La costituzione tardiva del ricorrente nel processo tributario

La costituzione tardiva del ricorrente nel processo tributario

Secondo la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi “nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto” (Cass. n. 2585/2019)

Nel processo tributario, similmente a quanto previsto nel processo civile dall’art. 167 comma 2 c.p.c. la violazione del termine previsto dall’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente (come appunto il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso), termine che si applica anche alla costituzione in appello in virtù del rinvio di cui all’articolo 54, comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell’avversa pretesa, di contestare l’applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto, dovendosi escludere qualunque sanzione di inammissibilità della costituzione per il solo fatto della sua tardività. Ne deriva che, non avendo parte convenuta proposto eccezioni non rilevabili d’ufficio, né formulato istanza per la chiamata di terzi, nessun profilo di invalidità è postulabile, dovendosi escludere qualunque sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione.

Tale ricostruzione si basa sul tenore letterale dell’art. 23 comma 1 che non prevede, a differenza del precedente art. 22 comma 1, relativo alla costituzione del ricorrente, la sanzione dell’inammissibilità in caso del mancato rispetto del termine indicato nonché sull’esigenza di salvaguardare il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost.

Infatti, nei casi di trattazione in camera di consiglio, il ricorrente potrebbe, in base al disposto dell’art. 32 comma. 3 Dlgs. 546/1992, solamente depositare brevi memorie di replica entro 15 giorni dalla costituzione avversaria mentre, nel caso di trattazione in pubblica udienza, avrebbe 20 giorni per articolare le proprie difese in udienza, salva l’opzione, meramente eventuale, di ottenere un rinvio della discussione ex art. 34 c. 3 Dlgs. 546/1992.

Il principio in esame appare, dunque, di grande interesse per le ragioni difensive del contribuente, perché compensa l’evidente squilibrio processuale a favore dell’ente pubblico di potersi costituire in giudizio nell’imminenza della trattazione, obbligandolo a depositare entro tempi congrui e certi i propri scritti difensivi che di norma riguardano l’esistenza del credito e la rituale notifica degli atti della riscossione, eccepibili solo su istanza di parte

Pertanto, in tale circostanza, deve essere riconosciuto il diritto alla parte resistente di difendersi, così come previsto dall’art. 24 della Costituzione, nonché di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D. Lgs. n. 546/1992, ossia entro venti giorni prima dell’udienza di trattazione. Tale termine è da considerarsi perentorio, anche in assenza di espressa previsione legislativa, sia per lo scopo che persegue sia per la funzione che adempie (rispetto al principio di difesa e a quello del contraddittorio sotto il controllo del giudice).

Nel caso in cui la parte resistente abbia prodotto un documento oltre i termini indicati dall’art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992, che tale documentazione non potrà essere considerata dal Giudice al fine di decidere, stante la decadenza della parte alla produzione documentale.

Non rappresentano casi di inammissibilità: a) l’omissione dell’attestazione di conformità. Ciò in quanto la normativa vigente non commina alcuna sanzione, per cui si ritiene che solo se l’atto depositato nella segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso è inammissibile così come previsto dall’art. 22 c. 3 D.Lgs. 546/1992; b) l’inversione dell’ordine procedimentale previsto dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs 546/1992 ad esempio consegnando all’ufficio la copia fotostatica e depositando l’originale in segreteria. In tal caso la Corte di cassazione ha rilevato che la previsione dell’inammissibilità deve farsi conseguire solo là dove e nei limiti in cui la mancanza della sottoscrizione (della parte ovvero del suo difensore) sia materiale, ciò al fine di evitare irragionevoli sanzioni di inammissibilità; c) il ricorso notificato all’Ente impositore in copia fotostatica in cui sia riprodotta la sottoscrizione del difensore, ove il ricorso depositato presso la segreteria del giudice rechi la firma autografa del difensore e la conformità della copia fotostatica non sia stata contestata.


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Luca Labano

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