La comunione legale e il problema del c.d. “rifiuto del coacquisto”

La comunione legale e il problema del c.d. “rifiuto del coacquisto”

Sommario: Premessa – 1. L’acquisto automatico –  2. Il problema del c.d. “rifiuto del coacquisto”

Premessa

L’espressione regime patrimoniale della famiglia connota il complesso e articolato insieme di regole, di derivazione legale e convenzionale, che disciplinano la titolarità e l’amministrazione dei beni dei coniugi.

La Legge 19 maggio 1975 n. 151, ispirandosi ai principi costituzionali dell’uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (1), ha profondamente riformato il diritto di famiglia, stabilendo che il regime patrimoniale legale in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art 162 cod. civ. sia costituito dalla comunione legale dei beni (2), tale per cui gli acquisti dei coniugi, salvo alcune eccezioni, sono resi comuni e possono essere divisi solo con lo scioglimento del matrimonio e negli altri casi previsti dalla legge. (3)

La comunione legale si caratterizza, nonché distingue da quella ordinaria, per essere: non universale, in quanto ne restano esclusi i beni personali di cui all’art 179 cod. civ.; non necessaria, dal momento che è facoltà dei coniugi scegliere un regime patrimoniale differente; inderogabile, giacché i coniugi non possono disporre dei relativi beni se non nei modi stabiliti dalla legge; un patrimonio separato, dotato di precipue regole che lo contraddistinguono rispetto ad altri beni appartenenti ai coniugi, personali o in comunione ordinaria.

1. L’acquisto automatico

L’art 177 cod. civ. rubricato “Oggetto della comunione” stabilisce che costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali. (4)

L’interpretazione letterale della norma summenzionata induce a ritenere che ove i coniugi abbiano optato per il regime della comunione legale, ciascuno di essi potrà, singolarmente, stipulare in maniera autonoma un atto di acquisto di un bene, senza che occorra la presenza dell’altro, dal momento che quanto acquistato entrerà a far parte della comunione legale automaticamente.

2. Il problema del c.d. “rifiuto del coacquisto”

La fattispecie summenzionata costituisce la regola, tuttavia in dottrina e giurisprudenza è sorto il problema relativo alla configurabilità o meno del c.d. “rifiuto del coacquisto”.

E precisamente, ci si è chiesto se, al di fuori delle ipotesi previste dall’ art 179 cod. civ. (5), sia consentito ad uno dei due coniugi, in regime di comunione legale dei beni, sottrarsi all’ effetto automatico dell’ acquisto, sopra descritto.

Orbene, sul punto si sono susseguiti orientamenti diversi fra loro.

Alcuni autori (6) hanno ritenuto di poter ammettere il rifiuto del coacquisto, sulla base delle seguenti motivazioni. In primo luogo stante l’esistenza nell’ ordinamento italiano del principio di autonomia privata, tale per cui è riconosciuto ai singoli individui il potere di disciplinare e autoregolare liberamente i propri interessi, ossia il potere di autodeterminarsi decidendo della propria sfera giuridica. In secondo luogo alla luce di un altro principio, espresso dal brocardo latino “invito beneficium non datur”,  in forza del quale non si può obbligare un soggetto a ricevere un beneficio, e dunque ad acquistare un diritto contro la sua volontà. Siffatta tesi è stata altresì sostenuta da una sentenza della Cassazione (7) secondo cui, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’ art 179 cod. civ., uno dei due coniugi potrebbe pacificamente manifestare la volontà di non far cadere in comunione legale il “singolo” bene acquistato.

Altra parte della dottrina (8) ha negato la configurabilità del rifiuto del coacquisto, in quanto da nessuna disposizione normativa è possibile dedurre che, eccezion fatta per le ipotesi sancite dall’art 179 cod. civ., uno dei due coniugi, in regime di comunione legale, possa rinunziare alla contitolarità di un “singolo” bene. Conseguentemente, a fronte di una simile fattispecie, l’ordinamento riconosce ai coniugi da un lato la possibilità di instaurare il regime di separazione dei beni, tale per cui ciascuno di essi conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati  durante il matrimonio (9), dall’ altro la facoltà di prevedere un regime di comunione convenzionale avente carattere programmatico, con cui escludere “intere categorie” di beni e non un “singolo” bene. Questo secondo orientamento è stato avallato da una nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (10) secondo cui dal tenore letterale dell’art 179 cod. civ. emerge che,  finanche nelle ipotesi riconducibili a detta norma, l’intervento del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente ad escludere dalla comunione legale il bene che effettivamente non abbia carattere personale.

 

 


(1) Articolo 29 Costituzione “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’ uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”
(2)  Articolo 159 Codice Civile – Del regime patrimoniale legale tra i coniugi “Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art 162, è costituito dalla comunione legale dei beni regolata dalla sezione III del presente capo”
(3) L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit. pag. 328 ss, CEDAM, 2010
(4) Articolo 177 Codice Civile – Oggetto della Comunione, comma 1 lett. a)
(5) Articolo 179 Codice Civile – Beni Personali “Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’ acquisto. L’acquisto di beni immobili o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.”
(6)GABRIELLI, Scioglimento parziale della comunione legale tra coniugi, esclusione dalla comunione di singoli beni e rifiuto preventivo di coacquisto, in Riv.  Dir. Civ. 1988, pag. 356
(7) Cass. 8 giugno 1989 n. 2688
(8) T. ROMOLI, Notariato pag. 67 ss, 2006;
(9) Articolo 215 Codice Civile – Separazione dei beni; L. GENGHINI, La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia, cit. pag 407 ss, CEDAM 2010
(10) Cass. S.U. 28 ottobre 2009 n. 22755

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Sharon Lucia Segreto

Dottoressa Sharon Lucia Segreto. Nel 2015 ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con la votazione di 110 e Lode . Ha svolto la pratica forense in uno Studio Legale e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo. Nel 2018 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Palermo. Ha svolto la pratica notarile e frequenta prestigiosi corsi di preparazione al concorso notarile. Nel 2020 ha conseguito l'attestato di "Esperta Legale in Impresa". Attualmente collabora con uno Studio Notarile.

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