La deducibilità dei costi sostenuti per il car sharing

La deducibilità dei costi sostenuti per il car sharing

di Alessio Messina (*)

Soprattutto nelle grandi città metropolitane, il servizio di c.d. “car sharing” ha ormai assunto una importanza fondamentale. Ogni giorno infatti sono migliaia gli utenti tra professionisti, dipendenti aziendali e lavoratori che decidono di usufruire di questa nuova forma di mobilità urbana, per effettuare brevi tragitti da un luogo all’altro, preferendola all’utilizzo dei mezzi privati o al servizio di trasporto pubblico poiché più affidabile ed economica.

Proprio per tale ragione, negli ultimi tempi si è fatta sempre più insistente la necessità di individuare la corretta qualificazione giuridica dei costi sostenuti per il servizio di car sharing, con la finalità di riconoscere la possibilità di una eventuale deduzione degli stessi in forza del generale principio di inerenza, riconosciuto in favore dei contribuenti dall’ordinamento giuridico tributario.

Deducibilità costi car sharing: la posizione dell’Agenzia delle Entrate

La risposta al quesito in analisi è giunta direttamente dalla Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate, grazie alla Risoluzione n. 83-E-2016 pubblicata il 29 settembre del 2016, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha preso una posizione ufficiale in relazione proprio al tema della corretta deducibilità di tale peculiare categoria di costi.

La risposta fornita dall’Autorità fiscale si fonda, principalmente, sulla equiparazione tra il servizio fornito dal taxi e quello fornito dalle società di car sharing.
Il servizio di taxi, infatti, offre al cliente l’opportunità di spostarsi da un luogo ad un altro grazie al pagamento di un corrispettivo, in favore del tassista, determinato in base alla tariffa applicata dal Comune di riferimento.

Analogamente, a parere dell’Amministrazione, “il servizio di Car Sharing consiste nel mettere a disposizione del cliente un veicolo presso un luogo predefinito (luogo di partenza) e con tale veicolo il cliente raggiunge la destinazione desiderata. Similmente al servizio di taxi, anche per il servizio di Car Sharing, il corrispettivo dovuto dal cliente è quantificato in ragione dell’effettivo utilizzo del veicolo messo a sua disposizione e cioè in base alla durata e ai chilometri percorsi”.

Per tale ragione, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge a riconoscere la deducibilità dei costi sostenuti da parte del’utente non soltanto nell’ipotesi di utilizzo di taxi ma altresì nel caso in cui questi si avvalga del c.d. car sharing, poiché “in conseguenza della possibilità di controllare, tramite gli strumenti inseriti sui mezzi, la durata e i chilometri percorsi dai clienti, le società di Car Sharing emettono fatture al termine di ogni utilizzo del tutto paragonabili, per analiticità e dettagli, ai documenti predisposti (o che dovrebbero essere predisposti) dai conducenti dei taxi”.

Naturalmente, per ridurre al minimo ogni rischio di contestazione è necessario che la fattura ricevuta al termine del servizio di car sharing riporti, dettagliatamente, alcune informazioni, utili ad identificare le modalità di svolgimento del servizio.

Tra queste si ritiene debbano essere correttamente evidenziate:

  • le generalità dell’utilizzatore (con indicazione del codice fiscale ed eventualmente della Partita IVA);

  • data e luogo di partenza;

  • data e luogo di arrivo;

  • orario di prenotazione dei veicolo;

  • orario di partenza;

  • orario di arrivo a destinazione;

  • chilometraggio complessivo.

Rispettando tali specifici requisiti sarà possibile, in conclusione, dedurre i costi sostenuti per l’utilizzo del servizio di car sharing nell’ambito della propria attività lavorativa, riducendo così al minimo ogni possibile rilievo da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale non avrà problema alcuno a riconoscerne la legittimità.


(*) Avvocato del Foro di Palermo esperto in contenzioso e attività di consulenza in materia tributaria.

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L'Avvocato Alessio Messina opera tra Palermo e Roma ed è specializzato in diritto tributario e diritto civile.

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