La comunicazione ovvero – mutatis mutandis – il contraddittorio preventivo

La comunicazione ovvero – mutatis mutandis – il contraddittorio preventivo

Con il Provvedimento n. 37776 del 15 febbraio 2019 il Direttore dell’Agenzia Entrate ha dato finalmente attuazione ai commi 634, 635 e 636 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014, inerenti la comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo, riferita a più categorie reddituali.

Il comma 634 prevede: <<Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabile, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti>>.

Il comma 635, riverberante il redditometro, prevede: <<Per le medesime finalità di cui al comma 634 l’Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni utili a quest’ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti e posseduti>>.

In riferimento al comma 636 il Direttore dell’Agenzia entrate ha quindi emanato, a notevole distanza di tempo, il provvedimento attuativo, disponendo che, relativamente ad una lunga serie di redditi sono rese disponibili le informazioni per consentire al contribuente di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, in grado di giustificare presunte anomalie.

Le modalità di comunicazione al contribuente a alla Guardia di Finanza sono la posta elettronica certificata e la posta ordinaria. La comunicazione consente al contribuente di rimediare agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso o della dichiarazione integrativa.

Tale azione sarà possibile a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata o che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i contribuenti abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973, nonché all’art. 54-bis del DPR n. 633/1972.

La comunicazione preventiva rappresenta sostanzialmente un aggiornamento dell’invito al contraddittorio all’interno dell’accertamento con adesione, previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 218/1997. In entrambi i casi la procedura resta facoltativa per l’Amministrazione Finanziaria, perché non sanzionabile.

Tale novità consente l’allargamento dell’analisi al concetto più generale del contraddittorio preventivo obbligatorio.

Come noto, il contrasto giurisprudenziale tra le sentenze Cassazione Sezioni Unite n. 19667/2014 – 19668/2014 e la successiva n. 24823/2015 ha determinato una situazione paradossale di applicazione del principio comunitario del contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio a macchia di leopardo, per quanto riguarda il tipo di tributo e la fattispecie imponibile.

Tale orientamento giurisprudenziale diventa ancora più illogico ove si consideri che la Cassazione riconosce tale obbligo per l’iscrizione ipotecaria, a prescindere dal tipo di tributo e dalla fattispecie impositiva, quindi riconosce l’obbligo per la fase tele-procedimentale dell’accertamento esecutivo, non per la fase pre-procedimentale.

Nell’Adunanza Plenaria 25 giugno 2018 n. 9 il Consiglio di Stato ha statuito il principio di diritto che il giudice provvede in ogni caso a non dare applicazione ad un atto normativo nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Con l’entrata in vigore il 1 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio è entrato a far parte dei principi di diritto comunitario, trovando formale riconoscimento nella fonte comunitaria primaria.

Opportuno e logico appare, quindi, l’intervento chiarificatore del legislatore, invocato dal giudice in sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 24823/2015.

Sembra venire incontro a tale esigenza l’atto Camera n. 1074 “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale”, la cui discussione in Commissione Finanze si è chiusa il 24 novembre 2018.

All’articolo 11 di tale proposta di legge si introduce il contraddittorio tra il contribuente e l’ufficio come fase endoprocedimentale obbligatoria in tutti i procedimenti di controllo fiscale, da attuare in via preventiva rispetto alla formazione dell’atto impositivo.

La previsione – secondo il legislatore – costituisce applicazione dei principi espressi nello Statuto dei diritti del contribuente, incrementa l’apporto probatorio fondante il recupero a tassazione e definisce in maniera più puntuale il quantum dell’obbligazione tributaria, in ossequio ai principi di effettività, realtà e attualità della capacità contributiva.

Pregevole risulta, infatti, l’emendamento del Relatore formulato il 14 novembre 2018, con cui l’obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale viene inserito come articolo 12-bis nello Statuto del contribuente e con cui l’obbligo viene esteso agli atti per i quali la legge vigente stabilisce modalità procedimentali di dialogo preventivo con il contribuente.

Confidando in una celere approvazione di tale proposta di legge, speriamo di poter porre la parola fine all’attuale caotica posizione giurisprudenziale di legittimità.


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