La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo – profili di diritto comparato (3/8)

La dissenting opinion nel sistema di giustizia costituzionale dalle origini al XX secolo – profili di diritto comparato (3/8)

1. Caratteri generali

Un’analisi comparativa del dissenso giudiziale nei moderni sistemi di giustizia costituzionale necessita il ricorso alla tradizionale distinzione tra i sistemi giuridici di common law e quelli di civil law (1).

E’ assodato infatti che la dissenting opinion costituisce uno degli istituti giuridici più risalenti e profondamente radicati della giurisdizione anglosassone, così da costituire paradigma ed insieme discrimine al cospetto della procedura continentale di estrazione romanistica.

Nondimeno, il secolo appena trascorso è stato foriero di studi comparatistici da parte della migliore dottrina, che ha avuto l’intuizione ed il merito di non esacerbare le annose consuete dissonanze tra le due grandi famiglie giuridiche, bensì di rilevare invece affinità e convergenze (2), in tal modo contribuendo ad attenuare i caratteri distintivi loro insiti.

Questo affievolimento, in particolare, si è indirizzato più spiccatamente verso l’accostamento dei sistemi di matrice romanistica a quelli d’ispirazione anglosassone (3), cui segno inequivocabile è rappresentato, oltre che dall’exploit del ricorso al precedente giudiziale (rule of precedent), proprio dai propositi di previsione del dissent nei giudizi collegiali.

Così impostata, però, la vexata quaestio sull’introduzione della dissenting negli ordinamenti di stampo continentale troverebbe labile soluzione se venisse giustificata esclusivamente in forza di un generico progetto di mitigazione dei caratteri differenziali dei due grandi sistemi giuridici.

In realtà, anche nell’ambito degli stessi paesi di common law la disciplina del dissenso giudiziale non trova soluzioni univoche, ragion per cui la previsione di esso come elemento congenito a tale sistema giurisdizionale non può definirsi del tutto pacifica.

2. Presupposti teorici

Si deve all’acume di un eminente maestro di studi comparatistici, Gino Gorla, il riconosciuto merito di aver evidenziato siffatta discrasia; e ciò non soltanto fra le due famiglie giuridiche, ma anche nello stesso ambito degli ordinamenti di common law.

In una delle sue numerose ricerche sul diritto comparato, l’insigne giurista rileva innanzi tutto come “il voto di scissura e la pubblicazione del dissent, rispetto ad una sentenza strutturata come unità di dichiarazione (attribuita al collegio giudicante), sia cosa diversa dal dissent dei paesi di common law: diversa secondo lo spirito e la tradizione della stessa common law, quali si trovano riprodotti nella struttura della decisione giudiziale” (4), in tal modo acclarando una delle peculiarità distintive dei due grandi sistemi giuridici.

Alla luce di queste considerazioni, inoltre, il dissenso giudiziale tende ad assumere, nei paesi di common law, natura polivalente, giacché questa “razionalizzazione” o “istituzionalizzazione” del dissent (termini che lo stesso Gorla adopera nella sua opera ultima citata) trova cittadinanza non soltanto nei sistemi di stampo continentale, ma anche nell’ordinamento di common law principale, vale a dire quello statunitense.

In quest’ultimo, difatti, pur essendovi congeniale la dissenting opinion, essa si presenta non come “quel risultato naturale del modo di decidere un caso che è ancora tipico dell’Inghilterra” (5), da cui il sistema giurisdizionale americano trae fondamento, ma appunto come istituto di diritto positivo e come tale razionalizzato ed istituzionalizzato alla stregua dei dettami del diritto continentale (6), imposto dalle vicende storico-giuridiche che hanno interessato gli Stati Uniti d’America, così come rappresentate nel capitolo successivo.

3. Fenomenologia del dissenso giudiziale

Intraprendere una trattazione comparata della dissenting opinion nei moderni sistemi di giustizia costituzionale richiede, come già specificato, l’approccio alla fondamentale bipartizione common law – civil law (7).

Tale richiamo si presenta peraltro come indefettibile, poiché l’istituto in parola risulta fortemente connaturato in quegli ordinamenti – appunto di common law – in cui si assiste ad una spiccata compenetrazione tra il giudice-persona fisica e il prodotto della sua decisione, che trova consacrazione nella sentenza.

Si ritiene utile osservare come quest’ultima, in ispecie, non sembra contenere particolari distinguo rispetto alla medesima degli ordinamenti continentali, configurandosi entrambe come atti compositi, articolati sulla base di una motivazione (opinion) e definiti dal dispositivo (judgment) (8).

Il discrimen è invece rappresentato, oltre che da ragioni stilistiche e da tecniche espositive (9), soprattutto dalla riconosciuta possibilità in capo a ciascun giudice di non condividere il ragionamento e/o la soluzione adottata dalla maggioranza consiliare, facendo così rilevare, attraverso una espressa dichiarazione, il suo personale dissenso in merito alla questione oggetto della deliberazione.

E’ inoltre opportuno puntualizzare che, qualora lo stesso giudice intenda a sua volta rappresentare per iscritto le ragioni su cui si fonda il proprio dissent, in tal caso si addiviene propriamente alla formazione della dissenting opinion.

A ogni buon conto, l’opinione dissenziente è pur sempre istituto processuale di natura polivalente, giacché il felice accoglimento della dissenting negli ordinamenti costituzionali ha suggerito ai magistrati che di volta in volta ritennero di farne uso, di ampliare la tipologia di opinioni dissenzienti, dando luogo così ad un’ampia gamma di “varianti” rispetto al modello originario.

E difatti, mentre la dissenting opinion indica, stricto sensu, la manifestazione di un’opinione in contrasto tanto con la motivazione quanto con il dispositivo della sentenza deliberata dalla maggioranza consiliare, qualora tale difformità d’intenzioni riguardi soltanto la ratio decidendi ecco dunque che viene a formarsi non una dissenting ma un’opinione concorrente (c.d. concurring opinion) (10).

In termini pratici, quest’ultima fattispecie ci rivela come quel dato giudice, pur non censurando gli effetti cui la decisione finale protende, non ne condivide le argomentazioni poste a sostegno della deliberazione stessa, fornendone di proprie.

Orbene, potrebbe ritenersi che siffatta opzione di voto apparisse come poco ortodossa, oltremodo “pilatesca”, se si considera che in tal modo il giudice concorrente muove sì delle critiche alla tesi prevalente attraverso l’allegazione (con evidente animus confutandi) delle proprie deduzioni, ma tuttavia ritiene opportuno sposare le determinazioni della maggioranza stessa per ciò che riguarda le statuizioni finali, proclamate nel dispositivo.

Sotto una diversa visione prospettica, invece, si è dell’avviso che la concurring opinion non si rivelerebbe come uno strumento paradossale e di convenienza, non denuncerebbe alcun manierato opportunismo in capo ai giudici, bensì contribuirebbe a rendere più esplicito il dispositivo attraverso la chance di una tesi ulteriore a quella risultata prevalente (11).

Tra l’altro, se comparata alla dissenting, la presenza di un’opinione concorrente non solo attenua di molto il conflitto interno alla Corte, ma proprio il fatto che almeno sul dispositivo vi sia unità d’intenti conduce a ritenere che la concurring rappresenta una particolare forma di interpretazione della sentenza, un quid che si aggiunge a quella di maggioranza circoscritta nella motivazione ufficiale (12).

4. Tipologie del voto dissenziente

In quanto fenomeno sociale, il diritto ha natura certamente dinamica, e come tale non è insensibile a quei processi evolutivi che si ingenerano, spesso con crescita esponenziale, allorché l’assetto di un determinato istituto giuridico diviene stabilizzato e consolidato.

Anche il fenomeno della dissenting opinion non si è dimostrato insensibile ai compimenti di questi propositi innovatori; a fortiori, in quanto istituto processuale di tipo procedurale, non ha avuto modo di cristallizzarsi tra le rigide maglie di formule monotone e stereotipate, ma si è invece ampliato ed affinato attraverso l’uso costante e progressivo che di esso è stato fatto, complice anche una casistica processuale sempre più eterogenea ed insieme significativamente impegnata (13).

Quanto premesso si è reso doveroso per evidenziare come accanto alla dissenting opinion in senso proprio si siano sviluppate, per gemmazione, altre forme e tipologie di dissenso giudiziale. Il percorso non sembra tuttavia evolversi in maniera lineare, giacché tende ad articolarsi verso due essenziali direttrici.

Da un lato, si osserva una corposa proliferazione di varie forme di espressione di una stessa e determinata opinione dissenziente, quale possono essere le joint opinions (opinioni dissenzienti non individuali ma collettive, cui ad uno stesso testo aderiscono più giudici comunque in minoranza), le partially opinions (opinioni che possono essere in parte dissenzienti ed in parte concorrenti), ovvero opinioni dissenzienti formulate in toto oppure riguardanti singoli capi o punti della decisione (14).

Sotto una diversa visione prospettica, invece, il fenomeno del dissent si è spinto ben oltre la mera clonazione di figure reciprocamente indistinte, assumendo piuttosto multiformi sfaccettature per effetto della genesi di nuove species di dissenso.

Questa ricerca di nuove tipologie di critica alla decisione di maggioranza ha fatto emergere, fra tutte, una singolare forma di espressione del dissenso, la plurality opinion (15), che a sua volta si richiama in parte ad un risalente metodo decisorio: il parere reso c.d. seriatim.

Tale ultima tecnica procedurale trova la sua naturale collocazione nei Tribunali inglesi di common law (v. infra), laddove rimane tuttora in vigore la consuetudine di pubblicare le opinioni espresse in sequenza da tutti i componenti il collegio giudicante (delivering seriatim opinions).

Le plurality opinions, in particolare, rappresentano un’interessante variante di tali pareri seriatim, la cui sostanziale differenza è data dal fatto che, mentre attraverso questi ultimi ciascun giudice esprime un proprio personale responso senza curarsi affatto dell’operato e delle determinazioni eventualmente convergenti dei colleghi, nelle plurality opinions invece occorre necessariamente raggiungersi unità d’intenti nel dispositivo, che deve essere quindi condiviso dalla maggioranza (16).

Non si reclama invece alcuna prevalenza numerica in ordine alla condivisione di una data ratio decidendi, giacché non solo è possibile esprimere più motivazioni suscettibili di adesione plurima ancorché non qualificatamente maggioritaria, ma finanche si può addivenire all’extrema ratio di una singola specifica motivazione per ciaschedun giudice.

Occorre spendere un’ulteriore riflessione sulla portata di tali plurality opinions, in quanto non a torto è stata evidenziata una certa “pericolosità” (17) a fronte di eventuali abusi della stessa. Tale insidia, in particolare, suole ravvisarsi sulla base di una potenziale minaccia alla efficace permanenza di un istituto fondamentale e oltremodo qualificante dei sistemi di common law: il precedente giurisprudenziale.

Il principio del c.d. stare decisis, e della “rule of law” che attraverso questo si trae, trova difatti la sua linfa proprio dalla formazione di una tesi di maggioranza in seno al collegio giudicante, le cui determinazioni conclusive vengono poi tradotte in sentenza, così addivenendo, a titolo di esempio, alla formulazione della c.d. “opinion of the Court” nel sistema statunitense.

Se dunque le plurality opinions si risolvono in una convergenza d’intenzioni della pars maior limitatamente allo judgment senza lambire l’opinion (18), dando così luogo ad una pluralità di motivazioni fino al limite dei pareri seriatim, il nodo gordiano della questione risiede proprio nel fatto che non si sopraggiunge alla formazione di alcuna maggioranza sul nucleo della sentenza, su quella parte (c.d. holding) cui esclusivamente può essere attribuita efficacia di precedente.

A ragion veduta si potrebbe obiettare che anche nelle Corti inglesi il crisma del precedente potrebbe essere minato dalla prassi delle seriatim opinions; in realtà tale riserva verrebbe adeguatamente superata attraverso la considerazione che, a differenza dell’Inghilterra, negli Stati Uniti la dissenting opinion è stata opportunamente razionalizzata e istituzionalizzata (19)

Tutto quanto conduce ad affermare che il paventato rischio di eccessiva proliferazione di plurality opinions in sentenza potrebbe di certo “contribuire in maniera non indifferente ad attenuare l’autorità del principio dello stare decisis (20), da cui quindi emergerebbe la relatività del “mito” del vincolo del precedente giudiziale.

Corollario di ciò sarebbe una conseguenza non indifferente e tuttavia da tempo già in atto, se è vero, com’è vero, che oramai “le Corti americane si sentono spesso libere di non attribuire valore di precedente a tali sentenze” (21), con evidente possibilità di apportare modificazioni ai pregressi orientamenti giurisprudenziali (c.d. overruling) (22).

Alle luce di queste considerazioni, è tuttavia doveroso rilevare come, se nei paesi di common law, e in ispecie negli Stati Uniti d’America, il crisma della rule of precedent tende ad imporsi in termini non più assoluti, nei paesi di civil law, di contro, il monito giustinianeo del “non exemplis sed legibus judicandum est” sembri trovar mitigazione nel crescente ricorso alle pregresse decisioni giurisprudenziali, che, lungi dal rivestire carattere vincolante per i giudici, costituiscono tuttavia efficace strumento per una consolidata interpretazione delle norme giuridiche (23).

Come ulteriore approfondimento del panorama del dissenso giudiziale in un contesto comparatistico, occore soffermarsi su altre due tipologie di voto particolare, anch’esse proprie del sistema statunitense: il dissenso sospeso e il c.d. “sustained dissent” (24).

Queste due forme o metodi di dissenso si accomunano per il fatto che il giudice che si pone in contrasto con l’orientamento prevalente in camera di consiglio, si propone di reiterare in futuro il proprio parere discorde.

La differenza risiede proprio nelle circostanze di tempo e di causa in presenza delle quali si ripropone il dissent.

In particolare, con la tecnica del sustained il giudice si adopera affinché la propria tesi sia sistematicamente manifestata in ogni successiva seduta in cui si ripresenti lo stesso thema decidendum, di modo che tale forma di dissenso “ad oltranza” possa configurarsi come idonea a sottolineare l’efficacia di tali proposizioni, il tutto in un’ottica d’intenti protesa alla sensibilizzazione della Corte medesima.

Nel dissenso sospeso, a contrario, il giudice che abbia già espresso il proprio dissent potrà ritenere opportuno patrocinare la propria tesi – a suo tempo rimasta in minoranza – soltanto qualora in futuro si siano create le condizioni ottimali per una evoluzione giurisprudenziale, al fine così di persuadere la Corte ad una revisione delle proprie pregresse posizioni (25).

Un’ultima breve considerazione merita, per la peculiarità del fenomeno, il processo canonico, in considerazione del valore che si attribuisce al voto dissenziente nella procedura inerente la formazione della sentenza nei tribunali ecclesiastici.

Il nuovo codex iuris canonici del 1983 prevede infatti, al canone 1609, una singolare tipologia di opinione separata, ossia “una forma parziale di dissent, limitato alla comunicazione del voto difforme dalla sentenza soltanto al tribunale superiore in caso di appello e su richiesta del giudice dissenziente” (26).

Difatti, il nuovo processo canonico, se da un lato si propone di seguitare con la tradizione secolare della segretezza della deliberazione adottata in seno al collegio giudicante (attraverso la formulazione per iscritto delle conclusioni cui addiviene ciascun membro del sacro collegio) (27), dall’altro si orienta verso l’esigenza di concedere una sorta di beneficio del dubbio agli stessi componenti il collegio, nel momento in cui si addiviene, ai sensi del can. 1609, § 3, alla successiva fase processuale della esposizione orale di ciascun parere motivo precedentemente formulato e redatto per iscritto.

Pertanto, novellando il pregresso codex iuris canonici del 1917, l’attuale canone 1609, § 4, consente non solo “la possibilità di recedere in tale discussione dalla propria opinione precedente”, ma anche la possibilità in capo al giudice, che non ha ritenuto di accondiscendere al parere degli altri membri del collegio, di esigere “ut, si fiat appellatio, suae conclusiones ad tribunal superius transmittantur”.


Note:

1. V, in generale, U. MATTEI, Il modello di Common law, Torino, 1996; ID, Common law. Il diritto anglo-americano, Torino, 1992; P. G. MONATERI, Il modello di Civil law, Torino, 1996; G. GORLA, Diritto comparato, in Enc. dir, XII, Milano, 1964, 928 ss.; M. ROTONDI, Dirito comparato, in Nss. dig. it, V, Torino, 1960, 819 ss.; R. SACCO, A. GAMBARO, Diritto comparato, in Nss. dig. it., Appendice, II, Torino, 1981, 1165 ss; G. ALPA, Corso di Sistemi giuridici comparati, Torino, 1996; A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, Milano, 1995.; ID, Corso di diritto comparato, Milano, 1980; P. GALLO, Grandi sistemi giuridici, Torino, 1997; A. GAMBARO, R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, Torino, 1996.

2. Un interessante ed originale studio comparativo che affronta il problema in modo non dissimile, preferendo usare i termini “convergenza – divergenza”, è quello trattato da J. H. MERRYMAN, Internazionalismo (Diritti codificati e common law), in Enc. del Novecento Treccani, III, Roma, 1978, 832 ss, in part. 836 ove si dimostra proprio come “i trapianti giuridici tra common law e diritto civile vanno evidentemente nella direzione di una convergenza dei due sistemi”. Sul punto, cfr. altresì G. GORLA, Il diritto comparato in Italia e nel mondo <<occidentale>> e una introduzione al <<Dialogo Civil Law – Common Law>>, Milano, 1983; ID, Diritto comparato e straniero, cit., spec. 11. Cfr. altresì, in generale, V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law, Torino, 2002; H. J. MERRYMAN, La tradizione di civil law nell’analisi di un giurista di common law, Milano, 1973; S. BARTOLE, La Corte Suprema tra costituzione scritta e Common Law: riflessioni di un giurista continentale, in T. BONAZZI (a cura di), La Costituzione statunitense e il suo significato odierno, Milano, 1987, t. 1, 63 ss., cit. in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente nel sistema di giustizia costituzionale, Torino, 1996, 90.

3. Cfr. R. SACCO, Diritti stranieri e sistemi di diritto contemporaneo, cit, 5, il quale in proposito preferisce utilizzare il termine “diritto angloamericano”, giacché “l’espressione <<diritto anglosassone>> è ambigua, perché viene riferita, innanzi tutto, al diritto prenormanno dell’Inghilterra”.

4. G. GORLA, La struttura della decisione giudiziale in diritto italiano e nella <<common law>>: Riflessi di tale struttura sull’interpretazione della sentenza , sui <<Report>> e sul <<Dissenting>>, in Giur. it., 1965, I, 1, 1257, cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 e 6 novembre 1993, Milano 1995, 167, ma passim. Cfr. altresì V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti nelle pronunce della Corte costituzionale: considerazioni sull’esperienza americana, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 129 ss,

5. In questi termini V. VARANO, ibidem, 132.

6. Cfr. lo stesso G. GORLA, Diritto comparato e straniero, cit,, 11, il quale, pur non intaccando “l’equivoca ed ambigua terminologia civil law e common law”, asserisce che di tale comparazione sia occorso un “revisting tendente a ridimensionare le pretese peculiarità del diritto inglese e a mostrare la sua appartenenza al mondo del diritto comune europeo dei secoli XVI – XVIII”.

7. Altri studi sul tema sono, oltre a quelli rappresentati in nota 2, quelli di A. DE VITA, M. D. PANFORTI, V. VARANO (a cura di), I fondamenti del diritto europeo, Milano, 1987; L. MOCCIA, Glossario per uno studio della “common law”, Milano, 1983; P. STEIN, J. SHAND, I valori giuridici della civiltà occidentale, Milano, 1981.

8. V., per tutti, G. GORLA, La struttura della decisione giudiziale, cit, I, 1, 1239 ss.; ID, La motivation des judgements, ora in Diritto comparato e diritto comune europeo, Milano, 1981, 359 ss., cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 167 ss.; AA. VV. La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Padova, 1988; F. DE FRANCHIS, Judgment, in Dizionario giuridico, Milano, 1984, 891; P. CARETTI, Motivazione della sentenza (Diritto costituzionale), in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, 1 ss.; M. TARUFFO, Motivazione della sentenza (Diritto comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, XX, Roma, 1990, 1 ss.

9. Uno studio metodico ed approfondito sull’architettura di tali sentenze, con specifico riferimento a singoli casi concreti, è offerto ancora una volta da G. GORLA, Lo stile delle sentenze. Testi commentati, in Quaderni foro it., 1968, 363 ss., in part. 370, cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 167 ss. Vedi altresì la stessa A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari. Le esperienze di giudici costituzionali e internazionali a confronto, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 429 ss. In generale, cfr. M. TARUFFO, La fisionomia della sentenza in Italia, in AA.VV., La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, cit., 180 ss.

10. Una trattazione particolareggiata intorno a queste due forme di dissenso, contenente peraltro una doviziosa analisi casistica, è stata realizzata dal giudice della Corte Suprema statunitense BLACK, Concurring in part e dissenting in part, 366 U.S. 213, 1961. V. inoltre R. D. MOORHEAD, Concurring and Dissenting opinions, 38 American Bar Association Journal 821 (1952); R. W. BENNETT, A Dissent on Dissent, in Journal of the American Judicature Society, vol. 74 n.5, 1991, 255 ss., tutte quante le opere citate in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 87 ss.

11. Così M. D’AMICO, Riflessioni sul ruolo della motivazione nella Corte Suprema statunitense, in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale (Atti del seminario di Messina 7-8 maggio 1993), Torino, 1994, 65, secondo cui le opinioni concorrenti “consentono di sviluppare tesi parallele sull’interpretazione dei diritti e della giustizia costituzionale, rispetto a quella accennata come principale nella motivazione”. Cfr. altresì F. SANTOSUOSSO, Aspetti procedurali connessi alla eventuale ammissibilità delle opinioni dissenzienti, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 114, il quale, a proposito della opportunità dell’introduzione della dissenting nell’ordinamento costituzionale italiano, ritiene che “un utile passo potrebbe piuttosto essere quello di pubblicare delle ulteriori parti di motivazione aggiuntive ma distinte (concurrent opinions) a quella cui si limita la maggioranza, fermo restando il dispositivo”.

12. A tal proposito parla di “puntualizzazione di significato” della pronuncia S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 270.

13. Esempio paradigmatico è lo strumento, particolarmente diffuso presso la Supreme Court statunitense, del c.d. writ of certiorari, per mezzo del quale la Corte determina, in via del tutto discrezionale, i cases da sottoporre alla propria cognizione. In tal modo il supremo tribunale ha dimostrato di propendere verso la selezione delle controversie che incidono su diritti costituzionalmnte garantiti e comunque su questioni che hanno rilevanza costituzionale (c.d. hard cases), tralasciando dunque le questioni di giurisdizione ordinaria. Sul punto, cfr. U. MATTEI, L’imperialismo del writ of certiorari: il tramonto della giurisdizione obbligatoria della U. S. Supreme Court, in Riv. dir. civ., 1990, 131 ss.; F. TIRIO, Il writ of certiorari davanti alla Corte suprema. Principi, strategie, ideologie, Milano, 2000; ID, Selezione discrezionale dei casi davanti alla Suprema Corte Federale Statunitense, , in P. COSTANZO (a cura di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit., 626 ss.; N. TROCKER, Sindacato di costituzionalità (diritto comparato e straniero), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1993, 1 ss., spec. 7.

14. Per ulteriori approfondimenti cfr. A. ANZON, Forma delle sentenze e voti particolari, in ID, L’opinione dissenziente, cit., 167 ss., in part. 178.

15. V., per tutti, l’articolo Plurality Decisions and judicial Decisionmaking, in 94 Harvard Law Review (1981), 1127 ss., cit. in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 181, nella cui rivista sono periodicamente pubblicati i resoconti dei voti dei singoli giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America.

16. In argomento, cfr. il fondamentale studio di H. J. ABRAHAM, The Judicial Process. An Introductory Analysis of the Courts of the United States, England and France, New York, 1986; NOTE, Plurality Decisions and Judicial Decisionmaking, in Harward Law Review, 94, 1981, 1127 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 87 ss.

17. In argomento, cfr. V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti, cit., 138 ss.; V. VIGORITI, Corte costituzionale e <<dissenting opinions>>, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 151.

18. A tale proposito, e in rapporto con le concurring opinions, rileva con la consueta chiarezza A. ANZON, La motivazione delle decisioni della Corte Suprema statunitense (struttura e stile), in A. RUGGERI (a cura di), La motivazione, cit., 53, che “non esiste un’opinion of the Court, ma una opinione cui si associa un certo numero di giudici, relativamente il più alto, rispetto a quello delle altre opinions”.

19. D’altro canto, il rischio che l’autorità della Rule of Law britannica possa essere in qualche modo disattesa da una Corte inferiore, come invece potrebbe accadere negli Stati Uniti per effetto del ricorso eccessivo alle plurality opinions, sembra essere un problema più teorico che pratico, giacché la prassi ha dimostrato come “l’efficacia vincolante di una sentenza della Supreme Court è certamente inferiore a quella di una pronuncia della House of Lords in Inghilterra”, come sostenuto da V. VIGORITI, Corte costituzionale e <<dissenting opinions>>,cit., 150. Sul principio dello stare decisis, e sull’efficacia del precedente giudiziale nel diritto inglese ed americano, v. rispettivamente i contributi di P. STEIN, Common Law (paesi di) – diritto inglese, in Enc. giur. Treccani, VII, Roma, 1988, 1 ss. spec. 6., e di H. J. MERRYMAN, Common Law (paesi di) – diritto degli Stati Uniti d’America, ibidem, 1 ss., spec. 2.

20. Così V. VARANO, A proposito dell’eventuale introduzione delle opinioni dissenzienti, cit., 140. Sul tema, cfr., in generale, U. MATTEI, Stare decisis, Milano, 1989; E. DELL’AQUILA, Case law e stare decisis nel diritto nordamericano, in Studi giurispr. dir, 1985, 321 ss.; P. G. KAUPER, La regola del precedente e la sua applicazione nella giurisprudenza costituzionale degli Stati Uniti, in G. TREVES (a cura di), La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 1971, 215 ss.

21. In questi termini, cfr. V. VARANO, ibidem. Inoltre, si ritiene importante richiamarsi ad una autorevole riflessione espressa da un addetto ai lavori, il giudice della Supreme Court W. D. DOUGLAS, Il <<dissent>>: una salvaguardia per la democrazia, in C. MORTATI (a cura di), Le opinioni dissenzienti, cit., 109, il quale, distinguendo a ragione la legge ordinaria dalla legge costituzionale, asserisce che “il giudice chiamato a ricostruire o interpretare la Costituzione spesso rigetta l’orientamento seguito dal predecessore”; ciò perché la Costituzione assume carattere dinamico, si evolve al pari dei tempi e dei costumi, cavalca l’onda del ricambio generazionale senza arenarsi tra i reticoli di vetuste interpretazioni. Siffatte considerazioni lo conducono ad affermare come “lo stare decisis trova scarsa attuazione in confronto alla legge costituzionale. La Costituzione è scritta per tutti i tempi e tutte le età”.

22. Ulteriore conferma alla tesi del Justice Douglas, con l’importante specificazione che qui si distingue ulteriormente il ruolo della Corte Suprema da quello delle altre Corti federali, la ritroviamo in R. DAVID, I grandi sistemi giuridici, cit., 382 ss., il quale, dopo aver chiaramente ribadito il principio secondo cui non solo la Supreme Court ma anche le Corti supreme dei singoli Stati non sono formalmente vincolate alla rule of precedent (da cui la legittima possibilità di discostarsi in futuro da esso), prosegue asserendo che “la possibilità che la Corte suprema degli Stati Uniti ha avuto, di operare mutamenti di giurisprudenza, si è rivelata assolutamente fondamentale. Essa ha permesso alla Corte suprema di adattare la sua interpretazione della Costituzione degli Stati Uniti alle correnti di pensiero e alle necessità economiche del mondo moderno; ha parimenti assicurato la stabilità delle istituzioni politiche americane, permettendo agli Stati Uniti di vivere sotto l’impero di una Costituzione che non può essere modificata se non con un’estrema difficoltà”.

23. Sul valore e sull’applicabilità del precedente giudiziario nell’ordinamento giuridico italiano v, in generale, i contributi di M. BIN, Il precedente giudiziario: valore e interpretazione, Padova, 1995; P. LICCARDO, Per la crazione di un diritto giurisprudenziale. Il precedente nell’ordinamento italiano, in Doc. giustizia, 1995, 1501 ss.; A. ANZON, Il valore del precedente giudiziario nel giudizio sulle leggi, Roma, 1985; AA. VV., La giurisprudenza per massime e il valore del precedente, Padova, 1988; G. GORLA, Raccolta di saggi sull’interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia. Introduzione, in Quaderni foro it., 1966, 5 ss.; M. LUPOI, Pluralità di <<rationes decidendi>> e precedente giudiziale, in Quaderni foro it., 1967, 203 ss.; M. TARUFFO, Precedente ed esempio nella decisione giudiziaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1994, 19 ss.; G. TREVES (a cura di), La dottrina del precedente nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Torino, 1971. Osserva criticamente G. GORLA, Precedente giudiziale, in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, 1 ss., spec. 6, che “mentre, ad esempio, in Inghilterra… si fa affidamento sull’osservanza del precedente rappresentato anche da una sola decisione di un tribunale supremo, in Italia si suole (e si può) fare affidamento soltanto su una decisione solenne delle Sezioni Unite della Cassazione o di un altro tribunale supremo, come il Consiglio di Stato, oppure su una giurisprudenza costante o su una communis opinio della stessa.”. Infine, sul dibattito intorno alla tematica del carattere vincolante del diritto giurisprudenziale, v. specificamente i contributi di L. LOMBARDI VALLAURI, Giurisprudenza (teoria generale), in Enc. giur. Treccani, XV, Roma, 1989, 1 ss., spec. 6; ID, Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1967; G. GORLA, Giurisprudenza, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 489 ss.; V. COLESANTI, Giurisprudenza, in Nss. dig. it., VII, Torino, 1961, 1101 ss.

24. Sul punto, v., amplius, J. P. GREENBAUM, Osservazioni sul ruolo delle opinioni dissenzienti nella giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, in A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente, cit., 183 ss., spec. 190, ove è possibile riscontrare esplicativi richiami giurisprudenziali. Cfr. altresì F. KELMAN, The Forked Path of Dissent, in The Supreme Court Rewiew, 1985, 227 ss; G. VOSS, Dissent: Sign of a Healthy Court, in Arizona State University Law Journal, 1992, 643 ss., entrambi citati in S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 87 ss.

25. E’ possibile procurarsi agevolmente una cognizione diretta delle varie forme di estrinsecazione del dissent espresso dai giudici della Supreme Court mediante la consultazione dell’apposito sito internet curato dal Law Journal Extra, una rivista giuridica americana specializzata, che riporta le decisioni e i pareri emessi dalla Corte Suprema americana a partire dal 1990. Una sezione particolarmente interessante è quella delle decisioni storiche, risalenti al 1800, divise per temi, tra cui si trovano ad esempio quelle sulla pena di morte.

26. Cfr. S. PANIZZA, L’introduzione dell’opinione dissenziente, cit., 131. Sulla codificazione della Chiesa cattolica, ed in particolare sulle vicende storico-giuridiche che accompagnarono la redazione del vecchio e del nuovo codex iuris canonici, v. P. A. D’AVACK, C. CARDIA, Fonti del diritto (diritto canonico), in Enc. giur. Treccani, XIV, cit., 1989, 1 ss., spec. 4 ss.; G. FELICIANI, Codice (codice di diritto canonico), VI, ibidem, 1988, 1 ss., spec. 11.

27. Così dispone il canone 1609, § 2: “Fissata la data della riunione, i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni in merito alla causa e le ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa”.

28. In questi termini, P. A. BONNET, Sentenza (sentenze ecclesiastiche), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, cit., 1992, 1 ss., in part. 5. Cfr. altresì P. MONETA, Sentenza (sentenza canonica), in Enc. dir., XLI, cit., 1989, 1337 ss; M. CORECCO, Sentenza nel diritto canonico, in AA. VV., La sentenza in Europa. Metodo, tecnica e stile, Padova, cit., 258 ss.


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Avv. Fabio Schepis

Laureato in Giurisprudenza ed abilitato all’esercizio della professione forense, ha esercitato per alcuni anni l'attività di Avvocato. Successivamente è stato immesso nei ruoli del Ministero dell’Interno quale vincitore di concorso pubblico, per esami, per Funzionario dell'Amministrazione civile dell'Interno, e presta servizio presso un Ufficio periferico della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ha approfondito alcuni rami del diritto, specialmente pubblico e giuslavoristico, attraverso il conseguimento di alcuni Master e la frequenza di numerose attività formative. Ha tra l'altro seguito un corso annuale di perfezionamento in Diritto Processuale Penale tenuto dalla Camera Penale presso la Corte di Appello, due corsi Jean Monnet sul diritto italiano e comunitario presso il centro studi universitario "Eurodip - Salvatore Pugliatti" e un seminario sui procedimenti disciplinari nel pubblico impiego presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Ha inoltre effettuato attività di docenza nei confronti del personale della Polizia di Stato nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento professionale curate dalla Questura. I settori di competenza riguardano prevalentemente i seguenti rami del diritto: amministrativo, costituzionale, lavoro pubblico, , previdenza e assistenza sociale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione del personale e relazioni sindacali, ordinamento e attività istituzionali della Polizia di Stato e del Ministero dell'Interno.

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