La crisi da sovraindebitamento: la concorsualità differenziata e il piano del Consumatore

La crisi da sovraindebitamento: la concorsualità differenziata e il piano del Consumatore

Sommario: 1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: nozioni e fonti normative – 2. I soggetti legittimati ad accedere alle procedure da sovraindebitamento: i soggetti non fallibili – 2.1. La nozione di “consumatore” nella L. n. 3/2012 – 3. Il Piano del Consumatore

 

1. Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento: nozioni e fonti normative

Con la locuzione “Composizione della crisi da sovraindebitamento” si fa riferimento all’insieme delle procedure, introdotte con la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”), aventi come obiettivo l’esdebitazione dei consumatori e dei cd. soggetti “non fallibili” – cioè, coloro che non possono essere sottoposti a procedure concorsuali.

Ai sensi dell’art. 6, co. 2, l° a) della Legge n. 3/2012, per “sovraindebitamento[1] s’intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinando o la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, o la definitiva incapacità di adempiervi regolarmente.Da quanto appena esposto, è evidente che il legislatore abbia previsto due fasi di progressiva gravità dell’indebitamento, quali la crisi (“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni”) e l’insolvenza (“la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”). Dunque, nella prima fase, il debitore riesce ancora a pagare, ma è probabile che, in breve tempo, non sarà più in grado di adempiere; nella seconda, invece, il debitore è già inadempiente.

Per poter accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, è necessario presentare un’istanza ad un apposito organismo, l’Organismo di gestione delle crisi da sovraindebitamento e della liquidazione del patrimonio – definito, altresì, OCC – quale istituzione imparziale e indipendente che valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i Gestori delle crisi. Tali organismi per fornire il servizio devono essere iscritti all’apposito Registro e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza. L’OCC, ricevute le istanze di avvio del procedimento, nomina il Gestore della crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti, fino alla conseguente soddisfazione dei crediti.

Le procedure previste dalla legge in esame per la composizione della crisi da sovraindebitamento sono:

– Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito;

– Piano del consumatore: procedura esclusivamente riservata ai debiti non contratti nello svolgimento dell’attività professionale e, a differenza dell’accordo, non è necessario il parere favorevole dei creditori;

– Liquidazione del patrimonio del debitore, il debitore e il Gestore della crisi individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento dei debiti. All’esito della procedura, il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione;

– Esdebitazione del debitore incapiente: riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

L’introduzione di siffatte procedure, ad opera della L. n. 3/2012, rappresenta – come ampiamente evidenziato in dottrina – una significativa novità sotto vari profili.

In precedenza, infatti, il nostro ordinamento presentava un sistema “binario” tradizionale – definito da parte della dottrina a “concorsualità riservata” – fondato sulla scelta di assoggettare al fallimento il solo commerciante (dal 1942, l’imprenditore commerciale non piccolo), mentre tutti gli altri debitori, invece, potevano essere assoggettati unicamente alle procedure esecutive individuali.

Nel panorama comunitario, però, si era rilevato una prevalente, nonché crescente, tendenza ad assoggettare anche il debitore civile insolvente a una procedura di esecuzione collettiva, alternativamente, secondo uno dei seguenti modelli basilari:

1) sottoposizione a un regime comune o simile a quello previsto per gli imprenditori (modello a “concorsualità uniforme assoluta”);

2) sottoposizione a un regime comune, ma con facoltà di scelta per un regime speciale di favore (modello “a concorsualità uniforme temperata”);

3) previsione di un regime speciale separato da quello previsto per gli imprenditori, ma pur sempre dominato dal principio della concorsualità (modello “a concorsualità differenziata”).

Tale tendenza europeistica aveva, pertanto, fatto sentire la necessità di una riforma in tal senso anche nell’ordinamento italiano.

Il nostro legislatore, però, nel riformare la materia, ha optato per lasciare invariato lo spartiacque tra soggetti fallibili e non fallibili, mantenendo, pertanto, un sistema “tendenzialmente” binario, assoggettando alle procedure ex artt. 6 ss. della Legge n. 3/2012 – come novellati dall’art. 18 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221 – tutti i soggetti non fallibili, quali, i debitori civili, i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli, mentre al consumatore ha riservato una specifica variante della procedura di composizione della crisi.

È evidente che, in tal modo, il legislatore italiano ha attenuato la divaricazione esistente tra soggetti fallibili e non fallibili, in quanto, se è vero che, da un lato, mantiene ferma la restrizione dell’area della “fallibilità” alle sole imprese commerciali in ragione del loro bisogno di “concorsualità forte”, dall’altro fornisce ai soggetti non fallibili gli strumenti per poter accedere alla “concorsualità debole”.

La L. n. 3/2012 è stata oggetto di un primo ampliamento con il Decreto Ministeriale n. 202/2014, che ha stabilito il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”. Tale quadro è stato meglio delineato con la Legge 132/2015 “recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, stante l’obiettivo del legislatore di creare le condizioni affinché debitori e creditori, attraverso forme di cooperazione, possano uscire da situazioni di blocco. Ulteriori modifiche sono state apportate alla normativa in esame mediante la Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 (attuato con D.L. n. 14/2019), contente il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” – i cui artt. 65-73 contengono modifiche alla L. n. 3/2012 la cui entrata in vigore, però, è rinviata al 16 maggio 2022 (mentre il Titolo II relativo alle procedure di allerta e di composizione negoziata della crisi entrerà in vigore dal 31.12.2023). Ex ultimis, il predetto Codice è stato modificato, di recente, dal D.L. del 24 agosto 2021 (convertito in L. n. 147/2021) mediante l’introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata delle crisi.

2. I soggetti legittimati ad accedere alle procedure da sovraindebitamento: i soggetti non fallibili

Per individuare quali sono i soggetti legittimati ad accedere alle procedure ex artt. 6 e ss. della Legge n. 3/2012, appare necessario precisare quanto prescritto negli art. 6, co. 1, e 7, co. 2, lett. a), in virtù dei quali non può essere ammesso a tali procedure colui che sia «soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel presente Capo».

E, segnatamente:

a) gli imprenditori individuali e le società esercenti attività non commerciali, compresi gli imprenditori agricoli e le start up innovative;

b) gli imprenditori individuali e le società ricadenti sotto i parametri di cui all’art. 1, co. 2, l. fall., non anche quelli per cui sia carente il mero requisito processuale di cui all’art. 15 l. fall.;

c) le persone fisiche e le società che avevano la qualità di imprenditore commerciale dopo il decorso di un anno: – dalla cancellazione dal registro delle imprese, fatto salvo che un creditore o il pubblico ministero dimostrino che l’effettiva cessazione dell’attività d’impresa è avvenuta in un momento successivo nelle ipotesi previste nel capoverso dell’art. 10 l. fall.; – nel caso fosse mancata l’iscrizione nel registro delle imprese, dalla cessazione dell’esercizio dell’impresa;

d) le persone fisiche, in qualità di consumatori;

e) le “società fra avvocati” regolamentate nel D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, in ragione dell’espressa esclusione della soggezione alle procedure di cui alla legge fallimentare operata dall’art. 16, co. 3, di tale decreto; e tendenzialmente anche le nuove “società per l’esercizio della professione forense” disciplinate nell’art. 4-bis, L. n. 247/2012 – introdotto dall’art. 1, co. 141, l° b), L. 4 agosto 2017, n. 124 – atteso che nel co. 3 di tale nuova disposizione è stato ribadito il principio della personalità della prestazione professionale;

f) sul presupposto della normale carenza dell’esercizio di un’attività di impresa per la stessa ragione appena menzionata, le “società fra professionisti” di cui alla Legge n. 183/2011 e al D.M. n. 34/2013 − entrambi silenti sul punto della soggezione a procedure di crisi.

Non possono, invece, accedere a tali procedure:

a) l’imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;

b) chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;

c) chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;

d) chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica, in quanto solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura.

– 2.1. Il Consumatore

La definizione del termine “consumatore” è contenuta nell’art. 6, co. 2, l° b), il quale stabilisce che il consumatore è il debitore persona fisica che assume obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta – nozione che, peraltro, appare più ristretta di quella contenuta nell’art. 3, co. 1, lett. d) del Codice del consumo.

Tale definizione ha creato non pochi problemi interpretativi.

Non a caso, la Cassazione Civile, Sez. I, è intervenuta con la sentenza del 1 febbraio 2016, n. 1869 – oggi punto di riferimento del dibattito in materia – al fine di meglio delineare la figura del consumatore, così come intesa nella legge n. 3/2012.

In tale pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che “la nozione di consumatore non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali (purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue), potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, esigendo l’art. 6, comma 2, lett. b) soltanto una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque non dovendo esse più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano — per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 comma 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis comma 3 l. n. 3 del 2012.”

In tal modo, la Suprema Corte ha sovvertito l’interpretazione, fino ad allora prevalente, secondo cui un professionista o un imprenditore – purché, in questo secondo caso, non “fallibile” – non potrebbe mai ricorrere al piano del consumatore. Pertanto, la Cassazione sottolinea che, ai fini dell’accesso al piano del consumatore, ciò che rileva non è se un soggetto è stato o è ancora nell’attualità professionista o imprenditore, ma che le obbligazioni cui si riferisca lo stato di sovraindebitamento rientrino in esclusiva fra quelle personali e familiari: sarebbe, cioè, solo la pendenza attuale di obbligazioni esigibili e inadempiute, relative ad un’attività professionale o imprenditoriale pregressa (anche oltre il termine annuale di cui all’art. 10 l. fall.) o attuale, a precludere ad una persona fisica l’accesso al piano del consumatore.

Ma vi è di più!

Ad avviso della Suprema Corte, non sarebbero impeditivi dell’accesso alla procedura, gli eventuali debiti pendenti rientranti fra quelli ex art. 7, co. 1, terzo periodo – ossia, tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate – tipicamente insorgenti a seguito dell’esercizio di attività di impresa o professionale, in quanto non falcidiabili e addirittura da dedursi nel piano “con trattamento adempitivo non temperato da alcuna dilazione”, ai sensi della predetta disposizione, nonché dell’art. 12-bis, co. 3, il quale commette al giudice la verifica della correlativa capacità solutoria.

3. Il Piano del Consumatore

La predetta categoria di soggetti non fallibili, quali i consumatori, sono gli unici a poter accedere alla procedura del Piano del Consumatore – procedura per la cui omologazione (a differenza dell’accordo) non è necessario il consenso dei creditori, essendo sottoposto esclusivamente al giudizio del Tribunale.

Per poter accedere alla procedura in esame, non è solo necessario che le persone fisiche abbiano contratto i debiti per motivi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale, ma altresì che la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile alla colpa del soggetto richiedente, e, pertanto, non discendente dalla sua volontà, nonostante la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni medesime.

Il debitore, dunque, dovrà dimostrare che la propria situazione debitoria non derivi da una sua gestione irresponsabile delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali, ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Non può, invece, accedere alla procedura di esdebitazione ai sensi dell’art. 7[2] della legge n. 3/2012:

– il debitore che sia soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge de quo;

– il debitore che abbia già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, al Piano del consumatore;

– il debitore che sia stato dichiarato decaduto da un precedente Piano del consumatore;

– il debitore che abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

– il debitore che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per poter avviare la procedura, come già sopra accennato, il consumatore può rivolgersi all’OCC, oppure a professionisti abilitati come commercialisti, avvocati e notai. Tali soggetti si occupano della predisposizione della proposta del piano di ristrutturazione del debito che preveda il pagamento di una quota percentuale dei vari crediti esistenti con scadenze prestabilite, tenendo conto delle effettive disponibilità del debitore e delle sue necessità di sostentamento.

Per un’ottimale predisposizione del piano, è necessario che il debitore fornisca al professionista tutte le informazioni, nonché documentazione idonea, per ricostruire, nel modo più completo ed attendibile possibile, la sua condizione patrimoniale e reddituale.

È proprio questo l’aspetto più importante della procedura: se il piano viene successivamente approvato dal Giudice mediante omologazione, il debitore sarà tenuto a pagare solo le somme in esso indicate, che corrispondono ad una percentuale determinata e inferiore a quelle effettivamente dovute e sarà completamente libero da ogni debito in modo definitivo.

Il contenuto del Piano del Consumatore è regolato, unitamente a quello dell’accordo, dall’art. 8[3] (“Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore”) della legge in esame.

Tale norma, però, non esaurisce la disciplina del contenuto dei predetti strumenti e, pertanto, va integrata con quanto previsto dall’art. 7 della medesima legge.

Il contenuto del Piano del consumatore – così come quello dell’accordo – è la rideterminazione dei rapporti con i creditori anteriori, finalizzata alla soddisfazione di tali crediti, anche con modalità diverse dall’adempimento (ad es., la cessione di crediti futuri, contemplata dall’art. 8) e dal pagamento integrale alla scadenza. Pertanto, con l’omologazione del piano si assiste alla rideterminazione della pretesa creditoria originaria che si estingue, venendo sostituita dalla nuova obbligazione nascente dal piano stesso.

In virtù di tale procedura, il consumatore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti sulla base di un piano che:

1) garantisca il regolare pagamento dei creditori impignorabili;

2) preveda il pagamento integrale, eventualmente dilazionato, di alcuni crediti tributari;

3) preveda il pagamento integrale dei creditori privilegiati o, a determinate condizioni, il loro pagamento parziale e/o dilazionato (c.d. contenuto dilatorio);

4) preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori;

5) preveda l’eventuale suddivisione dei creditori in classi;

6) indichi le eventuali garanzie;

7) indichi le eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari;

8) preveda l’eventuale affidamento ad un professionista del patrimonio del debitore per la custodia e la liquidazione;

9) preveda l’intervento di un terzo in caso di insufficienza di beni e redditi del debitore sovraindebitato.

I requisiti sub 1), 2), 3) e 4) costituiscono, a pena di inammissibilità, il contenuto minimo necessario dell’accordo; tra queste, quelle sub 1) e 4) sono assolutamente inderogabili. I requisiti sub 5), 6), 7), e 8), invece, rappresentano il contenuto facoltativo dell’accordo, il quale può essere ampliato con ulteriori previsioni dirette a perseguire interessi giuridicamente meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c.

Ex ultimis, il requisito sub 9) costituisce contenuto necessario soltanto al ricorrere di una determinata condizione, e cioè l’insufficienza dei beni del debitore per l’attuabilità dell’accordo.

Per quanto esposto sinora, è evidente che al consumatore sia lasciata ampia autonomia nel determinare il contenuto della proposta di esdebitazione.

Unici limiti a tale autonomia sono espressamente indicati nella nuova modifica apportata alla Legge in esame, nella parte in cui è stato previsto il necessario pagamento integrale dei crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c., dei tributi costituenti risorse dell’Unione Europea, dell’imposta del valore aggiunto e delle ritenute operate, nonché in misura non inferiore al valore di realizzo dei crediti assistiti da privilegio, pegno ed ipoteca.

Una volta predisposta la relazione e la proposta di piano, queste vengono depositate, unitamente alla documentazione a corredo della relazione, presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore, al fine di ottenere dal Giudice l’omologazione del piano.

Il deposito del ricorso determina la mera sospensione del decorso degli interessi legali e convenzionali a meno che i crediti non siano garantiti da pegno, ipoteca e privilegio; non è precluso, invece, l’avvio di azioni esecutive né la sospensione di quelle pendenti. È solo attraverso l’omologazione del piano del consumatore da parte del Tribunale che:

– ai creditori è inibito l’inizio ovvero il proseguimento di azioni esecutive individuali;

– ai creditori con titolo posteriore è inibito di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni oggetto del piano;

– i creditori assistiti da privilegio, pegno od ipoteca, possono essere soddisfatti non totalmente.

Il Giudice, ricevuto il ricorso, fissa la data di udienza, al fine di consentire l’intervento dei creditori, presentando le proprie osservazioni. Il Giudice dovrà decidere con provvedimento di accoglimento (e, dunque, di omologazione) o di rigetto del piano entro sei mesi dal deposito.

Per ottenere l’omologazione, è necessario che il Giudice accerti, sulla base della relazione resa dall’OCC e delle circostanze fattuali emerse nelle more del procedimento, che il debitore non abbia posto in essere atti in frode ai creditori, la fattibilità del piano e la meritevolezza del consumatore.

Naturalmente, i creditori possono opporsi alla omologa, rilevando che la liquidazione del patrimonio risulta più conveniente rispetto al piano. La valutazione, però, è riservata alla discrezionalità del Giudice, il quale sarà tenuto a svolgere un giudizio prognostico, dovendo verificare se l’attivo messo a disposizione dal debitore possa consentire una migliore soddisfazione per la massa dei creditori rispetto alla prospettiva liquidatoria del patrimonio, ovvero a parità di condizioni, tempi più celeri dei pagamenti.

Per quanto attiene alla durata – eccezion fatta per la moratoria dei crediti privilegiati di cui all’art. 8, co. 4, che non può superare l’anno – non è generalmente previsto un limite temporale alla durata del piano; tuttavia, parte della giurisprudenza considera applicabile il medesimo limite quinquennale individuato con riferimento all’esecuzione del concordato preventivo.

 

 

 

 

 


[1] Per la dottrina maggioritaria, l’indebitamento è da correlarsi alla situazione finanziaria e, pertanto, si avrà sovraindebitamento quando il reddito o il patrimonio investito rendono meno di quanto è necessario per estinguere le passività che il debitore genera e che vengono a scadenza, a nulla rilevando se nel complesso il patrimonio netto sia positivo o negativo.
[2] Art. 7 (ex ultimis novellato dalla L. n. 176/2020): 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalita’ di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalita’ per l’eventuale liquidazione dei beni. E’ possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorche’ ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. […] . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano puo’ anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore e’ nominato dal giudice; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento puo’ proporre, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1. 2. La proposta non e’ ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) e’ soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo; c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis; d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale. d-bis) ha gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte; d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.  2-bis. Ferma l’applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento puo’ proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione. 2-ter. L’accordo di composizione della crisi della societa’ produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. 
[3] Art. 8 (ex ultimis novellato dalla L. n. 176/2020): 1. La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. 1-bis. La proposta di piano del consumatore puo’ prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo. 1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 1-quater. Quando l’accordo e’ proposto da un soggetto che non e’ consumatore e contempla la continuazione dell’attivita’ aziendale, e’ possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L’organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. 1-quinquies. L’organismo di composizione della crisi, entro sette giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del debitore, ne da’ notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, i quali entro trenta giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti. 2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilita’. 3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. 3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attivita’ d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonche’ gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento cosi’ come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi e’ regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.  4. La proposta di accordo con continuazione dell’attivita’ d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

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