La figura dell’arbitro quale giudice privato

La figura dell’arbitro quale giudice privato

Il Capo II del titolo VIII, Libro IV c.p.c., intitolato “Degli arbitri” , si preoccupa di fissare le principali norme in materia di numero, nomina e sostituzione (artt. 809, 810 e 811 c.p.c.), di individuare ipotesi di incapacità, accettazione e decadenza (artt. 812, 813 e 813-bis c.p.c.) nonché di statuire regole più pregnanti e stringenti in materia di responsabilità, diritti e ipotesi di ricusazione degli arbitri (artt. 813-ter, 814 e 815 c.p.c.).

L’unico vero limite imposto dal codice di procedura civile in tema di designazione degli arbitri – che può essere contenuto nella convenzione di arbitrato o riservata ad un momento successivo – appare quello dell’art. 809 (Numero degli arbitri), in quanto gli arbitri possono essere uno o più purché in numero dispari.

Nel caso di nomina disgiunta (per ciascuna parte) degli arbitri da parte dei litiganti – e prima della costituzione dell’intero collegio – i singoli atti arbitro – parte hanno natura prenegoziale (art. 1328 c.c.) ed esclusivamente con efficacia nei confronti di quella parte (e non dell‘altra o delle altre).

In virtù dei principi generali vigenti in materia di contratti solo quando il proponente avrà avuto conoscenza dell’accettazione si avrà la vera e propria stipulazione del contratto di arbitrato.

Nei casi in cui la convenzione non dovesse prevedere la nomina e la modalità di designazione ovvero vi siano contestazioni e/o disaccordo sulle stesse (art. 809, comma 3° c.p.c.), questi sono risolti con provvedimento del presidente del tribunale secondo le modalità dell’articolo 810 c.p.c. .

Quanto all’intervento dell’autorità giudiziaria si è giunti ad annoverarlo fra le attività di volontaria giurisdizione.

Quanto alla nomina degli arbitri propriamente definita, quando a norma della convenzione d’arbitrato questi debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse deve rendere noto all’altra – con atto notificato per iscritto – l’arbitro o gli arbitri che intende nominare invitandola alla designazione dei propri.

La parte richiesta dovrà poi notificare per iscritto le generalità degli arbitri scelti nei successivi venti giorni (art. 810, comma 1 c.p.c.).

La nomina dell’arbitro costituisce infatti, nello stesso tempo, un diritto ed un obbligo di parte, a cui corrisponde il diritto della controparte a pretendere che l’altro manifesti la propria volontà di nomina.

Di fronte all’eventuale inadempimento di quest’ultimo, dovendosi comunque applicare i principi generali in materia contrattuale, si possono seguire la risoluzione per inadempimento del contratto d’arbitrato ovvero un’azione di adempimento contrattuale, volta ad ottenere l’effetto dell’adempimento.

Poiché l’inadempimento, per la sua infungibilità, è inattuabile sul piano esecutivo l’unica via efficace percorribile è quella di una misura costitutiva, ove il dictum giudiziale sia sostitutivo della volontà mancante della parte.

Coerentemente con ciò, l’ordinamento prevede un’azione di tutela specifica, costituita dalla nomina giudiziale  del presidente del Tribunale o da parte di un’istituzione arbitrale e non, a ciò preposta.

In questo frangente è doveroso effettuare il richiamo alla disciplina dell’arbitrato amministrato e delle sue sfaccettature anche in ordine alla nomina, ricusazione e sostituzione degli arbitri.

Della materia e delle problematiche sollevate in questo articolo ne fanno ampia trattazione A. Briguglio, in Briguglio- Fazzalari- Marengo, ‘’La nuova disciplina dell’arbitrato’’, lo stesso E. Redenti, voce Compromesso, ma anche G. Schizzerotto, nel suo ‘’Dell’arbitrato’’.

Con le proprie considerazioni giuridiche torna anche  Carnelutti, ‘’Teoria generale del diritto’’, lo stesso G. Verde, con il suo ‘’Diritto dell’arbitrato’’,  ed infine E. Allorio, con il suo ‘’A proposito di non impugnabilità del provvedimento presidenziale di nomina di arbitro’’.

La giurisprudenza di legittimità se ne occupa con la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, n. 5499 emessa il 9 novembre del 1985.

 


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