La destinazione patrimoniale al servizio delle imprese: i contratti di rete

La destinazione patrimoniale al servizio delle imprese: i contratti di rete

Il progetto di introdurre nuove forme di destinazione patrimoniale si inscrive coerentemente nel disegno di riforma del diritto societario volto ad incentivare la competitività delle imprese favorendone lingresso ai mercati di capitali e, dunque, ampliando le fonti di finanziamento.

Si è per molto tempo analizzata la disciplina della destinazione patrimoniale soprattutto in riferimento allesigenze familiari ma in realtà il fenomeno della destinazione offre soluzioni economico-normative tali da divenire strumento duttile ed utile in una economia di mercato in continuo mutamento.

La considerazione dei patrimoni destinati come efficace alternativa è individuabile nella stessa relazione che accompagna lo schema di legge delega di riforma del diritto societario elaborato nel corso della precedente legislatura della “commissione Mirone”, trasfuso, nella sostanza, nella legge delega 366/2001.

In tale relazione si afferma che la costituzione dei patrimoni destinati persegue un duplice obiettivo: rendere superflui accorgimenti costosi e poco trasparenti che già vengono usati nella pratica, come la costituzione di società ad hoc anche per un singolo affare e rendere possibile una più concreta tutela per coloro che intervengono nel finanziamento dellaffare, resi consapevoli delle sue caratteristiche ed il cui rischio è circoscritto agli esiti economici dellaffare stesso.

Da allora notevoli passi avanti sono stati compiuti; a testimoniarlo è l’introduzione nel nostro ordinamento della disciplina dei contratti di rete, strumento, oggi molto diffuso, e chiaro esempio di come l’efficienza, la collaborazione e lo scambio di informazioni siano fondamentali per la sopravvivenza delle piccole e medi imprese, la cui tutela rappresenta una sfida quotidiano.

Attraverso la rete si realizza una organizzazione orizzontale ben diversa dal fenomeno dei gruppi[1] , dal contratto di gruppo paritetico e dalla stessa realtà dei consorzi, non prevedendo esclusivamente lo svolgimento di fasi dell’attività, ma proiettandosi in progetti che consentono, attraverso la collaborazione, di fare quello che la singola impresa non può realizzare da sola.

Una nuova forma di destinazione, quella del modello reticolare, quindi, che trova sempre più consenso.

La rete di impresa è infatti una fattispecie in cui convivono elementi costitutivi necessari specifici[2].

Elemento necessario è la pluralità di imprese e, dunque, di imprenditori quali soggetti stipulanti qualificanti.

Imprescindibile, inoltre, come avviene per le altre forme di destinazione, è l’indicazione negoziale degli obiettivi strategici di innovazione e di incremento della capacità competitiva dei partecipanti nonché le modalità concordate tra gli stessi per valutare l’avanzamento verso tali obiettivi.

La definizione di un programma comune con capitale destinato, con enunciazione di diritto ed obiettivi assunti da ciascun partecipante è necessaria così come la determinazione del contratto, la sede e la denominazione della rete.

Nel progetto o programma di rete comune non deve esserci una mera enunciazione di intenti, un mero disegno progettuale, ma una vera e propria attuazione di un piano programmatico con ricaduta pratiche sul piano economico e giuridico [3].

Dalla disciplina normativa sono state individuati due modelli strutturali dei contratti di rete: la rete contratto (o contratto puro di rete) non dotata di soggettività giuridica pur avendo un fondo patrimoniale di rete comune rispondente ad un regime di inaggredibilità ed indivisibilità; la rete soggetto che acquista la soggettività giuridica mediante liscrizione del contratto di rete alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

Nonostante i due modelli, in realtà quello che in generale realizza la finalità primaria della disciplina, ovvero la crescita per le PMI, è il modello della rete contratto.

 La nuova disciplina, infatti, della rete contratto aggiunge un tassello importante alla teoria generale della destinazione del patrimonio e allapplicazione di essa allattività di impresa.

Soprattutto in relazione al principio di correlazione tra rischio di impresa collettiva e responsabilità illimitata, il contratto di rete, realizzando una ipotesi dimpresa collettiva a responsabilità limitata, contribuisce a scalfire questo dogma così come avviene nel modello dei contratti societari destinati ad uno specifico affare della riforma societaria (art. 2447 bis c.c. e ss.)[4].

Il contratto di rete condivide con i patrimoni societari destinati ad uno specifico affare lapplicazione della destinazione patrimoniale al settore dellimpresa ma si distingue rispetto a quel modello perché nel caso del contratto di rete manca una struttura rispetto alla quale configurare una separazione endosocietaria , come invece avviene nei patrimoni societari .

La rete contratto, per espressa previsione legislativa, non identifica un centro di imputazione unitario e quindi un ens tertium rispetto alle imprese aderenti ma un collegamento di rapporti contrattuali che sono rafforzati dal regime di autonomia patrimoniale del fondo patrimoniale comune [5].

La struttura, pertanto, non viene concepita come privilegio ma come peso per lidentità delle imprese aderenti; la soggettività giuridica è infatti unopzione lasciata alla volontà delle parti che, tuttavia, non altera lidentificazione del modello della rete contratto quale modello indicato dal legislatore per realizzare le finalità e la ratio fondamentale di questa figura contrattuale.

Per questo, la destinazione patrimoniale di nuova generazione indica uno schema di disciplina della responsabilità patrimoniale e del governo dei beni che si pone in alternativa alla soggettività giuridica[6] .

Rispetto agli altri modelli di destinazione patrimoniale con effetto separativo, il contratto di rete mostra, dunque, un lato nuovo e sconosciuto della destinazione patrimoniale ed in generale dellautonomia patrimoniale.

Tuttavia, proprio perché la destinazione patrimoniale crea una regola di limitazione della responsabilità, si richiede, come per le altre forme di destinazione patrimoniale, la meritevolezza degli interessi.

Nel caso del contratto di rete gli interessi da realizzare si possono riassumere utilizzando tre parole chiave: accrescimento, innovazione e competizione.

La velocità dei rapporti commerciali e lera della digitalizzazione, difatti, richiedono spazio e tempi sempre più ampi e costringono le imprese ad ottimizzare le strutture e a rendere più leggero lassetto imprenditoriale in una epoca in cui non vi è più lo schema classico di domanda- offerta di beni e servizi perché limpresa fornirà sempre maggiori modelli tecnici e culturali.

La realizzazione dello scopo è il vero obiettivo; per questo il legislatore lascia alle parti libertà di scelta sul modo in cui esso può essere realizzato.

Tutto questo avviene in linea con le linee guida che caratterizzano la destinazione, che allo scopo attribuisce il ruolo di rendere legittima la segregazione del patrimonio e di conseguenza di incidere sul diritto dei creditori di essere soddisfatti in relazione al proprio credito.

Infatti, nel fondo patrimoniale la destinazione di parte del patrimonio è giustificata dalla tutela degli interessi familiari, nellart. 2645 ter la destinazione è volta alla tutela dei soggetti più deboli, ed infine, nella disciplina dei patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447 bis e seguenti) la destinazione è giustificata dalla valorizzazione dei beni dellimpresa in chiave dinamico – funzionale per esaltare lutilità nello svolgimento delle attività.

Con i contratti di rete si ha una evoluzione rapida e moderna del fenomeno della destinazione patrimoniale.

L’utilizzo di tali contratti, dunque, rappresenta uno strumento indispensabile per permettere alla nostra realtà imprenditoriale di sopravvivere non solo alla competizione di imprese più importanti e complesse ma anche a situazioni inaspettate e catastrofiche per l’economia del paese quale l’emergenza da Covid-19.

 

 

 

 


[1] R. SANTAGATA, «Il ‘contratto di rete’ fra (comunione di) impresa e società (consortile)», in Riv. dir. civ., 2011, I, p. 323 e ss; .; F. CAFAGGI, «Il contratto di rete nella prassi. Prime considerazioni», in I Contratti, 2011, p. 504 e ss.

[2] F. CAFAGGI, Introduzione in Il contratto di rete, Commentario a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009, p 28 e ss.

[3] I. COPPOLA, Rete e Judicium . Cacucci Editore, Bari, 2018, p. 75

[4] M. MALTONI – P. SPADA, «Il Contratto di rete», studio n. 1-2011/I, in Studi e materiali, 2011, p.4.

[5] C. SACCON, I vantaggi economici per le imprese nel fare rete”, in Contratto di rete e diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2014, p. 53

[6] G. BELLANTUONO, Le reti di imprese nel settore dellenergia, in Mercato Concorrenza Regole, 2/2013, 299 ss

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