La disciplina dei reati “aberranti”: “aberratio ictus” e “aberratio delicti”

La disciplina dei reati “aberranti”: “aberratio ictus” e “aberratio delicti”

1. Introduzione. Gli articoli 82 e 83 del nostro codice penale disciplinano rispettivamente l’offesa di persona diversa da quella voluta, meglio conosciuta sotto forma di “ aberratio ictus”,e l’evento diverso da quello voluto dall’agente, la cosiddetta “ aberratio delicti”. 

Cosa hanno in comune queste due fattispecie? 

Rappresentano entrambe una forma di errore di esecuzione del reato che il soggetto agente si era prefissato di commettere,l’art.82 disciplina l’errore sulla persona, l’art. 83 l’errore sull’evento voluto, cagionandone cosi uno non voluto. 

2. Aberratio ictus (art. 82 c.p.). L’art. 82 del codice penale così recita: “Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.”

L’ “aberratio”, generalmente, costituisce una fattispecie particolare di reato caratterizzata dalla presenza di un errore nell’esecuzione della condotta che provoca la realizzazione di accadimenti diversi rispetto a quelli effettivamente voluti dal soggetto agente.

In particolar modo l’”aberratio ictus” si verifica quando l’evento premeditato dal soggetto che compie in essere la condotta, si realizza concretamente, ma a carico di una persona diversa rispetto a quello contro cui l’azione o l’omissione dovevano essere dirette. 

Dal punto di vista sanzionatorio, possiamo vedere , come il legislatore ha voluto punire il soggetto agente caduto in errore “ come se avesse commesso il fatto in danno della persona che voleva offendere.” 

La differenza fra l’istituto in esame e “l’error in persona” di cui all’art. 60 c.p., sta nel fatto che ,qui l’errore rilevante ricade nella fase esecutiva, mentre quello dell’art. 60 è un errore che ricade nella fase intellettiva, in cui il soggetto agente confonde una persona per un’altra. Nell’ ”aberratio ictus” la volontà è formata correttamente, ma l’agente realizza un fatto diverso da quello voluto a causa di un errore di natura esecutiva.

Il fatto che vi sia comunque stata una volontà criminosa, avvalorata dall’effettiva commissione di un reato, rende l’errore esecutivo irrilevante, ma ad ogni modo non verranno poste a carico dell’agente le circostanze aggravanti che riguardano le condizioni o qualità della persona effettivamente offesa, o i rapporti tra questa ed il colpevole. 

Verranno, invece ,valutate a suo favore le circostanze attenuanti riguardanti le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Il secondo comma dell’art. 82 c.p., si preoccupa di disciplinare il caso in cui “oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta”. 

Questa forma aberrante viene definita “ aberratio ictus plurilesiva”, la quale si configura quando, per errore sull’esecuzione della condotta, si provoca una lesione al soggetto passivo preso di mira dall’agente, ma anche ad un’altra persona, che , in nessun modo, rientrava nel piano criminoso del reo. 

In questo caso la pena che si applica al soggetto agente, sarà quella prevista dal fatto illecito più grave aumentata fino alla metà.  

3. Aberratio delicti (art.83 c.p.). L’art. 83 del codice penale così recita: “Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.”

A differenza di quanto previsto dall’ articolo precedentemente trattato, qui viene disciplinata la cosiddetta “aberratio delicti”, ovvero una divergenza tra il reato voluto e il reato effettivamente realizzato, causato da un errore nella fase esecutiva.

Dunque questa forma aberrante si realizza quando il soggetto agente, per un errore nelle modalità di esecuzione della condotta, finisce con il compiere un fatto illecito diverso da quello che intendeva commettere.

Differenza sostanziale, quindi, dai casi precedenti, è il cambiamento vero e proprio del titolo di reato. A titolo di esempio si riporta il caso di un soggetto che spara verso un altro per ucciderlo. Nel caso in cui lo dovesse mancare,  provocando  così un incendio, è reato aberrante del tipo suddetto, poichè  agisce per commettere un reato ma ne realizza uno diverso.

La disciplina sanzionatoria rispetto all’art. 82 c.p. è assolutamente più tenue, ossia il legislatore ha stabilito che il colpevole risponde a titolo di colpa, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. 

Anche in questo caso il secondo comma è dedicato alla forma aberrante plurilesiva, meglio definita come “ aberratio delicti plurilesiva”. Questa si verifica, dunque, quando oltre all’evento voluto si realizza anche un ulteriore evento non voluto. 

Qui, come recita il codice, si applicano le regole sul concorso dei reati, ossia, l’evento effettivamente voluto e realizzato viene imputato a titolo di dolo, mentre il reato o i reati colposi gli vengono attribuiti a tale titolo, qualora siano previsti dalla legge come colposi, applicando cosi il concorso formale di reati, previsto dall’art. 81 c.p., che punisce chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge. 

Esempio lampante di “ aberratio delicti plurilesiva” è previsto dall’art. 586 c.p. che disciplina la “ morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”, ossia quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva la morte o la lesione di una persona.  


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Gian Maria Nicotera dopo aver conseguito il diploma di Liceo Classico presso il “Giulio Cesare” di Roma, si laurea presso “ La Sapienza” in Giurisprudenza, con una tesi in Diritto Penale, sulla difesa legittima e le prospettive di riforma di questa e dell’art. 55 del c.p. Adesso è iscritto come Praticante Abilitato presso il foro di Roma.

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