La denuncia del sinistro nel processo CARD – Requisiti convenzionali

La denuncia del sinistro nel processo CARD – Requisiti convenzionali

La procedura inerente la gestione del sinistro, e quindi la presa in carico dello stesso ai fini liquidativi, inizia con la denuncia del sinistro.

Con il presente articolo focalizzeremo l’attenzione sulla denuncia a livello Card, ponendo attenzione principalmente sulla distinzione tra cai mono firma e doppia firma.

Il termine CARD, appena citato, è inteso come una convenzione tra assicurazioni per il risarcimento diretto e rappresenta la principale procedura di rimborso assicurativo dal 1 febbraio 2007 in caso di incidente stradale.

La Card o l’indennizzo diretto, può essere applicata solo ed esclusivamente se sussistono dei requisiti fondamentali convenzionalmente stabiliti.

Ed invero, la convenzione può essere applicata se i veicoli coinvolti non sono più di due, se c’è stato un urto tra i due veicoli, se entrambi i veicoli hanno una targa italiana (Repubblica di San Marino e Città del Vaticano comprese), se entrambi i veicoli sono in regola con rc auto e se l’incidente non ha causato lesioni con invalidità permanente superiore al 9% agli individui coinvolti.

Le forme di denuncia di sinistro convenzionalmente valide sono, la denuncia sottoscritta dall’assicurato, conducente o proprietario e la richiesta danni del legale.

Elementi indispensabili della denuncia di sinistro sono la dinamica, senza la quale la denuncia sarà considerata irrilevante ai fini convenzionali, la data di accadimento del sinistro, il luogo, le targhe dei due veicoli ed il nome e cognome degli assicurati.

Si precisa, che in sede convenzionale, la denuncia è accettata anche se è carente di uno o più elementi della c.d. cinquina a condizione che i fatti narrata possano essere riconducibile al sinistro in oggetto.

La mancanza della denuncia o la carenza dei suoi requisiti essenziali determina la nullità di tutta l’ulteriore documentazione prodotta dall’impresa in fase di processo Card.

L’unica eccezione è rappresentata dal verbale delle autorità che riporta la dinamica dell’evento ricostruita direttamente o attraverso le dichiarazioni delle parti, nonché tutti i dati necessari che dovrebbero essere ricompresi nella denuncia.

Focalizzando la nostra attenzione sul c.d. modulo di constatazione amichevole (detto anche modulo CAI), lo stesso può presentarsi doppia firma, se riporta un c.d. accordo stragiudiziale, ovvero se entrambe le parti coinvolte, firmano congiuntamente il modulo cai, essendo d’accordo con la dinamica del sinistro e con la responsabilità derivante dallo stesso.

Di contro, si avrà una CAI mono firma, riportante solo ed esclusivamente la dinamica e le osservazioni in merito alla responsabilità del sinistro del proprio assicurato.

Qualsiasi procedura sia stata attivata, l’impresa di assicurazione è tenuta a formulare una offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta danni alle cose o al veicolo (ed in particolare in caso di CAI mono firma).

Tale termine si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente.

Invece, in caso di lesioni fino al 9% il termine si allunga fino a 90 giorni che decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi[1].

 

 


[1] IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, “Cosa fare in caso di sinistro”, 2020.

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