La concreta determinazione del profitto confiscabile

La concreta determinazione del profitto confiscabile

a cura di Annoscia Emanuele

La seconda sezione Penale della Corte di cassazione, con provvedimento del 27 Ottobre 2015, n. 45642, ha definito la nozione di «profitto confiscabile» in materia di usura bancaria, ai sensi dell’art. 644, ultimo comma, c.p.

La Suprema Corte, chiarendo nuovamente che il profitto confiscabile coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti, ha compreso, in tale categoria, anche gli interessi «eventualmente corrisposti», essendo irrilevante che quest’ ultimi siano stati utilizzati o riscossi.

In particolare, il Collegio ha ribadito che un istituto bancario può apprendere le somme che confluiscono sul conto corrente, riducendo il proprio credito, con la conseguenza che il cliente, per il fatto della contabilizzazione, risulta già privato della facoltà di disporre delle somme pari agli interessi usurari.

Il caso

La vicenda trae origine dalla ordinanza del 21/05/2015, con il quale il Tribunale di Torino, a seguito di giudizio di riesame, confermava i decreti di sequestro preventivo, emessi dal Giudice per le indagini preliminari per la contabilizzazione di interessi passivi oltre soglia, nei confronti dei legali rappresentanti a vario titolo di un istituto di credito, per i reati usura aggravata.

Con ricorso in Cassazione, il difensore dell’istituto bancario, deduceva l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 644, ultimo comma, c.p., ritenendo che la confisca, e prima ancora il sequestro alla stessa finalizzato, potrebbero essere disposti solo nel caso in cui il debitore abbia effettivamente rimborsato il capitale erogatogli e corrisposto sia gli interessi legittimi che quelli oltre soglia.

Pertanto, la difesa di parte ricorrente eccepiva che il creditore, non ricevendo l’intero capitale, ma limitandosi a ridurre il proprio credito e gli interessi maturati sullo stesso, non conseguiva un effettivo arricchimento patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, riteneva non fondato il motivo di gravame, precisando ulteriormente quanto già indicato in punto di diritto e di risultato dal Tribunale del riesame.

Sulla scorta del provvedimento impugnato, il Collegio osservava che «sebbene il reato di usura possa ritenersi consumato anche con la sola pattuizione degli interessi oltre soglia, per integrarsi il profitto è necessario il conseguimento di un profitto patrimoniale da parte dell’autore del fatto».

Al riguardo, il profitto confiscabile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 644 c.p., identificandosi nell’effettivo arricchimento conseguito, coincide con gli interessi usurari concretamente corrisposti. (Cass. Pen., Sez. VI, 2 Ottobre 2014, n. 45090).

Muovendo da tale assunto, la Suprema Corte ha specificato che nel concetto di «interessi usurari concretamente corrisposti» debbono essere intesi anche quelli «eventualmente corrisposti anche mediante la consegna di titoli di credito, irrilevante essendo, invece, che questi ultimi siano stati utilizzati o riscossi, posto che tali documenti, per la loro autonomia rispetto ai diritti incorporati, possono essere comunque oggetto di misura ablatoria».

In ragione di tanto, come già osservato dal Tribunale del Riesame, nel rapporto banca-correntista l’istituto bancario può apprendere le somme che confluiscono sul conte corrente del cliente, riducendo il proprio credito e, per tale motivo, «è di tutta evidenza che gli interessi usurari sono stati effettivamente corrisposti così determinando per la banca stessa il conseguimento di un profitto».

In sostanza, a seguito della stipulazione del contratto la banca contabilizza a proprio favore la voce passiva degli interessi a carico del cliente il quale, contestualmente, vede ridursi il proprio saldo attivo, potendo esclusivamente utilizzare il saldo rimanente decurtato dagli interessi.

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