente che il concorrente consapevole dell’altrui colpa è in grado di prevedere il rischio di realizzazione dell’evento che la regola precauzionale violata mira a prevenire.  Ulteriore prospettazione ermeneutica ha ritenuto, pertanto, sufficiente la mera consapevolezza di interagire con la condotta di altri soggetti. Tuttavia, al fine di evitare un’eccessiva dilatazione dell’incriminazione rispetto a qualsivoglia azione atipica eziologicamente efficiente, la giurisprudenza di legittimità ha operato un correttivo alla tesi de qua. In particolare, la cooperazione colposa può configurarsi solo nei settori in cui il coinvolgimento di più persone nello svolgimento di una certa attività è imposta dalla legge, da esigenze organizzative legate alla gestione del rischio, ovvero è evenienza oggettiva in base alle contingenze concrete. Si tratta, per esempio, dell’attività medica in equipe, della attività di gestione dei rischi connessi alla sicurezza sul lavoro, della circolazione stradale. In tali casi la consapevolezza di un’attività condivisa con altri fa sorgere un obbligo di interazione prudente in capo ai partecipi, di guisa che ciascuno è tenuto a prevenire anche i rischi correlati all’altrui condotta, in deroga al generale principio di affidamento e di autoresponsabilità. È allora in forza di tale obbligo cautelare aggiuntivo che acquistano rilevanza penale anche condotte di per sé atipiche che risultino sul piano causale necessarie o agevolatrici rispetto alla produzione dell’evento. E’, in conclusione, possibile evidenziare che il criterio di tipizzazione della fattispecie di cooperazione colposa è duplice, cioè causale e cautelare.

Alla luce di tale rilievo è possibile ascrivere all’art. 113 c.p. una funzione non solo di disciplina, ma anche di incriminazione. Se, infatti, il concorso di più persone nei suddetti settori comporta l’insorgenza di un ulteriore obbligo cautelare, è possibile che condotte che non sarebbero punibili rispetto alla fattispecie monosoggettiva rilevino ai sensi dell’art. 113 c.p., proprio in quanto violative della suddetta regola di interazione prudente. Quanto detto vale non soltanto in relazione ai reati colposi a forma vincolata, ma altresì rispetto ai reati causalmente orientati. Tali fattispecie, in particolare, non tipizzano le specifiche modalità di aggressione del bene giuridico penalmente rilevanti, talchè possono essere integrate da qualsivoglia condotta dotata di efficienza causale rispetto all’evento. Nei delitti colposi, però, occorre la sussistenza della tipicità cautelare della condotta, cioè la violazione della regola cautelare e la connessione di rischio tra la condotta e l’evento, il quale deve quindi rappresentare la concretizzazione del rischio che la regola violata mirava a evitare. È, in definitiva, possibile che una condotta priva di tipicità cautelare e quindi non colposa rispetto alla fattispecie monosoggettiva, acquisti rilevanza penale nell’ambito della fattispecie concorsuale se abbia agevolato la produzione dell’evento.

Assunta, quindi, la funzione incriminatrice dell’art. 113 c.p., si è posto il problema della possibilità di ravvisare in tale disposizione la base normativa del fenomeno del concorso colposo nel delitto doloso. La quaestio iuris in esame merita di essere indagata nell’ambito del più generale dibattito ermeneutico circa la configurabilità di un concorso di persone in cui i soggetti partecipino con elementi soggettivi diversi. In linea generale, le eventualità ipotizzabili sono due: l’ipotesi del concorso doloso nel delitto colposo, il cui esempio paradigmatico è costituito dal fatto di chi induca dolosamente un soggetto che versa in errore inescusabile sulla natura tossica di una sostanza a immetterla in acque destinate all’alimentazione; il concorso colposo in delitto doloso, configurabile nel caso di scuola di chi, a conoscenza del proposito omicida di un altro soggetto, gli consegni incautamente un’arma.

Notevoli sono le implicazioni applicative derivanti dal riconoscimento di un concorso nelle summenzionate ipotesi: infatti, soltanto ammettendo una responsabilità a titolo concorsuale è possibile punire quelle condotte che non integrano gli estremi del reato monosoggettivo.

La risoluzione della questione in esame dipende dall’adesione o meno al criterio dell’unicità del reato nel concorso di persone. I fautori della teoria plurisoggettiva eventuale, infatti, negano rilevanza al concorso con elemento psicologico diverso.

La tesi prevalente, invece, accoglie l’accezione differenziata, così conferendo dignità giuridica al fenomeno di cui si discute. A sostegno di tale assunto sono invocati molteplici referenti normativi: l’art. 48 c.p. disciplina l’errore sul fatto di reato determinato dall’altrui inganno, prevedendo la punibilità del solo soggetto ingannatore nel caso di errore scusabile; se, invece, l’errore è dovuto a colpa sussiste anche la responsabilità colposa della persona ingannata ai sensi dell’art. 47 c.p. Si tratta, quindi, di un’ipotesi di concorso doloso nel delitto colposo, atteso che la fattispecie prevista dall’art. 48 c.p. è ricondotta al paradigma del concorso di persone, non trovando cittadinanza nel nostro ordinamento la tesi della cd. reità mediata. Ulteriore fattispecie concorsuale con diversità di elemento soggettivo è quella disciplinata dall’art. 116 c.p., in forza del quale nel caso in cui il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti anche questi ne risponde se sussiste il nesso causale tra la sua azione o omissione e l’evento. Secondo una lettura costituzionalmente orientata, rispettosa del principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 c.p., il concorrente risponde del reato diverso solo se questo sia prevedibile in concreto. In tal caso di configura un concorso cd “anomalo”, in quanto un soggetto risponde del reato doloso pur se il suo atteggiamento psicologico è colposo.

Rilievo dirimente assume, in questa prospettiva, il combinato disposto degli artt. 111 e 112 ult. comma c.p.: tali norme ammettono la configurabilità del concorso anche nel caso in cui taluno dei partecipi sia non imputabile o non punibile. Darebbe pertanto luogo a un’aporia logica negare il concorso di persone nella più grave ipotesi in cui un concorrente versi in colpa.

Così risolta in termini positivi la questione del concorso doloso in delitto colposo, maggiori asperità ermeneutiche ha posto la seconda delle ipotesi considerate, ossia quella del concorso colposo in delitto doloso. La tesi negativa è stata sostenuta sulla scorta di una serie di argomentazioni, sia di ordine giuridico che fattuale. Quanto al primo profilo, è stato evidenziato che l’art. 42, comma 2, c.p. richiede la previsione espressa della responsabilità colposa e tale prescrizione ha valenza generale, riferendosi sia alle fattispecie monosoggettive che a quelle concorsuali. Tale necessario fondamento normativo non può però rinvenirsi nell’art. 113 c.p., stante il tenore letterale della disposizione che disciplina la sola ipotesi della cooperazione nel delitto colposo e non anche la cooperazione colposa nel delitto doloso. Peraltro, la sussistenza di specifiche norme che sanzionano l’agevolazione colposa in materia di taluni delitti, come gli artt. 254 e 259 c.p., attesterebbe la mancanza di una regola di portata generale.

Sul versante fattuale, si è osservato l’inutilità di una siffatta costruzione concettuale, posto che le ipotesi tradizionalmente qualificate in termini di concorso colposo in delitto doloso sarebbero in realtà prive degli elementi costitutivi della fattispecie plurisoggettiva eventuale, talvolta per mancanza del legame psicologico tra i concorrenti, talaltra per difetto del requisito della causalità della colpa. Taluni esempi possono risultare utili al fine di chiarire le obiezioni de quibus. La punibilità a titolo di concorso va esclusa per mancanza della colpa di concorso nel caso di scuola del farmacista che lascia incustodito un farmaco letale di cui si appropri un passante per commettere un omicidio. Allo stesso modo non può essere punito, se la condotta non è sussumibile nella fattispecie monosoggettiva, chi partecipi a una gara automobilistica con altro soggetto che ha il segreto proposito di investire un passante, cagionandone la morte: in tal caso, la regola cautelare imposta dal codice della strada non è certamente volta a prevenire il rischio del reato del concorrente.

Per superare tale rilievo critico, l’orientamento giurisprudenziale prevalente, suffragato dalle Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp, ha circoscritto la configurabilità di un concorso colposo nel delitto doloso ai soli casi in cui la regola cautelare violata dal concorrente in colpa è volta a evitare il reato del terzo e sempre che ricorrano tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della fattispecie concorsuale. Si tratta di ipotesi marginali, in cui l’ordinamento giuridico ammette una deroga al principio di affidamento: ciò accade in relazione ai soggetti che gestiscono fonti di pericolo o rispetto a coloro che sono titolari di una posizione di garanzia rispetto alla tutela della incolumità altrui, come nel caso del rapporto tra il medico psichiatra e il suo paziente.

Le obiezioni di diritto positivo enucleate dalla tesi opposta sono state superate attraverso la lettura combinata degli artt. 42, comma 2, c.p. e 113 c.p. L’organo nomofilattico ha infatti sostenuto che il fondamento normativo della responsabilità colposa può anche rivestire carattere implicito ed è proprio l’art. 113 c.p. la base giuridica che implicitamente legittima il concorso colposo nel delitto doloso, nonostante il suo tenore letterale. L’assunto centrale è che il dolo è un atteggiamento psicologico diverso, ma non incompatibile rispetto alla colpa; il maggior disvalore discende da un quid pluris di colpevolezza costituito dalla volontà dell’evento, sicchè non può esistere dolo senza colpa. Ne consegue, pertanto, che nel prevedere la cooperazione nel delitto colposo, che è fattispecie meno grave, il legislatore non ha potuto che prevedere implicitamente l’operatività dell’art. 113 anche rispetto alla più grave ipotesi del concorso colposo in un delitto doloso.


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Caterina Martino

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