La fattispecie di molestia: il regime di procedibilità al vaglio della Corte costituzionale

La fattispecie di molestia: il regime di procedibilità al vaglio della Corte costituzionale

Abstract: Il presente articolo ha lo scopo di analizzare, alla luce della recente ordinanza n. 220/18 della Corte Costituzionale, le problematiche  sottese all’attuale regime di procedibilità previsto per il reato contravvenzionale di molestia e disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p.

Al fine di meglio comprendere i profili di possibile incostituzionalità a suo tempo ipotizzati dal giudice a quo, verranno approfondite le distinzioni strutturali tra la suddetta contravvenzione ed il delitto di atti persecutori tipizzato dall’art. 612 c.p.

Ciò permetterà di valutare correttamente le motivazioni della pronunzia del Giudice delle Leggi, le persistenti criticità sottese alla questione e le eventuali prospettive future.

 

Sommario: 1. Le problematiche derivanti dal regime di procedibilità della fattispecie di molestia ex art. 660 c.p. – 2. La zona grigia tra molestia e “stalking” – 3. La natura plurioffensiva della fattispecie e l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale – 4. Prospettive de iure condendo.

 

 

1. Le problematiche derivanti dal regime di procedibilità della fattispecie di molestia ex 660 c.p.

La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 220/2018, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa al regime di procedibilità previsto per il reato di molestia e disturbo alle persone, fattispecie contravvenzionale disciplinata dall’art. 660 c.p.[1]

Il Giudice delle Leggi ha così statuito sulla questione sollevata dal Tribunale di Varese[2], che aveva ipotizzato la violazione dell’art. 3 della Costituzione nella parte in cui la suddetta disposizione “non prevede la procedibilità a querela nel reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata”.

Nel caso di specie la persona offesa rimetteva la querela a suo tempo sporta nei confronti dell’imputato, al quale veniva contestata una condotta molesta posta in essere col mezzo del telefono.

Tuttavia, a causa del regime di procedibilità d’ufficio previsto dall’art. 660 c.p., l’imputato non poteva giovarsi degli effetti estintivi derivanti dalla remissione di querela[3], imponendosi la prosecuzione del processo a suo carico malgrado la contraria volontà delle parti.

2. La zona grigia tra molestia e “stalking

Il giudice a quo ravvisava una violazione del principio di uguaglianza a causa del diverso trattamento riservato all’indagato/imputato per molestia ex art. 660 c.p. rispetto quello riservato all’indagato/imputato per atti persecutori (cd. “stalking”), delitto previsto dall’art. 612-bis[4] c.p. e procedibile a querela di parte.

Ed invero, laddove la molestia sia “unidirezionata” (e dunque arrecante danno solo ed esclusivamente alla vittima e non anche a terzi o alla collettività), l’art. 660 c.p. presenta evidenti zone di intersezione con lo “stalking”.

Entrambe le disposizioni vanno infatti a tipizzare condotte di disturbo, minaccia e molestia e, in tali casi, l’ordinamento offre tutela al medesimo bene giuridico, ovverosia alla libertà psichica e morale della persona offesa[5].

Tuttavia – come si comprende dall’analisi strutturale e dalla forbice edittale prevista per i due reati – la portata offensiva delle condotte tipizzate da tali norme, e quindi il loro disvalore giuridico, è ben differente.

La molestia ex art. 660 c.p. è, infatti, un reato formale (anche detto di mera condotta) di natura contravvenzionale che, essendo a consumazione istantanea, può sostanziarsi anche in un singolo episodio[6].

La pena prevista è quella dell’arresto fino a 6 mesi o, in alternativa, quella dell’ammenda fino ad un massimo di € 516.

Lo “stalking”, per contro, è un reato materiale (anche detto di evento) che ha natura delittuosa e che richiede la reiterazione delle condotte.

In questo caso la sanzione prevista, almeno nell’ipotesi base non circostanziata, è quella della reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Risulta evidente, quindi, il rapporto di specialità tra tali disposizioni: laddove le condotte moleste ai danni della vittima abbiano minore portata offensiva, le stesse dovranno essere ricondotte nell’alveo dell’art. 660 c.p. Per contro, qualora siano tali da cagionare “un grave stato di ansia o di paura […], un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva […], l’alterazione delle proprie abitudini di vita”, e si presumano dunque maggiormente gravi, le condotte dovranno essere inquadrate nel reato di “stalkingex art. 612 bis c.p.

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Varese ha ritenuto lesivo dell’art. 3 Cost. il diverso regime di procedibilità previsto per le suindicate fattispecie.

In concreto, infatti, il soggetto indagato/imputato per una molestia “semplice” (dunque da inquadrare nell’art. 660 c.p.) non può giovarsi degli effetti estintivi della remissione di querela mentre, per contro, di tali effetti può beneficiare il soggetto a cui venga contestato il più grave delitto di  “stalking”.

3. La natura plurioffensiva della fattispecie e l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, ponendo l’accento sulla natura plurioffensiva del reato di molestia, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata dal giudice a quo.

Come già ribadito in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione[7], infatti, la contravvenzione in esame, oltre a garantire la libertà psichica e morale della vittima, è posta a difesa anche (e primariamente) di un altro bene giuridico, ovverosia quello della quiete pubblica.

Ed invero, l’art. 660 c.p. richiede che la molestia e il disturbo avvengano “in un luogo pubblico, ovvero col mezzo del telefono”, tutelando, dunque, non solo il soggetto passivo della molestia, ma anche la più generale tranquillità pubblica, oltre che il corretto utilizzo della rete telefonica a vantaggio dell’utenza.

Il più grave delitto di “stalking”, per contro, può essere commesso senza che alcunché si manifesti all’esterno del rapporto reo-vittima, rimanendo confinato solo ed esclusivamente in ambito privato.

La Corte Costituzionale, infine, ha affrontato un aspetto di non secondario rilievo, sottolineando che la molestia ex art. 660 c.p. rientra nell’ambito dei reati contravvenzionali (in questo caso in quelli riguardanti l’ordine pubblico).

Di conseguenza, come già chiarito con l’ordinanza n. 392 del 2008[8], è stato posto l’accento sul fatto che un intervento di natura additiva risulterebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti mentre, al contrario, per tutte le contravvenzioni è prevista la procedibilità d’ufficio.

Allo stato, dunque, la fattispecie disciplinata dall’art. 660 c.p. non potrebbe avere un  regime di procedibilità differente.

4. Prospettive de iure condendo

Nondimeno, la Corte Costituzionale si è dichiarata consapevole della possibile inattualità dell’art. 660 c.p., almeno con riferimento alle molestie unidirezionate perpetrate col mezzo del telefono e, dunque, tali da recare danno solo alle vittime.

Tali condotte, invero, ricadono nella sfera privata della persona offesa, andando a ledere esclusivamente la sua libertà.

È questo, dunque, l’unico bene giuridico interessato in tali casi, mentre, per contro, in tutta evidenza non sussiste lesione alcuna della quiete pubblica.

Proprio sulla base di tali considerazioni la Corte ha auspicato un celere e solerte intervento del legislatore in merito.

Intervento che, anche al fine di evitare distorsioni derivanti dal differente regime di procedibilità previsto per le fattispecie sopra analizzate, non può che guardarsi con favore.

***

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Giorgio LATTANZI Presidente

– Aldo CAROSI Giudice

– Marta CARTABIA “

– Mario Rosario MORELLI “

– Giuliano AMATO “

– Silvana SCIARRA “

– Daria de PRETIS “

– Nicolò ZANON “

– Franco MODUGNO “

– Augusto Antonio BARBERA “

– Giulio PROSPERETTI “

– Giovanni AMOROSO “

– Francesco VIGANÒ “

– Luca ANTONINI “

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 660  del  codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Varese, nel  procedimento penale a carico di N. P., con ordinanza del 26 ottobre 2016, iscritta al n. 74 del registro ordinanze  2017  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,  prima  serie  speciale,  dell’anno 2017.

Visto latto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di  consiglio  del  7  novembre  2018  il  Giudice

relatore Giuliano Amato.

Fatto

che, con ordinanza del 26 ottobre 2016 (reg. ord. n. 74 del 2017), il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata;

che, come premette il giudice rimettente, la questione trae origine da un giudizio avente a oggetto il reato di cui all’art. 660 cod. pen., nella specie perpetrato attraverso molestia telefonica, giudizio nel quale la persona offesa costituita parte civile ha esplicitamente rimesso la querela, accettata dalla difesa dell’imputato;

che, nondimeno, poiché il reato in questione è procedibile d’ufficio, tale intervenuta remissione non potrebbe ritenersi efficace, con la necessità di pronunciarsi nel merito, anche contrariamente alle reali intenzioni delle parti originarie;

che, secondo il giudice a quo, la questione sarebbe senz’altro rilevante, poiché l’unica persona offesa ha chiesto espressamente di potersi giovare dell’istituto di cui all’art. 152 cod. pen., senza una decisione nel merito della causa penale;

che l’illegittimità della disposizione censurata sarebbe evidente prendendo a termine di raffronto l’art. 612-bis cod. pen., che disciplina il reato di atti persecutori, il quale, sebbene connotato da evidenti tratti di specialità e più grave rispetto al reato di molestia, è punito a querela della persona offesa, con la possibilità di una remissione dall’effetto estintivo, mentre nella più tenue ipotesi contravvenzionale sarebbe previsto un regime di procedibilità ex officio;

che, infatti, il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. integrerebbe una species, punita con pene più severe, della fattispecie contravvenzionale ex art. 660 cod. pen., almeno con riferimento alla massa di condotte astrattamente lesive d’interessi che fanno capo all’individuo singolo (in tal senso viene richiamata la sentenza n. 172 del 2014);

che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia chiarito che il reato di molestia o disturbo alle persone tuteli un bene ulteriore rispetto a quello protetto dalla fattispecie di atti persecutori, cioè la tranquillità pubblica, ciò potrebbe valere soltanto qualora la condotta di disturbo rischi di arrecare nocumento a soggetti indeterminati, altrimenti si valorizzerebbe un’offesa a beni privati non caratterizzante del reato contravvenzionale;

che, dunque, numerose forme di condotta sussumibili e sussunte sub art. 660 cod. pen., connotate da un’azione contenuta e isolata ai danni di una sola persona, finirebbero per ledere, almeno in misura preponderante, lo stesso bene giuridico protetto dall’art. 612-bis cod. pen. e, pertanto, sarebbe irragionevole prevedere un trattamento differenziato per le due fattispecie sotto il rilevante aspetto della procedibilità, in particolare se in pregiudizio del responsabile di un’offesa più tenue;

che il giudice rimettente asserisce di essere a conoscenza che questa Corte, con l’ordinanza n. 392 del 2008, ha già dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 cod. pen., censurato, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui prevede la procedibilità d’ufficio anche nell’ipotesi in cui la molestia è rivolta non già ad un numero indeterminato di persone, ma a danno di un soggetto ben determinato;

che, tuttavia, in tal caso si prendevano a raffronto norme incriminatrici assai dissimili rispetto alla contravvenzione in esame, mentre l’introduzione dell’attuale termine di comparazione, ossia l’art. 612-bis cod. pen., renderebbe nuova la questione in questa sede sollevata;

che, da ultimo, sarebbe evidente l’impossibilità di addivenire a un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, poiché l’illegittimità della stessa sarebbe scongiurata soltanto ritenendo penalmente rilevanti le sole condotte idonee a mettere a repentaglio la tranquillità pubblica, con esclusione di quelle «uni-direzionate» nei confronti del singolo o di singoli soggetti determinati, secondo un’interpretazione, però, in evidente contrasto con il chiaro tenore letterale dell’art. 660 cod. pen., nonché con un diritto vivente ormai consolidato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata;

che, in via preliminare, secondo l’Avvocatura generale dello Stato la questione sarebbe manifestamente inammissibile, poiché il giudice a quo avrebbe chiesto a questa Corte un intervento additivo che, oltre a non rappresentare l’unica soluzione alla ritenuta disparità di trattamento, risulterebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, secondo cui i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d’ufficio;

che, nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, poiché il reato di cui all’art. 660 cod. pen. richiede che la molestia o il disturbo avvengano «in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono», in tal modo tutelando non solo il soggetto passivo della molestia o del disturbo, ma anche la tranquillità pubblica e il corretto utilizzo della rete telefonica a vantaggio dell’utenza generale, mentre il più grave delitto previsto dall’art. 612-bis cod. pen. potrebbe essere commesso anche a parole e in ambito privato.

Diritto

che il Tribunale ordinario di Varese ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela del reato di molestia, con annessa rimettibilità della stessa, quanto meno limitatamente alle condotte idonee a recare molestia o disturbo esclusivamente a persona determinata;

che il reato di cui all’art. 660 cod. pen. risulta inserito nel paragrafo I della Sezione I del Capo I del Titolo I del Libro III del codice penale, dedicato alle «contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose», nell’ambito di quelle concernenti l’ordine pubblico e la tranquillità pubblica;

che, come già chiarito da questa Corte con l’ordinanza n. 392 del 2008, l’intervento additivo richiesto dal giudice a quo sarebbe del tutto eccentrico rispetto ai principi generali del sistema del diritto penale italiano, che prevede la procedibilità a querela solo per taluni delitti, mentre i reati contravvenzionali sono tutti procedibili d’ufficio;

che siffatte considerazioni restano impregiudicate anche in seguito all’introduzione nell’ordinamento penale del reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., richiamato dal giudice a quo quale termine di comparazione, poiché la fattispecie contravvenzionale in esame non potrebbe comunque avere un regime di procedibilità diverso da quello previsto per tutte le contravvenzioni;

che, quindi, sebbene possa apparire inattuale ricomprendere nell’oggetto dell’art. 660 cod. pen. le molestie perpetrate col mezzo del telefono nei confronti di soggetti determinati, i cui effetti sovente restano in una sfera privata, la qual cosa potrebbe rendere opportuno un intervento del legislatore in materia, ciò non si risolve nell’illegittimità costituzionale della disposizione censurata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PQM

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 660 del codice penale, sollevata dal Tribunale ordinario di Varese, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 2018.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 NOV. 2018.


[1] Art. 660 c.p.: “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.”;
[2] Ord. del 26.10.16, con numero 74/17:
[3] Art. 152 c.p. co. I: “Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.”;
[4] Art. 612 bis c.p.: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. […] Il delitto è punito a querela della persona offesa. […]”;
[5] A. VALSECCHI. Delitti contro la libertà fisica e psichica dell’individuo in AA.VV., Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. PALAZZO, C. E. PALIERO. Torino, 2011, 234 ss; F. BASILE. Commento all’art. 660 in E. DOLCINI – G. MARINUCCI (a cura di), Codice penale commentato, II vol., III ed., Milano, 2011, 6693 ss.
[6] Cass. Pen. Sez. I, n. 3758/14.
[7] Cass. Pen. Sez. I n. 19924/2014.
[8] In tal caso, tuttavia, la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata poiché il giudice a quo riteneva lesivo del principio di uguaglianza il diverso regime di procedibilità previsto, da un lato, per la fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 660 c.p. e, dall’altro, per i delitti di cui agli artt. 582, secondo comma, 594 e 595 cod. pen.. Vi è da dire, tuttavia, che all’epoca il nostro ordinamento non prevedeva il delitto di “stalkingex art. 612 bis, introdotto con il D.L. n. 11/09 e convertito con L. n. 38/09.

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