La domanda riconvenzionale

La domanda riconvenzionale

Attraverso la proposizione della c.d domanda riconvenzionale, il convenuto assume una posizione analoga all’attore ampliando il c.d. thema decidendum, ovvero, l’oggetto della decisione che il Giudice prenderà all’esito del processo giudiziario.

In primo luogo, al fine di meglio comprendere tale strumento, è bene porre l’evidenza sulle parti processuali, rappresentate dall’attore (chi propone l’azione) e dal convenuto (chi subisce l’azione); l’attore invoca dinanzi all’Autorità Giudiziaria un diritto ad esso riconosciuto dall’Ordinamento e lo fa proponendo una specifica domanda, che potrà essere costitutiva, accertativa o di condanna. La controparte, ovvero il convenuto, oltre che ad assumere una contrapposta posizione rispetto all’attore, contestando per l’appunto le deduzioni da questo formulate, ben potrà proporre la c.d. domanda riconvenzionale.

Cos’è la domanda riconvenzionale

Generalmente la parte convenuta in giudizio assume un ruolo passivo, formulando una mera difesa nel tentativo di condurre il Giudice ad un rigetto delle pretese attoree. Potrà accadere, tuttavia, che il convenuto “esca” dal ruolo generalmente ricoperto, proponendo a sua volta una domanda al Giudice, che, utilizzando un termine tecnico, prende il nome di domanda riconvenzionale.

In tal caso, al pari dell’attore, il convenuto potrà richiedere al Giudice una pronuncia accertativa, modificativa, estintiva o di condanna. Tale strumento si pone come elemento ampliativo del thema decidendum, ovvero amplia l’oggetto della decisione e pertanto richiederà un’attività maggiormente articolata da parte del Giudice.

Perché proporre la domanda riconvenzionale

Talvolta nel convenuto, in virtù della domanda proposta dall’attore, potrà sorgere l’esigenza di proporre a sua volta una ulteriore domanda contenente un diritto che si contrappone  a quello invocato dall’attore; basti pensare ad esempio alla domanda di accertamento dell’esistenza di un controcredito che certamente andrà a decrementare il credito preteso dall’attore, o ancora, qualora i fatti posti a fondamento della domanda attorea risultino essere totalmente infondati, il convenuto potrà richiedere una condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

In sintesi, la domanda riconvenzionale sarà giustificata quando sussisterà un diritto riconosciuto dall’ordinamento nei confronti del convenuto, e quando esso potrà contrapporsi alle rivendicazioni dell’attore e quindi rientrare nell’oggetto della causa già incardinata.

Competenza e proposizione della domanda riconvenzionale

Elementi importanti per la proposizione della domanda riconvenzionale afferiscono alla competenza ed al momento in cui tale domanda può essere presentata. In primo luogo, la competenza è disciplinata nella novella di cui all’articolo 36 c.p.c., il quale riconosce la competenza nel medesimo Giudice competente a conoscere la causa principale. Invero, la domanda riconvenzionale viene proposta nella comparsa di costituzione e risposta, ex art. 167 c.p.c., ovverossia, l’atto con il quale il convenuto si costituisce in giudizio eccependo le deduzioni operate dall’attore.

La domanda riconvenzionale sarà affetta da inammissibilità allorché contenuta in una comparsa tardiva, ovvero depositata oltre il termine prescritto dalla Legge, che, così come enucleato ex art. 166 c.p.c. è fissato in 20 giorni prima della data d’udienza, termine che in taluni casi specifici, viene decrementato a 10 giorni.

Nullità e declassamento della domanda riconvenzionale

La domanda riconvenzionale non può discostarsi dall’oggetto del giudizio e pertanto deve essere formulata in modo specifico e non generico, pertanto nei casi in cui sia omesso o incerto l’oggetto o il titolo, il Giudice rilevandone la nullità, fisserà al convenuto un termine perentorio per integrarla ferme restando le decadenze maturate ed i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione.

Orbene, rileva in questa sede che non sempre le domande riconvenzionali dichiarate inammissibili vengono elise dal processo, difatti il Supremo Consesso, nella Sentenza n. 21472 del 25.10.2016, ritiene attuabile il declassamento della domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile, a mera eccezione, collocandola, pertanto, quale elemento di contrapposizione alle avverse deduzioni.

Domanda riconvenzionale proposta dall’attore

Come detto in apertura, l’istituto della domanda riconvenzionale è generalmente utilizzato dal convenuto che intenda avanzare delle richieste al Giudice, attinenti al petitum (oggetto) della causa.

Al fine di non limitare la portata operativa del diritto alla difesa, successivamente alla proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto, la Legge prevede, attraverso la disciplina di cui all’art. 183 co.5 c.p.c., la possibilità per l’attore di proporre a sua volta una nuova domanda riconvenzionale, contrapponendosi contestualmente alle pretese avanzate dal convenuto.

E’ chiaro come in tal caso venga ad allargarsi ulteriormente il thema decidendum che comporterà un’attività più ampia sul piano accertativo ed istruttorio.

Domanda riconvenzionale nel rito lavoro

La domanda riconvenzionale nel rito lavoro presenta una disciplina maggiormente rigida rispetto a quella prevista per il rito ordinario, tant’è che a pena di decadenza, il convenuto dovrà presentare, nella medesima memoria  contenente la domanda riconvenzionale, precipua istanza di differimento della data d’udienza chiedendo la modificazione del decreto di fissazione d’udienza.

Tale previsione del legislatore è rinvenibile nell’enunciato di cui all’art. 418 c.p.c. co.1 e la ratio giustificatrice di tale previsione è rinvenibile nella particolare disciplina che caratterizza il rito del lavoro, il quale è connaturato da una disciplina maggiormente deflattiva dell’attività processuale e pertanto, non potendo definire il giudizio in prima udienza proprio in virtù della presenza di domande riconvenzionali, prevede che il Giudice modifichi il decreto di fissazione d’udienza, previo istanza del convenuto a pena di inammissibilità.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Alessandro Cozzolino

Latest posts by Alessandro Cozzolino (see all)

Articoli inerenti