La diligenza del Gestore del Fondo per le PMI ex L.662/96 in materia di collegamento negoziale tra leasing finanziario e fornitura

La diligenza del Gestore del Fondo per le PMI ex L.662/96 in materia di collegamento negoziale tra leasing finanziario e fornitura

Sommario: I. L’istituto giuridico e l’ammissione al fondo di garanzia per le pmi. – II. Il fatto – III. Osservazioni sulla struttura e la natura giuridica – IV. La vicenda giudiziaria: il collegamento tra leasing finanziario e fornitura (Cass. Civ, SS.UU., n.19785/2015)

 

I. L’istituto giuridico e l’ammissione al fondo di garanzia per le pmi

Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese1 (di seguito PMI) è un fondo pubblico istituito dall’ art. 2, comma 100, lettera a) della Legge n. 662/96. La sua funzione è tesa ad agevolare l’accesso al credito per le PMI senza che le medesime siano tenute a prestare garanzie aggiuntive (es. fideiussioni). L’istituto esaminato consiste nella concessione di una garanzia pubblica a favore dell’ente creditizio al quale le PMI si rivolgono per ottenere dei finanziamenti a medio lungo termine (es. mutuo). La predetta garanzia è esplicita, incondizionata ed irrevocabile e la copertura varia tra il 60% e l’80% dell’operazione finanziaria.

L’ente creditizio2 presenta la richiesta di ammissione all’ente titolare dell’attività di gestione, Mediocredito Centrale Spa (di seguito M.C.C. o Gestore)3, e il Comitato del Fondo, verificate le condizioni richieste ex lege, ne predispone l’ammissione.

L’inadempimento dell’imprenditore legittima la banca concedente ad escutere la garanzia pubblica: in tal caso l’ente, svolta l’opportuna istruttoria, può chiedere l’attivazione del fondo e il Comitato, vagliata la richiesta, delibera la liquidazione della perdita 4.

Il Gestore provvede all’operazione di trasferimento delle somme a favore del richiedente surrogandosi ex art.1203 c.c. nei suoi diritti verso l’imprenditore. Nell’ipotesi in cui l’inadempimento persista, il Gestore avvia a norma dell’art.9, co 5, del d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n.43; Indi l’Ente impositore (in tal caso il Gestore)forma il ruolo e lo trasmette ad Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A che notifica la cartella di pagamento al debitore e provvede alla riscossione coattiva delle somme.

II. Il fatto

La PMI Società Alfa s.r.l. stipulava con la Banca Beta tre contratti di leasing finanziario aventi ad oggetto alcuni mezzi di produzione. Quest’ultima inoltrava la richiesta di ammissione alla garanzia pubblica del fondo per le PMI ex L.662/96 e vi accedeva limitatamente a uno dei predetti contratti.

In seguito alla consegna, la società utilizzatrice rilevava un vizio occulto che impediva la destinazione d’uso di uno dei beni; per tal ragione, interrompeva il pagamento dei canoni ai sensi dell’art.1460 c.c. ed esperiva domanda giudiziale estimatoria e risarcitoria dinanzi all’autorità giudiziaria competente. La banca concedente, premessa la propria facoltà di imputare discrezionalmente le somme corrisposte (in particolare al contratto di leasing avente ad oggetto il bene viziato), intimava l’adempimento alla società inerte, pena l’impossibilità di riscatto di tutti i beni oggetto dei tre rapporti contrattuali summenzionati. Ricevuta la notifica dell’intimazione, la società Alfa sospendeva i pagamenti dei canoni di tutti i leasing stipulati con l’ente creditizio, il quale in risposta iscriveva a sofferenza l’imprenditore alla centrale rischi della Banca d’Italia, otteneva l’emissione di alcuni decreti ingiuntivi e inoltrava la richiesta di escussione della garanzia alla mandataria di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese a cui era attribuita l’attività digestione del Fondo ex L.662/96, la Mediocredito Centrale S.p.A. Deliberata la liquidazione della perdita da parte del Comitato, il Gestore provvedeva, senza accertare la sussistenza dell’inadempimento della società e nelle more dei vari giudizi instaurati dalla stessa, a corrispondere una somma pari all’80% della debitoria in favore della banca concedente.

Tanto premesso il Gestore agiva nei confronti della società debitrice ai sensi dell’art. 2, c. 4, D.M. 20 giugno 2005 secondo cui il Fondo pubblico (per il tramite del Gestore), in seguito all’escussione della garanzia, ha il diritto di surrogarsi ex art.1203 c.c. nella posizione creditoria del concedente garantito per le somme corrisposte. Constatata l’inerzia del debitore, lo stesso avviava a norma dell’art.9, co 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all’art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 con cui si provvedeva alla notifica della cartella di pagamento.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, la Società Alfa s.r.l. proponeva opposizione alla cartella esattoriale e conveniva in giudizio la titolare del diritto di riscossione, Equitalia S.p.A., e il titolare del diritto sostanziale, il Gestore del Fondo, al fine di sentire pronunciare, preliminarmente, la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella di pagamento, nonché la nullità, l’annullamento, l’invalidità e l’inefficacia della medesima con vittoria di spese di giustizia e competenze come per legge. La parte attrice fondava la sua domanda giudiziale sulla negligenza del Gestore del Fondo in ordine alla liquidazione della perdita in favore della banca concedente. Il rapporto giuridico in oggetto sarebbe disciplinato dalle norme del contratto di fideiussione, pertanto il garante, a norma dell’art.1945 c.c. secondo cui ‘‘il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità’’, avrebbe potuto declinare la richiesta di attivazione del fondo opponendo l’eccezione di inadempimento alla Banca Beta in ragione della litispendenza di diversi giudizi di merito (di cui aveva contezza) e dell’adozione del criterio dell’imputabilità dei pagamenti a discrezione della stessa richiedente.

Con comparsa di costituzione e risposta, il Gestore si costituiva in giudizio affermando di aver agito nel rispetto della normativa vigente; nello specifico rilevava che il rapporto suggellato, avente ad oggetto fondi pubblici ed inquadrabile nello schema bilaterale dell’assicurazione di credito5, non potrebbe essere disciplinato dalle norme di cui agli artt.1936 ss. c.c.

Infine, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. (società incorporante la Equitalia Sud S.p.A.) e rilevava la mancanza di legittimazione passiva in quanto ente riscossore.

III. Osservazioni sulla struttura e la natura giuridica

La natura del rapporto in esame rappresenta una delle problematiche principali ai fini della soluzione delle controversie intercorrenti tra l’ente creditizio (garantito), il gestore del Fondo pubblico ex L.662/96 (garante) e l’imprenditore (finanziato), nello specifico ci si riferisce al potere/dovere del gestore di rifiutare l’escussione della garanzia in mancanza di elementi comprovanti l’effettivo inadempimento del debitore.

La struttura del rapporto summenzionato assume una conformazione bilaterale che coinvolge formalmente il finanziatore e il fondo di garanzia; ciononostante la componente funzionale dell’istituto, secondo la quale l’interesse da soddisfare consiste nell’incentivare l’iniziativa economica privata tramite l’accesso agevolato alla finanza per le PMI, coinvolge gli interessi dell’imprenditore tanto da configurare un’impostazione trilaterale. Al riguardo, in materia di regolamento di giurisdizione per le controversie attinenti al Fondo di Garanzia ex L.n.662/96, la Cass. SS.UU. Ord. n.9826/2014 ha ammesso che ‘‘l’avvenuta esecuzione di tale atto amministrativo con il pagamento della somma da erogare ha determinato un rapporto di mutuo solo di diritto privato, con garanzia prestata da M.C.C., che non si differenzia da alcuna analoga obbligazione fideiussoria di qualsiasi altro garante personale, per crediti conseguenti a mutui bancari’’; sicché, sebbene sia incontestata la natura pubblicistica del’atto di liquidazione della perdita, la stessa presuppone l’esistenza un rapporto giuridico meramente privatistico. Per questi motivi deve ritenersi che l’accesso alla garanzia pubblica del fondo per le PMI ex L.662/96 delinea una posizione di garanzia privatistica a favore dell’ente finanziatore e dal quale trae vantaggio anche la PMI. Si rammenta altresì che la peculiarità del diritto di surrogazione del gestore nei diritti del finanziatore si accosta alla disciplina di cui all’art. 1949 c.c. secondo cui il fideiussore, che abbia soddisfatto l’interesse creditorio, può agire in via surrogatoria nei confronti del debitore inadempiente.

Premessa la natura giuridica del rapporto in esame, si conclude per l’applicazione della disciplina del contratto di fideiussione, secondo cui la diligenza e la buona fede contrattuale impongono alla banca gestore del Fondo di verificare la fondatezza delle richiesta di escussione della garanzia da parte del creditore in modo tale da adottare una decisione sul rigetto o sull’accoglimento dell’istanza in conformità alle previsioni normative.

Nel caso di specie l’attore rilevava la fondatezza della propria eccezione di inadempimento nei confronti del garantito e la pendenza di diversi giudizi relativi al rapporto contrattuale di cui era causa, pertanto se il Gestore del Fondo, in qualità di garante, avesse agito diligentemente, non avrebbe accolto la richiesta di attivazione proposta dall’ente creditizio atteso che non vi era alcuna certezza in ordine all’inadempimento del debitore.

IV. La vicenda giudiziaria: il collegamento tra leasing finanziario e fornitura (Cass. Civ, SS.UU., n.19785/2015)

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica opta per una soluzione differente che tiene conto in primis della disciplina della surrogazione di pagamento ex art.1203 c.c. al quale rinvia l’art.2, co.4 del Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, n.18456.

La surrogazione di pagamento realizza una successione a titolo particolare del surrogante nel credito del surrogato. Tale vicenda circolatoria non determina alcun mutamento delle caratteristiche tipiche del diritto trasferito, quale il suo contenuto, i suoi accessori e le eccezioni opponibili6.

Tanto acclarato urge individuare nel caso esaminato le eccezioni che l’imprenditore avrebbe potuto sollevare legittimamente nei confronti del Gestore del Fondo.

Nel caso di specie la società opponente aveva instaurato diversi procedimenti nei confronti del creditore surrogato e del fornitore del bene oggetto di leasing al fine di ottenere una pronuncia giudiziale in merito alla sussistenza del vizio occulto e all’inadepimento contrattuale dei convenuti. Al riguardo la Suprema Corte, in materia di collegamento negoziale inerente ai rapporti di leasing, ha ammesso che il leasing finanziario, sebbene sia dotato di una struttura bilaterale (utilizzatore-concedente), configura un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura e il contratto di leasing in senso stretto. Tale peculiarità legittima l’utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal rapporto di fornitura intercorso tra il concedente e il fornitore in presenza di determinati presupposti: in particolare la Cass. Civ, SS.UU., n.19785/2015 ha affermato che, in caso di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria, si suole distinguere la circostanza in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa giacché occultati in mala fede dal fornitore.

La prima ipotesi aderisce a quella della mancata consegna del bene, pertanto il concedente ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e di agire eventualmente nei riguardi di quest’ultimo per sentire pronunciare la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del prezzo.

Nel secondo caso l’utilizzatore può agire in via diretta avverso il fornitore al fine di ottenere l’eliminazione dei vizi a spese dello stesso o la sostituzione della cosa consegnata, fatti salvi i medesimi doveri (di cui alla prima ipotesi) gravanti sul concedente 7.

Nella controversia esaminata, in seguito alla consegna del bene, la denunzia del vizi e la conoscenza degli stessi da parte della banca concedente, desumibile dalle risultanze istruttorie8, riconducono la fattispecie concreta nelle configurazione dell’ultima ipotesi, pertanto la stessa avrebbe dovuto sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e non pretendere i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria dall’impresa utilizzatrice, con la conseguenza che il Gestore del Fondo, palesata l’incertezza dell’inadempimento del debitore e la condotta della concedente, avrebbe dovuto declinare a sua volta la richiesta di attivazione della garanzia e quindi non corrispondere alcunché.

In ordine alle deduzioni difensive dell’ente convenuto, secondo cui l’eccezione di inadempimento del debitore concernerebbe uno dei contratti di leasing non sottoposto all’operatività del Fondo, il giudicante rileva che lo stesso concedente considerava i contratti stipulati in modo del tutto unitario, tanto si desume dalla corrispondenza epistolare in cui si comunicava al debitore intimato l’imputazione di tutte le somme corrisposte al contratto interessato dal vizio e l’impossibilità del riscatto dei beni fino al saldo di tutti i rapporti di leasing.

In definitiva, per i motivi esposti, il Tribunale accoglieva la domanda attorea ed annulla la cartella di pagamento opposta condannando alle spese i soccombenti.

 

 

 


1.Secondo la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, per piccole medie imprese si intende l’imprenditore che presenta le seguenti caratteristiche dimensionali e patrimoniali: deve occupare meno di 50 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro.

2.V. art. 2 del Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005, n. 18456 secondo cui ‘‘La garanzia diretta è concessa alle banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, numero 385, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo numero 385 ed alle Società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo (SFIS) di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, numero 317’’.

3.A norma dell’art.1, co.48 lett. A) della L. 27 dicembre 2013, n.147, l’amministrazione del Fondo è affidata a un consiglio di gestione composto da due rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico (di cui uno in funzione di presidente), da un rappresentante del Ministero delle Economie e delle Finanze (con funzione di vicepresidente), da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Autonome Province di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza di impresa designati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle Economie e delle Finanze su indicazione delle associazioni delle PMI.

4.V. decreto 31 maggio 1999, n. 248 – Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

5.In realtà il paradigma del contratto di assicurazione di credito, disciplinato dal combinato disposto dell’art. 2, co.3, n.14 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209 e degli artt. 1882 ss. c.c. in materia di contratti di assicurazione, non involge né la causa contrattuale dei contratti di fideiussione né tantomeno disposizioni inerenti alla surrogazione dell’assicuratore nei diritti del creditore al verificarsi dell’evento aleatorio.

6.In pratica il debitore p opporre al surrogante tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre nei riguardi del creditore surrogato in ragione del collegamento negoziale suddetto.

7.In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e per la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.

8.Nello specifico la parte attrice allegava copia dei fascicoli dei giudizi aventi ad oggetto l’inadempimento e la riduzione del prezzo del bene consegnato, nonchéla perizia d’ufficio disposta in altra giudizio dalla quale si desumeva l’esistenza del vizio e le missive ricevute ed inviate alla concedente nelle quali si discuteva della vicenda controversa.

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Emilio Mancuso

Tirocinante presso la Sezione civile I del Tribunale ordinario di Cosenza. Laureato in giurisprudenza con votazione 110lode/110 con tesi in diritto privato comparato presso l'Università della Calabria.

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