La figura del consumatore nel Codice del Consumo, D. Lgs. 206 del 2005

La figura del consumatore nel Codice del Consumo, D. Lgs. 206 del 2005

Il Codice del Consumo è stato approvato dal Consiglio dei Ministri con il Decreto legislativo n. 206 del 2005 che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo mediante la legge 29 luglio 2003, n. 229.

Tale assetto normativo è stato il risultato di un’esigenza, da più parti sentita, di far emergere all’interno del nostro ordinamento una coscienza legata allo sviluppo dei rapporti commerciali e di consumo, nonché per sopperire alla lacuna che il nostro ordinamento presentava rispetto agli altri ordinamenti anche a livello europeo.

Il Codice del consumo ha dunque dato un assetto più pronto e pregnante alla materia del c.d. Consumerism, che da quel momento in avanti verrà regolata proprio da tale atto legislativo. I diritti dei consumatori vengono ad assumere una rilevanza fondamentale. Viene posta al centro dell’intero mercato non più, o non soltanto, la mera logica del profitto e dell’interesse economico esasperato, da raggiungere con ogni mezzo, ma la persona del consumatore con i suoi bisogni e diritti.

Il codice rinvia poi ad altre fonti tra cui la legge 281 del 1998 con cui il consumatore diventa un nuovo – per così dire- soggetto di diritto e diritti.

Al consumatore vengono riconosciuti diritti fondamentali, non perché equiparati ai diritti costituzionalmente garantiti e quindi preminenti rispetto ad ogni altra norma di legge, ma da intendersi fondamentali perché riconosciuti ad ogni consumatore, quali ad esempio il diritto all’informazione e ad una corretta pubblicità.

Tutto questo di pari passo con lo sviluppo e la promozione dell’associazionismo e all’erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza indicando principi e diritti, di volta in volta.

Al fine di evitare la mancata applicazione della normativa in parola, è disposta la nullità di ogni accordo contrario che contrasti con le disposizioni del codice.

Al fianco del consumatore, il quale agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o commerciale eventualmente esercitata, viene individuata la figura dell’utente, cioè la persona fisica che fruisce di un servizio pubblico o privato.

Controparte del consumatore e dell’utente risulta essere il professionista, grazie alla cui presenza si rende applicabile l’intera normativa.

Da tenere distinto dal professionista è il produttore cioè il soggetto che fabbrica il bene, il fornitore del servizio, l’intermediario del fabbricante del bene o del fornitore del servizio, l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea o colui che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

Quanto al prodotto viene riprodotta la definizione contenuta nel decreto legge 172 del 2004.

Il codice del consumo risulta dunque apprestare l’insieme di tutte le necessarie e specifiche tutele che si riferiscono alle posizioni e ai rapporti contrattuali che vengono ad essere imbastiti tra consumatori o utenti e professionisti, riconoscendo diritti e posizioni soggettive da poter azionare nelle rispettive sedi giurisdizionali.

Anche l’educazione del consumatore trova la sua disciplina nel Codice del Consumo , richiamandosi pure agli aspetti già contenuti nella risoluzione n. 543 del 1973 dell’Assemblea Consultiva del Consiglio d’Europa .

Degni di nota sono anche il Trattato di Maastricht l’Atto Unico Europeo del 1987 nonché il Trattato di Amsterdam del 1997.

A compendiare tali posizioni subentrano la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 2000 e la Costituzione europea adottata con Trattato del 2004.


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