La criptica natura delle criptovalute: problematiche giuridiche e tributarie

La criptica natura delle criptovalute: problematiche giuridiche e tributarie

Sommario: 1. Premessa – 2. Definizione e tipologie di criptovalute – 3. La difficile qualificazione giuridica delle criptovalute – 4. Le Initial Coin Offer (ICO) – 5. Problematiche fiscali – 6. Conclusioni.

1. PREMESSA

La sovversione radicale dei consolidati schemi economici in esito alla elaborazione del protocollo blockchain i ed il conseguente, prepotente emergere del fenomeno bitcoinii (ormai “topic” in voga sulla stampa anche non specializzata ed oggetto, per certi versi non sempre rassicuranti, di una sorta di “corsa all’oro”) e, più in generale, delle criptovalute o valute virtuali (da ora in avanti VV), pongono problematiche di notevole complessità giuridica lanciando una difficile sfida intellettuale e scientifica per l’operatore del diritto chiamato a confrontarsi con una realtà in continua evoluzione, per sua natura “anarchica” ed ontologicamente riottosa ad inquadramenti sistematici molto spesso destinati a rivelarsi superati nel momento stesso della loro formulazione.

La stessa architettura informatica della blockchainiii strutturata sulla relazione paritaria dei partecipanti, la disintermediazione, l’assenza di autorità di controllo e/o di validazione (le cosiddette “third trusted parties) estremizza drammaticamente la prospettiva libertaria e privatistica del diritto appropriandosi di territori a torto o ragione ritenuti esclusiva prerogativa statale quali la “creazione della moneta”.

Per altro verso le dinamiche di diffusione delle criptovalute, l’estrema volatilità delle stesse, i paventati utilizzi a fini non leciti (riciclaggio, truffe informatiche, finanziamento del terrorismo e, da ultimo, elusione di sanzioni internazionaliiv) in virtù del loro sostanziale anonimato hanno acceso un vivace dibattito in ordine alla “regolamentazione” del fenomeno.

2. DEFINIZIONE E TIPOLOGIE DI CRIPTOVALUTE

La valuta virtuale è normativamente definita all’art. 1, c. 2, qq) del D. Lgs. N. 90/2017, come “la rappresentazione digitale di un valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

Un report della Banca Centrale Europeav del 2015 stimava l’esistenza di circa 500 differenti criptovalute in circolazione vi .

Molto spesso si tratta di monete virtuali con caratteristiche molto differentivii, tuttavia è possibile identificare alcuni elementi caratteristici comuni a (quasi) tutte le valute virtuali:

  • sono di creazione privata;

  • possono essere acquistate contro moneta fiat tramite piattaforme note come exchange;

  • sono custodite in wallet (borsellini) elettronici che ne consentono la movimentazione per effettuare acquisti e pagamenti da e verso soggetti che le accettano o la conversione in valuta tradizionale.

3. LA DIFFICILE QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLE CRIPTOVALUTE.

Se indubbio è il dato che le criptovalute (bitcoin in particolare) siano state concepite come strumento di pagamento svincolato dai tradizionali circuiti bancari e finalizzato alla drastica riduzione dei costi di intermediazione, nella prospettiva della qualificazione giuridica delle stesse non pochi dubbi sorgono in merito alla classificabilità delle valute virtuali come “moneta” in senso tecnico.

Secondo la teoria statalista solo lo Stato sovrano ha il potere di creare moneta conferendole il potere liberatorio delle obbligazioni pecuniarie (corso legale) e imponendone il corso forzoso mercé l’impossibilità per i creditori di rifiutarla come mezzo di pagamento.

La teoria economica , d’altro canto, attribuisce alla moneta tre funzioni principali:

  • mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi;

  • riserva di valore;

  • unità di conto atta alla quantificazione del valore di beni e servizi.

Da entrambe le prospettive le valute virtuali non soddisfano i requisiti per potere essere assimilate tout court alla moneta c.d. “fiat”.

Secondo la teoria statalista nessuno Stato (ad eccezione del Giappone, sia pure con le peculiarità del caso) viiiha riconosciuto alle stesse corso legale sicché le valute virtuali non hanno valore liberatorio delle obbligazioni pecuniarie salvo che detto valore non sia convenzionalmente accettato dalle parti su base puramente volontaria.ix

Peraltro, anche sotto il profilo funzionale proprio della teoria economica della moneta, la criptovaluta difficilmente soddisfa i tre requisiti sopra evidenziati considerato che l’accettazione su base puramente volontaria del pagamento in criptomoneta non consente di considerarla mezzo di scambio, l’estrema erraticità delle quotazioni ne compromette la funzione di riserva di valore e la combinazione delle due criticità testé descritte ne ostacola l’utilizzo come unità di conto nei termini sopra specificati.

Allo stato attuale, quindi, nonostante i bitcoin abbiano un’apparenza tecnica molto simile alla moneta scritturale e/o elettronica, non sarebbe possibile qualificarli come “valuta” (poiché non hanno corso legale), né come “moneta” (in quanto non assolvono perfettamente le funzioni richieste dalla teoria economica” x

Sotto altro profilo la criptovaluta non può neanche essere equiparata a un mezzo di pagamento in valuta ai sensi dell’art. 17 bis. , comma1, del D.Lgs n. 141/2010 tanto è vero che il legislatore ha introdotto uno specifico comma al citato art. 17 bis per regolare l’operatività in valute virtuali distinte dalle valute legali.

Ai sensi del comma 8 bis, art. 17bis, Dlgs 141/2010, “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali sono tenuti all’iscrizione in una sezione speciale del registro dei cambiavalute”, con conseguenti obblighi antiriciclaggio ai sensi del comma 2, art. 1, lett. ff) e qq), Dlgs 231/2007. Ciò implica, indirettamente, che le E-Coin, pur assimilabili, non sono definite dal Legislatore civilistico mere “valute”, talché non vi sarebbe stata – in quel caso – necessità alcuna di introdurre una sezione speciale se rientrassero tout court nell’alveo dell’oggetto dell’attività dei cambiavalute stessi.”xi

Per altro verso poco convincenti appaiono i tentativi di qualificare la valuta virtuale facendo ricorso alla categoria del bene giuridico ex art. 810 cpc, quale documento informatico ai sensi del CADxii o alla stregua di beni immateriali (difettando in tal senso una norma tipizzante).

4. LE ICO – INITIAL COIN OFFER

Alla blockchain, agli smart contracts ed alle VV è strettamente legato il fenomeno delle ICO (Initial Coin Offer) acronimo con il quale si indicano le offerte al pubblico di token digitali che conferiscono al possessore finanziatore il diritto di ottenere beni o servizi dall’emittente e di scambiarli in criptovalute. Le Ico si stanno sempre più affermando nella prassi commerciale digitale di finanziamento delle start up, imprese di nuova costituzione che intendono realizzare e finanziare un progettoxiii. Si tratta di una forma di crowdfundingxiv realizzato mediante la generazione di token (gettoni) digitali i quali possono essere negoziati e scambiati su piattaforme online (la più nota e strutturata è certamente quella di Ethereum) . Detti token si distinguono sinteticamente in due categorie:

  • utility token: e-coin privi di asset sottostanti e di controparti; utilizzabili come una vera e propria criptovaluta);

  • securities token: i quali conferiscono diritti nei confronti di una controparte o rappresentano determinati asset sottostanti.

5. PROBLEMATICHE FISCALI

La complessità della questione relativa alla qualificazione giuridica delle VV riverbera non poche incertezze in ordine al trattamento fiscale ad esse applicabile.

Per quanto le criptovalute esistano ormai da quasi un decennio solo la loro recente “esplosione” sia in termini di utilizzo che di valorexv (ed il conseguente consolidarsi di patrimoni anche ingenti) ha posto una serie di interrogativi sia in capo agli utilizzatori (giustamente timorosi delle “attenzioni” e degli appetiti del fisco….specie in tempi di “reddito di cittadinanza”) che della stessa amministrazione finanziaria.

Il range delle problematiche aperte è ampio : 1. tassazione dei proventi (e delle eventuali perdite) per una persona fisica; 2. obblighi di monitoraggio RW; 3. assoggettabilità o meno ad IVAFE; 4. assoggettabilità ad imposta sulle successioni e sulle donazioni al supero delle franchigie; 5. trattamento in bilancio per possessori imprese; 6. assoggettabilità ad Irap xvi.

L’unico documento fiscale in cui si fa riferimento al bitcoin è la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 2.9.2016 n. 72/Exvii in risposta ad interpello sull’inquadramento fiscale delle operazioni di acquisto e cessione di moneta virtuale.

Il caso affrontato riguarda una società svolgente attività di cessione e acquisto di bitcoin in cambio di valuta “tradizionale”.xviii

Lo schema alla base delle predette operazioni è stato così sintetizzato:

  • in caso di ordine di acquistare, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla società che, effettuato l’acquisto di bitcoin, provvede a registrare nel wallet del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati;

    – in caso di ordine di vendere, la società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta.

  • Il ricavo(o la perdita) per la società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla società per la vendita e quanto riversato al cliente.

  • Con riferimento alla consistenza di valuta virtuale, detenuta dalla società a fine esercizio la stessa deve essere valutata in base al cambio in vigore alla data di chiusura dell’esercizio, vale a dire alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di valute virtuali.

In assenza di uno specifico appiglio normativo e giurisprudenziale, basandosi solamente sulla sentenza della CGUE, C-264/14 (Skatteverket v. David Hedqvist), l’AdE perviene alla conclusione che, ai fini della tassazione diretta, le persone giuridiche debbano essere soggette ad IRES per i componenti positivi di reddito e ad IRAP per il valore della produzione netta.

Con riguardo alle persone fisiche, estranee all’esercizio di arti o professioni ovvero ad attività d’impresa, la risoluzione precisa che la compravendita di tali valute non comporta l’emissione di reddito imponibile in quanto «le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa».

Diversamente quando la compravendita di criptovalute è stata effettuata con intento speculativo il regime fiscale dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere quello della imponibilità.

In effetti qualora si sposasse la tesi dell’assimilabilità delle criptovalute alle valute e dei wallet ai conti correnti le eventuali plusvalenze derivanti dalle operazioni di trading avrebbero rilevanza fiscale al superamento della soglia di € 51.645,69 (art. 67 co.1 ter TUIR).

Si deve infatti tenere a mente che in forza dell’art. 67, co.1, lettera c-ter del TUIR vengono qualificati come redditi diversi le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente”.

Aderendo a questa impostazione ne dovrebbe conseguire l’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale in quanto classificabili quali “altre attività suscettibili di generare reddito”.

Restano tuttavia molti dubbi sulla correttezza di siffatta impostazione interpretativa per altro potenzialmente foriera di sensibili rischi sanzionatori in caso di omessa compilazione del quadro RW.

Da ultimo l’AdE con risposta n. 14 del 28.09.2018 xixha fornito precisazioni in ordine al regime IVA, IRES ed IRAP per la cessione di token digitali (vedi sopra).

6. CONCLUSIONI

La complessità delle questioni poste dalla “rivoluzione blockchain” (in ordine alla quale pure si registrano voci critiche o scettiche) xx certamente non può trovare compiuta ed esaustiva trattazione nel breve spazio di questo articolo così come lungi dall’essere risolti in via legislativa sono i molteplici e critici problemi posti dal diffondersi delle criptovalute non essendovi, allo stato, unanimità di vedute in ordine alla loro qualificazione giuridica e, conseguentemente, al trattamento fiscale ad esse applicabile. La dirompente carica innovativa dei fenomeni descritti rende nitidamente chiara la difficoltà di elaborare soluzioni normative in grado di trovare un punto di equilibrio tra la sostanziale “anarchia” dell’innovazione tecnologica e le esigenze di regolamentazione tanto più urgenti quanto maggiori sono le dimensioni delle ricadute pratiche della stessa (innovazione) sull’economia e la finanza con inevitabile coinvolgimento di delicatissimi aspetti relativi alla tutela degli investitori, alla disciplina tributaria ed alla preservazione dell’ordine pubblico .

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i Per una disamina più estesa rimando al mio intervento “La tecnologia blockchain, rivoluzione del contratto ed impatto sulle professioni legali” – Altalex 29.6.2017 http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/21/tecnologia-blockchain

ii Bitcoin con la B maiuscola indica la tecnologia ed il network costituito dai vari “nodi” peer-to-peer i quali gestiscono la criptovaluta bitcoin (con iniziale minuscola) , per approfondimenti “Bitcoin revolution. La moneta digitale alla conquista del mondo” AA.VV. Ulrico Hoepli Editore 2015

iiiUna versione puramente peer-to-peer di denaro elettronico permetterebbe di spedire direttamente pagamenti online da un’entità ad un’altra senza passare tramite un’istituzione finanziaria. Le firme digitali offrono una soluzione parziale al problema, ma i benefici principali sono persi se una terza persona di fiducia è ancora richiesta per prevenire la doppia spesa. Proponiamo una soluzione al problema della doppia spesa mediante l’utilizzo di una rete peer-to-peer” https://bitcoin.org/files/bitcoin-paper/bitcoin_it.pdf.

iv https://it.cointelegraph.com/news/north-korea-increasingly-uses-crypto-to-avoid-us-sanctions-experts-claim

v BCE Virtual Currency Schemes – A Further Analysis”, February 2015.

vi Per maggiori dettagli sulle criptovalute più diffuseCriptovalute: cosa sono e come funzionano”

https://www.comefaretradingonline.com/criptovalute/

vii aperte: tutta la rete legata alla moneta partecipa alla creazione di moneta; chiuse: tutte le monete sono pre-generate dal soggetto creatore della moneta; pubbliche: con Database, Tecnologia Crittografica e rete di elaborazione libere, condivise e pubbliche; private: con Database, Tecnologia Crittografica e rete di elaborazione proprietarie e riservate a un circuito ristretto e privato.

viii https://bitconnect.co/bitcoin-news/130/japan-officially-recognizes-bitcoin-and-digital-currencies-as-money/

ix Per approfondimenti: R. Bocchini, “Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche”, in Diritto dell’Informazione e dell’informatica (II),fasc. 1, febbraio 2017, p. 27; N. Vardi, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei bitcoin”, inDiritto dell’Informazione e dell’informatica (II), fasc. 3, giugno 2015, p. 443; G. Gasparri, “Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del Bitcoin: miraggio monetario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di un problema?”, in Diritto dell’Informazione e dell’informatica (Il), fasc. 3, 2015, p. 415; BCE, Virtual Currency Schemes – A Further Analysis”, February 2015; Banca d’Italia, Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”, 30 gennaio 2015.

x In questo senso P. Iemma e N. Cuppini in DB (Diritto Bancario) La qualificazione giuridica delle criptovalute: affermazioni sicure e caute diffidenze” http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fintech/la-qualificazione-giuridica-delle-criptovalute-affermazioni-sicure-e-caute-diffidenze

xi In questo senso: Francesco Maria Renne Criptovalute: la necessità di chiarezza sul regime fiscale applicabile” in Diritto Bancario. http://www.dirittobancario.it/news/fintech/criptovalute-la-necessita-di-chiarezza-sul-regime-fiscale-applicabile

xii Codice Amministrazione Digitale – D. Lgs 82/2005, vedi nota x

xiii Per approfondimenti: M. Nicotra “ICO Initial Coin Offering: una ricostruzione giuridica del fenomeno”

https://www.blockchain4innovation.it/esperti/ico-initial-coin-offering-ricostruzione-giuridica-del-fenomeno/

xiv Per approfondimenti rimando a mio intervento su Altalex : http://www.altalex.com/documents/news/2015/11/10/equity-crowfunding-aspetti-giuridici-e-operativi

xv https://valutevirtuali.com/2017/11/30/quanto-vale-un-bitcoin-valore-dalle-origini-ad-oggi/

xvi Vedi nota xii

xvii https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+72+del+02+settembre+2016/RISOLUZIONE+N.+72+DEL+02+SETTEMBRE+2016E.pdf

xviii http://www.ipsoa.it/documents/fisco/iva/quotidiano/2015/10/26/esente-da-iva-il-cambio-di-bitcoin-in-moneta-tradizionale

xix  https://www.money.it/IMG/pdf/token_digitali_risposta_n._14_del_28_settembre_2018_agenzia_delle_entrate.pdf

xx http://www.econopoly.ilsole24ore.com/2018/09/28/blockchain-con-cognizione/; “Blockchain, il nuovo dio tecnologico un bluff – L’illusione della tecnologia «neutra». Cosa c’è dietro il mondo blockchain” di Martino Cervo – La Verità – 22.09.2018

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