La disciplina sanzionatoria dell’assegno emesso senza provvista

La disciplina sanzionatoria dell’assegno emesso senza provvista

La fattispecie concernente l’emissione di assegno senza provvista è disciplinata dall’art. 2 della L.386/1990 e si configura allorquando il soggetto emette un assegno senza disporre di sufficiente provvista al pagamento dello stesso, nel momento in cui viene presentato all’incasso, dal prenditore o da qualsiasi altro giratario, in tempo utile, ossia entro il termine di 8 giorni, se pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, o di 15 giorni, se pagabile in altro comune (c.d. assegno fuori piazza ), dalla data cartolare di emissione. Per l’illecito sopra descritto, la L.386/90, prevede un sistema sanzionatorio costituito da sanzioni principali e sanzioni accessorie. Inoltre non è ammessa la possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81.

Tale tipologia di illecito, rientra nell’ambito degli illeciti amministrativi il cui sistema sanzionatorio risulta delineato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare, l’art. 3 della suddetta legge, sancisce il principio della natura personale della responsabilità: autore dell’illecito può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e non anche un ente o una società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai propri legali rappresentanti o dipendenti, è prevista soltanto in funzione di garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria irrogata al traente.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dall’art. 8 bis della L. 386/90, il quale prevede che il Prefetto della provincia di pagamento dell’assegno, in cui ha sede la filiale della banca trattaria o l’ufficio postale su cui il titolo è stato tratto, venga informato dell’avvenuta violazione dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione equivalente. Nell’ipotesi in cui non si leva il protesto o non si effettua la constatazione equivalente, il Prefetto viene direttamente informato dal trattario. Ricevuto il rapporto informativo, il Prefetto ha un termine di 90 giorni per notificare al trasgressore la contestazione della violazione.Se l’interessato risiede all’estero il termine per la notifica è di 360 giorni.

Ebbene, dopo la notifica del verbale di contestazione, il Prefetto assume la determinazione finale che può consistere nell’emissione di un’ordinanza di archiviazione del procedimento ovvero nell’adozione di un’ordinanza ingiunzione con la quale viene ingiunto al trasgressore il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria e di spesa di notifica sostenute per l’intera procedura e, vengono inflitte eventuali sanzioni accessorie.

In tal senso, è utile precisare che ai sensi dell’art. 5 bis della L. 386/90, le sanzioni vengono graduate in base alla gravità dell’illecito, in relazione all’importo dell’assegno o degli assegni emessi. Ed infatti, le sanzioni pecuniarie variano da € 516 a € 3.099 e possono aumentare qualora l’importo facciale risulti superiore a € 10.329 o nel caso in cui il soggetto interessato abbia reiterato la violazione. Nei casi previsti dalla normativa, viene applicata anche la sanzione accessoria del divieto di emissione di assegni bancari e/o postali, con relativa iscrizione alla Centrale allarme Interbancaria, per un periodo non inferiore a 2 anni né superiore a 5 anni. Inoltre, l’ordinanza ingiunzione deve essere adottata entro il termine di prescrizione di 5 anni dal giorno della notifica della contestazione.

In ultima analisi, occorre precisare che nei casi più gravi, tale tipologia di illecito può comportare anche l’applicazione di una o più sanzioni quali ad esempio l’interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.


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Ettore Errigo

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" ed abilitato all'esercizio della professione di avvocato. Ha svolto la pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato e dal 2018 collabora presso uno studio legale di Ragusa specializzato in diritto civile. Si occupa prevalentemente di consulenza ed assistenza in materia di obbligazioni e contratti nonchè in materia di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e del contenzioso in materia sanitaria.

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