La crisi della professione forense fra reale disagio e presunta ignoranza

La crisi della professione forense fra reale disagio e presunta ignoranza

La scelta operata da un Collega di Verona, di cancellarsi dall’Albo forense al fine di partecipare ad un concorso comunale bandito per coprire un posto di becchino, è balzata agli onori della cronaca tanto quanto, o forse di più, di quella compiuta dal Collega di Milano che ha abbandonato la Professione per aprire, insieme alla compagna futura Notaio, un bed&breakfast.

Tra i due casi, si ritiene più eclatante quello dell’Avvocato veronese, in quanto, piuttosto che una decisione dettata altresì dalla voglia di buttarsi in ciò che piace realmente, essa pare essere finalizzata esclusivamente a superare un disagio, quello di non riuscire a vivere dei proventi dell’attività forense.

E’ indubbio che la crisi delle professioni in generale sia dettata da svariati fattori, tuttavia quella che ha colpito il settore del diritto pare avere matrici ben precise, come l’assenza del numero chiuso per l’ingresso all’Università e l’eccessiva concorrenza di studi legali.

Peraltro, la nuova normativa forense (Legge 31 dicembre 2012, n. 247) ed il Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione (Decreto 25 febbraio 2016, n. 47) – i quali hanno introdotto la contestuale iscrizione all’Albo ed alla Cassa forense, oltre che il pagamento delle somme previdenziali a pena di cancellazione dall’albo – appaiono acuire una già difficile situazione economica.

In particolare, fra tutti i fattori generanti difficoltà finanziarie, quello dell’obbligatoria corresponsione dei contributi minimi, considerati troppo elevati, è ampiamente il più sentito, soprattutto perché indipendente da una reale e sufficientemente adeguata produzione di reddito.

Di qui è nata la protesta degli Avvocati (giovani e meno) nei confronti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, inizialmente partita da Catania; in tale contesto si è, altresì, inserita la sentenza n. 7353/2016 con la quale il T.A.R. del Lazio, rinviando al Giudice del Lavoro la trattazione del merito, ha esaminato ben 10 presunti motivi di illegittimità del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012 della Cassa forense.

Per quanto la Cassa forense sia un sistema solidaristico e vada indubbiamente difeso, si ha tuttavia la percezione che l’intero scenario normativo voglia, più che garantire libertà, autonomia, indipendenza ed un adeguato trattamento pensionistico, produrre uno sfoltimento degli Albi attraverso la cancellazione degli Avvocati che non raggiungono un reddito sufficiente ad assolvere il pagamento del contributo minimo soggettivo.

Non a caso, nonostante l’art. 21, comma 9,  della nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense sancisca che ” La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”, il Regolamento di attuazione dell’art. 21 della L. 247/2012 della Cassa forense non introduce alcuna nuova disposizione vantaggiosa per coloro che non siano nuovi iscritti ma versino in difficili condizioni economiche.

Non è opportuno né confacente entrare nel merito di una presunta violazione di norma primaria da parte del su citato Regolamento, soprattutto alla luce della già citata sentenza n. 7353/2016 del T.A.R. del Lazio, tuttavia, a ragion veduta possono nascere dubbi in merito al fatto che le disposizioni della Cassa si possano considerare connesse con la realtà quotidiana di chi, nonostante le difficoltà, voglia proseguire la professione forense per la funzione sociale che essa riveste, con dignità, decoro, diligenza ed autonomia.

Invero, se per i nuovi iscritti vi è una qual certa indulgenza, per coloro che, da sempre facenti parte della Cassa di previdenza e con redditi un tempo cospicui, hanno visto aumentare considerevolmente la contribuzione minima, ma diminuire enormemente il giro di affari in ragione della crisi economica, non si ravvede alcuna forma solidale; e neppure gli Avvocati più anziani aventi redditi alti considerano decorosi i compensi prospettati.

In conclusione, la crisi della professione forense è aggravata altresì da quello che appare un maldestro ed intempestivo tentativo di porre rimedio all’accesso illimitato alla professione, a scapito anche di diritti fondamentali dell’uomo. Tardivo in quanto, nella società odierna, la concorrenza dei neolaureati che entrano nel mercato del lavoro rende difficile il “cambio di rotta” ad un Avvocato di trent’anni, figurarsi ad uno di cinquanta.

Il disagio sociale è innegabile; coloro che asseriscono trattarsi di ignoranza in tema di previdenza e di demagogia devono ancora provarne la sussistenza.


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Viviana Andreotti

Avvocato at Studio legale Andreotti
Svolgo la professione di Avvocato presso il Foro di Torino. Mi occupo di diritto civile e di diritto del lavoro e fornisco consulenze, giudiziali e stragiudiziali, soprattutto in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di infortunistica stradale, di recupero del credito, di diritto di famiglia, di diritto condominiale, di contrattualistica e di contenzioso giuslavoristico. Amo essere costantemente informata sulle ultime linee guida della giurisprudenza e parlo correntemente la lingua inglese e quella francese.

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