La legge Merlin: la legge che salvò l’Italia

La legge Merlin: la legge che salvò l’Italia

Sommario: 1. La legislazione italiana prima della legge Merlin – 2. La posizione sociale della prostitute – 3. Lina Merlin: una combattente controcorrente – 3.1 Lettere dalle case chiuse (a cura di Lina Merlin) – 3.2 Gli obiettivi della Riforma Merlin – 3.3 Brevi considerazioni critiche sulla Legge Merlin – 4. Dopo la legge Merlin: Prostituzione e diritti del lavoro – 5. La prostituta: un soggetto socialmente pericoloso – 7. I mille volti della prostituzione: tipologie e numeri – 7.1 Bene giuridico: evoluzione – 7.2 Dignità: oggettiva e soggettiva – 8. La prostituzione come attività lecita ma contraria al buon costume – 9. Il diritto alla salute della prostitute – 10. Libera scelta e coercizione nella prostituzione – 11. Il fenomeno “escort” – 12. “Prostituzione non è libertà” (sentenza 141/2019 Corte costituzionale) – 12.1 Post sentenza: alcune osservazioni – 13. Profili conclusivi

 

1. La legislazione italiana prima della legge Merlin

Per tracciare il quadro normativo sulla prostituzione occorre partire dalle politiche, in quanto è complesso scindere il fenomeno dalla sua regolazione pubblica. La politica seguita dal Regno d’Italia fu prima quella del regolamentarismo, che intendeva controllare il fenomeno della prostituzione attraverso una serie di licenze e lo permetteva all’interno di quelle che erano definite “case di tolleranza”.

Il 15 febbraio 1860, seguendo l’esperienza francese inaugurata da Napoleone nel 1802, Camillo Benso, conte di Cavour emanava il “Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione” rimasto in vigore, con limitate modifiche, fino al 1958, anno di approvazione della legge n°75, meglio conosciuta come “Legge Merlin”. Il regolamento Cavour (decreto ministeriale del 15/02/1860) fu il primo atto che determinava le condizioni alle quali l’esercizio della prostituzione era consentito e le forme in cui si doveva manifestare il controllo di polizia e il controllo sanitario su chi esercitasse la prostituzione.  Fu proprio tale Regolamento a segnare la nascita delle case di tolleranza (“postriboli”), così chiamate perché tollerate e disciplinate dallo Stato. Il principale obiettivo del Regolamento era quello di controllare la prostituzione dal punto di vista igienico-sanitario e a tale fine, infatti, veniva prevista la creazione, in ogni capoluogo di Provincia e di circondario, di un Ufficio Sanitario con l’unico compito di sorveglianza delle prostitute. Il cardine della normativa era, dunque, la vigilanza sanitaria, concentrata sullo strumento della cosiddetta “patente”, rilasciata dalla Pubblica Sicurezza e necessaria per l’esercizio dell’attività. La legge tollerava due differenti categorie di postriboli: quelli in cui le meretrici avevano domicilio fisso e quelli in cui le stesse si recavano per motivo di prostituzione. Già negli anni immediatamente successivi all’emanazione del Regolamento Cavour, tuttavia, non mancarono le critiche, alimentate   dalle influenze che la prospettiva abolizionista esercitava in altri paesi. La dubbia posizione dello Stato, che traeva utili da un’attività ritenuta moralmente inaccettabile, era, infatti da più parti criticata. Due regolamenti successivi, il Regolamento Crispi del 1888 e il Regolamento Nicotera del 1891, ritoccarono in maniera solamente parziale il quadro di riferimento normativo in materia di prostituzione. Il Regolamento Crispi, espressione dell’impegno degli abolizionisti presenti in Italia, tentò di limitare gli aspetti di più chiara discriminazione e repressione della libertà personale, anche se mantenne invariato il rapporto tra lo Stato e le prostitute. Rispetto alla normativa precedente, tale Regolamento, intendeva creare percorsi di riabilitazione delle prostitute attraverso l’istituzione dei patronati. La novità più evidente portata dalla normativa era, poi, l’ampliamento a tutta la popolazione più povera del trattamento sanitario. Nell’intenzione del legislatore ciò avrebbe dovuto facilitare la “riabilitazione delle prostitute” ma la mentalità corrente faticava ad accettare una riforma del genere. Il Regolamento Nicotera cercò di arginare le critiche a cui fu sottoposto il Regolamento Crispi, prevedendo una disciplina intermedia. Questo Regolamento reintrodusse un sistema più severo di controlli sanitari. Il Ministro ordinò, poi, anche un censimento di tutte le meretrici che vennero, conseguentemente, regolarmente registrate nelle varie regioni e nelle diverse città. La regolamentazione in esame restò in vigore fino al 1905, quando venne promulgato un nuovo Regio decreto grazie al quale lo Stato manteneva un controllo diretto ed una serie di poteri discrezionali di tipo diverso esercitati dalle autorità di polizia.  Nel Novecento, a emarginare sempre più il fenomeno della prostituzione, interveniva Cesare Lombroso che, con Guglielmo Ferrero, pubblicava nel 1893 “La donna delinquente, la prostituta e donna normale”. Se le donne divenivano prostitute, secondo Lombroso questo era a causa della “pazzia morale, alla mancanza di pudore e all’insensibilità, all’infamia del vizio” venendo attirate da ciò che è vietato e dandosi, così, a tale genere di vita, trovandovi la maniera migliore per guadagnarsi l’esistenza senza lavorare. In epoca fascista, la prostituzione poteva essere esercitata solo in quei luoghi che l’autorità di pubblica sicurezza precisava fossero “locali di meretricio”. Dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza emergeva la preoccupazione di chiarire che le case chiuse non fossero “autorizzate” ma solo “tollerate” con le dovute e opportune cautele previste a tutela del buon costume, dell’igiene e della sicurezza.

2. La posizione sociale della prostituta

La maggiore urbanizzazione che si ebbe in seguito allo sviluppo industriale a partire dalla metà del 1800 segnò un mutamento delle mappe cittadine sia in senso geografico sia a livello di popolazione: molte furono coloro che arrivarono dalle campagne in cerca di lavoro. Nel XIX secolo le donne che facevano già parte del mercato del lavoro erano impiegate soprattutto nel settore tessile, che rappresentava il perno dell’industrializzazione italiana. Col progredire dell’industria, sempre più meccanizzata, il lavoro femminile subì un’inflessione. Agli arbori dell’Unificazione, un piccolo gruppo di donne della classe media cercava impiego come insegnante; ciò che le accomunava con le altre donne lavoratrici consisteva nella ricezione di una scarsa retribuzione. Ciò spingeva molte donne a cercare una seconda occupazione per incrementare. È comprensibile, perciò, la scelta da parte di molte donne di esercitare la prostituzione come lavoro alternativo o supplementare. Esisteva un gran numero di donne di varia estrazione sociale che si prostituiva saltuariamente: si tratta di casalinghe, insegnanti (anche di classi medio borghesi); da queste donne proveniva il maggior contrasto alla registrazione nelle liste di polizia ai fine di un’eventuale ripercussione sulla loro vita sociale.  Tra le prostitute registrate molte erano le giovani provenienti dalle campagne. Queste vedevano nella prostituzione un’alternativa alla miseria e alla disoccupazione. La prostituzione, nelle infime cassi, diveniva così un mestiere come un altro.

Il confronto tra la donna prostituta e le altre donne può essere tracciato prendendo in considerazione alcuni aspetti.  Uno di questi emerge dalle liste di polizia, in quanto ad essere registrate sono soprattutto le donne di giovane età, attorno ai vent’anni. Molto più rare erano le donne prostitute che superavano i trentacinque anni. Un ulteriore termine di raffronto tra le donne prostitute e le altre donne è rappresentato dal livello di istruzione: le meretrici erano considerate generalmente “poco istruite, ed anzi nella maggior parte dei casi ignoranti e analfabete. Per quel che concerne, invece, le donne della media borghesia che si prostituivano saltuariamente, esse erano, per alcuni la dimostrazione di come la cultura, e non solo l’ignoranza, potesse indurre al vizio. La disoccupazione e l’insicurezza economica non erano però gli unici fattori scatenanti la scelta della prostituzione: è utile considerare anche la provenienza familiare e l’ambiente di origine, aspetto che talvolta è stato trascurato nelle indagini governative. Un dato sembra accumunare la maggior parte delle prostitute, ossia la mancanza di una famiglia solida alle spalle. La privazione di affetti e legami familiari faceva sì che molte donne cercassero altrove un sostegno maschile sia economico che psicologico. Sebbene sia diffusa l’idea del XIX e l’inizio del XX secolo come un’epoca in cui la sessualità era trattata con estremo rigorismo morale, “accuratamente racchiusa nelle camera da letto”, i rapporti sessuali prematrimoniali erano, invece, frequenti e non condannati purché il legame si consolidasse al più presto con il matrimonio. Alla luce di tutto ciò, emergono molte correlazioni tra le due figure femminili: entrambe, ad esempio, erano accumunate dalla necessità di un guadagno a fini di sussistenza o di incremento al reddito

La prostituzione sembra presentarsi come un’alternativa ad una serie di lavori disponibili. In tal senso, le prostitute costituiscono una categoria del tutto coincidente con quella delle donne “normali lavoratrici”. La corrispondenza emergeva anche dalla pratica crescente, soprattutto al termine del XX secolo, della prostituzione part-time quale mezzo per integrare il reddito da lavoro regolare; questa prassi aumentò la resistenza di molte donne, che si prostituivano occasionalmente, alla registrazione, anche a discapito delle case di tolleranza. La regolamentazione, pur non negando la coincidenza tra le donne “normali” lavoratrici e le donne prostitute, cercava di mantenere separata la condizione di quest’ultime dalle prime sottoponendole a una registrazione che le etichettava socialmente.

3. Lina Merlin: una combattente controcorrente

Il 20 febbraio del 1958 il Parlamento italiano approvò la legge n°75, che aveva come prima firmataria la senatrice Angelina Merlin, con la quale veniva decretata l’abolizione della regolamentazione della prostituzione in Italia e contestualmente, veniva avviata la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e la soppressione delle case di tolleranza. Questo provvedimento fu il cardine dell’attività politica della parlamentare socialista, che volle seguire l’esempio dell’attivista francese (ed ex prostituta) Marthe Richard sotto la cui direzione già nel 1946 erano state chiuse le case di tolleranza in Francia. L’iter legislativo che portò all’approvazione di questa legge fu decisamente travagliato, tanto da durare ben dieci anni. Angelina Merlin nacque a Pozzonovo di Padova nel 1887, ma ben presto si trasferì a Chioggia presso i nonni materni, dove si diplomò maestra e si laureò in Lingue Straniere. Si iscrisse al partito socialista nel 1919, collaborando a “L’Eco dei lavoratori” e alla “Difesa delle lavoratrici”, di cui, più tardi, prese la direzione. È in questi anni che maturò in lei la sofferenza nel vedere le mogli dei pescatori e dei marinai che, lasciate sole troppo a lungo dai propri mariti, si prostituivano agli uomini facoltosi per potersi permettere qualche piccolo lusso o nella maggior parte dei casi per fame.  Sulla base di ciò si propose di finire quel malcostume, anche a costo di scontrarsi con il proprio partito: la morale dell’epoca, infatti, identificava nelle case chiuse il luogo in cui i giovani potevano “fare esperienza”. Bloccata nella sua battaglia dal fascismo, fu mandata al confino dal 1926 al 1930. Eletta membro dell’Assemblea costituente nel 1946, fu la prima donna italiana a sedere in Senato, dove ricominciò la sua attività. Il primo atto parlamentare di Lina Merlin fu quello di presentare un progetto di legge contro la compravendita del sesso. Un sostegno alla sua azione legislativa le giunse grazie all’adesione dell’Italia all’Onu: in virtù di questo accadimento, infatti, il governo dovette firmare alcune convenzioni internazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che obbliga gli Stati firmatari a porre in atto “la repressione della tratta degli essere umani e lo sfruttamento della prostituzione”.

Attraverso la ratifica di questi trattati, era necessario oltrepassare il regime delle case di prostituzione gestite dallo Stato, nonostante il Ministro degli Interni dell’epoca Mario Scelba, avesse cercato di rilasciare licenze di Polizia per l’apertura di nuove case già dal 1948.  Lina Merlin proponeva un progetto di legge che: “…non mira ad abolire quello che, in una società costituita come la nostra, è insopprimibile, cioè il mercato dell’amore, ma intende togliere di mezzo lo sfruttamento che si fa della prostituzione, all’ombra delle leggi dello Stato, e ridare possibilità di scelta alle persone che, nelle case  di tolleranza,  hanno solo la libertà di alienarsi”. Lina Merlin aveva cominciato a conoscere da vicino il fenomeno della prostituzione e le donne che la esercitavano visitando le case di tolleranza. Le leggi che fino ad allora avevano regolamentato la prostituzione dovevano essere abolite, senza che ad esse fosse integrato alcun tipo di controllo o permesso di esercitarla in luogo pubblico. Il compito dello Stato avrebbe dovuto essere quello di istituire sistemi e strutture tese a favorire ed aiutare il reinserimento sociale delle donne che volevano cambiare vita (il progetto prevedeva, infatti, la creazione di istituti ad hoc con il compito specifico di provvedere alla loro istruzione al fine di fornire loro gli strumenti e le qualifiche per poter trovare nuovi impieghi). Furono necessari nove anni affinché la proposta della Merlin percorresse l’intero iter legislativo, poiché, nonostante fosse sostenuta da molti, la legge incontrò una serie di intralci durante il dibattito in Parlamento, dovendo essere ripresentata allo scadere di ogni legislatura. I lavori parlamentari che portarono all’approvazione di questa innovativa riforma, furono, poi, contrassegnati da un duro scontro etico-politico che vide contrapposti da un lato gli schieramenti abolizionisti e dall’altro quelli regolamentaristi. I primi, appartenenti alle forze politiche di sinistra, ritenevano che l’abolizione della regolamentazione della prostituzione avrebbe liberato le donne dalla schiavitù legalizzata in cui erano da molti anni obbligate a vivere, ridando loro dignità e parità di diritti rispetto agli uomini. La ratio del modello si ritrova in una duplice qualificazione della prostituzione: da un lato si condanna il meretricio in quanto fonte di oppressione, decadenza dei costumi, diffusione di malattie; dall’altro lo si ritiene idoneo a soddisfare i bisogni naturali dell’uomo attinenti alla sua sfera sessuale e, per questo motivo, non eliminabile.  I regolamentaristi, appartenenti all’ala di destra del Parlamento, affermavano, al contrario, che soltanto lo Stato era in grado di controllare e preservare la società civile dal degradante fenomeno del meretricio. L’esistenza delle case di tolleranza, permetteva, infatti la riduzione al minimo dell’adescamento lungo le strade.

Prevalse il pensiero abolizionista, in linea, con le risoluzioni internazionali.

L’approvazione della legge, che segnò una svolta nel costume e nella civiltà dell’Italia moderna, fu vista da alcuni come l’inizio di una nuova era, da altri con timori. La legge Merlin, tuttavia, di fatto, restituì la libertà a molte donne, fino ad allora oppresse dai loro protettori e dallo Stato che guadagnava sulla loro pelle.

3.1 Lettere dalle case chiuse (a cura di Lina Merlin)

Nelle lettere che la senatrice Lina Merlin ricevette, nel dopoguerra, da parte di molte donne italiane, si scorge la speranza di ritornare a una vita normale al fine di dimenticare le vessazioni subite.

“Onorevole,                                                                                                   27 Gennaio 1951

Sono una di «quelle» e seguo con interesse quanto Lei vuol fare. Le dirò soltanto perché a 25 anni faccio questa vita. Ho fatto le scuole medie e poi mi sono impiegata. Il mio principale quando ha visto che sull’atto di nascita risultavo, senza mia colpa, figlia di N. N., ha subito preteso di approfittare di me. II resto va da sé. Ora ritornando alla vita normale, come potrò rifarmi se dappertutto, anche all’affittacamere, dovrò mostrare i miei dati più privati? Perché non cerca di rimediare anche a questo? Perché tutti devono sapere i nostri fatti personali? La ossequio”.

“Senatrice Lina Merlin                                                                                16-5-50

Sono una ragazza di 28 anni, sono senza padre, in casa siamo in otto componenti, quattro grandi tutti disoccupati e quattro bimbi. ò fatto domanda al Sanatorio di F. e da […]. Per ora […] non assume personale e per il Sanatorio ci vogliono le carte pulite, le quali queste non le tengo. Essendo disoccupata dal 1943 e avendo una bimba di nove (9) anni a carico, sono caduta anch’io in quel fango, ho dovuto vendere la mia carne. Ora, già da due anni male non ne faccio più, però la voro per me non ce n’è. Debbo ancora cadere su quel fango? Debbo insegnare a mia figlia un domani fare male, perché a sua madre non le danno lavoro? Anch’io voglio redimermi, anch’io voglio essere all’altezza di tutte le ragazze e se lavoro non me lo danno cosa debbo fare? Andare in casa di tolleranza, questo passo non voglio farlo.  Quindi mi rivolgo a Lei se può fare qualche cosa, al meno darmi una via d’uscita. Con la speranza di essere ascoltata. Ossequi”.

29-12-1950

“Egregia Senatrice Merlin

Da tanto tempo che volevo scrivere oggi mi sento in vena. Vedo con mio sommo dispiacere, che ancora non si decidono di far chiudere queste case immonde. Poveri giovani Pederasti che per pochi soldi ci stanno. Altri giovani attivi per i ticchi depravati, camerieri, garzoni, come capita. E quegli specchi americani… Certi dissoluti ci vedono attraverso e assistono allo spettacolo, a pochi centimetri: lo sapevate? Cosi la magione diventa sempre più ricca… Tutto il resto non conta, per quella donna diabolica. Mi fanno ridere quando vengono per far le visite di controllo. La maggioranza sono sempre d’accordo (mangiano tutti e tutti tacciono). Nel mese di marzo 1950 venne una bella giovane di anni 21 naturalmente non pratica di nulla. In cominciò il traffico, le fecero fare l’esame del sangue, dopo dieci giorni ebbe la risposta positiva. Quanti sifilitici à fatti solo lei? Mettiamo che sono solo 40 al giorno, che codesta bella signorina accontentava, dieci giorni 400 persone. Poi il resto, le conseguenze che vengono dopo. Questi luoghi abbietti. Non le dico poi delle povere ragazze! Vengono sfruttate e consumate fino alle midolle. E devono tacere e fare silenzio. Signora Senatrice faccia un’opera pia, al più presto possibile faccia chiudere”.

22-8-50 “Preg.ma Senatrice Merlin

Fino a ieri vivevo con una grande speranza che tutto andasse bene in merito alla pratica di matrimonio di mio marito. Purtroppo, ho avuto una grande delusione perché mio marito à saputo che per i miei precedenti il Ministero à passato all’Ufficio disciplina del Ministero stesso la pratica per i provvedimenti di farlo allontanare per sempre dal servizio. Intervenga subito lei presso […] in quanto lui può fare molto, e può aiutarmi. La cosa va a momenti. Cosa sarà di me? Cosa sarà dei miei due bambini? Come possiamo più vivere? Credevo che la mia felicità da donna onesta avrebbe durata, ma vedo che il giudizio degli uomini è troppo duro verso noi povere peccatrici che ci siamo rimesse sulla buona strada. Tutto crolla intorno a me. Ho peccato, ho mancato, che colpa ne tiene mio marito, i miei figli? Volessi morire prima che la catastrofe si abbattesse sulla mia famiglia. È una vera rovina. Non voglio più tornare nel fango, ho conosciuto le bassezze, non voglio più pensare a quella dannata vita. Anche ai più grandi malfattori si dà il perdono. Perché non si vuol perdonare una donna che ora vive veramente nella più rettitudine vita senza dare rimorsi al suo passato? Fin quando non avrò una sua risposta vivo nell’incertezza. Baciandole le mani cordialmente la saluto”.

7-3-50 “Gentile Signora,

Ogni tanto si sente parlare della chiusura di queste case, ma ora pare che tutto sia in silenzio. A quando questa decisione? La preghiamo di fare presto perché noi in tanto continuiamo a soffrire. Non vediamo l’ora di essere libere. Ci scusi e cerchi di aiutarci”.

“Onorevole Merlin,                                                                                                                                 22-9-48

Ho visto riprodotto sul giornale Omnibus, di nuovo de gli articoli per la chiusura delle case di tolleranza. E dite che lo fate per il nostro interesse. Vi sbagliate, perché ci farebbe proprio piacere che voi non vi interessiate di noi e ci lasciate fare la nostra vita, perché se noi si rimane qua è perché ancora non è arrivato il momento di poterci ritirare da questi luoghi. Voi chiudendo cosa credete di fare?… Tutto a svantaggio nostro e della povera gente che ci andrà di mezzo, perché se chiudono le case faremo fuori ciò che facciamo ora e quando avremo finito questi pochi soldi che ci siamo messe da parte e non troveremo nulla da fare, allora sa che cosa si fa? si va a rubare dove ci sarà, e se tenteranno di oltrepassarci la strada saremo anche capaci uccidere, e faremo fuori chiunque, perché non sapremo mai fare le serve, o le contadine. Voi che parlate di una certa moralità, ma pensate piuttosto a quelle povere famiglie che non ànno lavoro e gli uomini non sanno cosa dare da mangiare alla sua famiglia .Abbiamo finito ora di soffrire per una guerra che ha distrutto tanto, cosa volete fare ancora soffrire chi rimane per la sua strada e non cerca nulla a voi.

Pensate a tutti gli infelici che non ànno niente da mangiare e che chiedono continua-mente il nostro aiuto. E quelle ragazze che le scrivono di chiudere sono delle donne brutte e cattive e che non potendo avere ciò che loro vogliono sa cosa fanno? Dicono ciò che le viene nella bocca perché le padrone non pretendono che il giusto e quando noi non facciamo i nostri interessi facciamo la valigia e si parte, ma nessuno ci può mandare via. Perciò pensino loro che non si sta per le nostre soddisfazioni, stiamo solo per il nostro interesse. Ossequi”.

3.2 Gli obiettivi della Riforma Merlin

La legge Merlin deve necessariamente essere descritta come il risultato di un “moto di ribellione, soprattutto con il triste fenomeno dello sfruttamento, tollerato, legalizzato e regolamentato da norme pubbliche”. La Carta costituzionale era la fonte in cui gli obiettivi e le ragioni dovevano essere ricercati, con particolare riferimento agli art. 3, 32, e 41 della stessa. L’obiettivo primario della senatrice non era quello di eliminare il fenomeno della prostituzione, che essa stessa sapeva bene essere una piaga insopprimibile di ogni società, quanto quello dell’abolizione della prostituzione di Stato. La prostituzione così come regolamentata sino a quel momento non poteva che essere parificata ad una forma moderna di schiavitù della donna: nelle case di tolleranza le meretrici erano vittime di ogni forma di tirannia e l’obbligo della registrazione negli elenchi di polizia marcava in modo definitivo le loro vite future. “La dignità della persona umana ha acquistato sempre maggiore rispetto a mano a mano che le istituzioni civili si sono fatte sempre più rispettose del diritto naturale. La prostituta non è libera. La prostituzione regolamentata ammette questa degradazione della libertà. La prostituzione regolamentata ammette che si possa vendere l’uso del corpo di un’altra donna da parte del tenutario di una casa di prostituzione, il quale ha dei diritti su quel corpo ed ha una percentuale su quel commercio. Tutto questo è incompatibile con la dignità dell’uomo e del cittadino”.  Tale condizione si poneva in evidente e innegabile contrasto con l’art. 3 della Costituzione Italiana che sancisce il principio di eguaglianza e la pari dignità sociale. Il secondo obiettivo consisteva, invece, nell’abolizione del sistema di schedatura nei registri di polizia e nell’obbligo dei controlli sanitari. In relazione a quest’ultimo è forte il contrasto con l’art.32 della Costituzione che impone espressamente alle leggi che tutelano la salute   il divieto di violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il terzo ed ultimo obiettivo era quello di mettere fine alla tolleranza del lenocinio che si poneva in antitesi con l’art.41 della Costituzione in quanto l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla liberta e alla dignità umana. Tale legge, nel suo complesso e nonostante gli alti obiettivi, non poteva considerarsi espressione di una legislazione liberale finalizzata a garantire l’esercizio della prostituzione totalmente libero. “Lo spirito dell’intera normativa è quello di considerare come offesa al minimo etico non la prostituzione ma l’organizzazione dell’esercizio della prostituzione che rappresenta un esempio di obiettiva, profonda e degradante immoralità”. I dati ufficiali sostengono che fossero tremila le donne liberate dalle case chiuse, ma i numeri reali erano ben altri: furono, infatti, migliaia le donne che, dopo l’approvazione della legge Merlin, si riversarono nelle strade italiane confuse, deboli e vulnerabili. Donne che in parte finirono, proprio a causa della loro debolezza, in altre forme di sfruttamento, passando così dalla prostituzione nelle case di tolleranza a quella sulla strada. In quegli anni, infatti, alcuni clan, sfruttarono la prostituzione perché fonte di denaro e ambito ottimale per riciclare il denaro sporco. Tuttavia, l’assenza della schedatura, la possibilità di vedere delle alternative a quella vita e l’opportunità di un lavoro diverso fecero diventare la scelta della senatrice Merlin un cambiamento enorme per tutti. Molte donne lasciarono il loro passato alle spalle, per sempre.                   Quelle che rimasero si liberarono dagli sfruttatori, aiutandosi e tutelandosi tra colleghe. Si diffuse, in quegli stessi anni, il fenomeno delle sex workers, le lavoratrici del sesso, donne che pretendevano il riconoscimento dei loro diritti e che proponevano di considerare la prostituzione al pari di un lavoro come un altro.                                                            Nel 1983, il convegno dei Comitati per i diritti civili delle prostitute rappresentò l’elemento di rottura tra il “prima” e il “dopo”, segnando un passo epocale nella storia dei diritti e delle pari opportunità. Per la prima volta, infatti, le prostitute ottennero la possibilità di rivendicare i propri diritti di persone, e di esprimersi sulle politiche che le riguardavano.

3.3 Brevi considerazioni critiche sulla Legge Merlin

La legge Merlin, abolendo la regolamentazione della prostituzione, avrebbe dovuto configurare la prostituzione come una libertà di fatto; invece, la prostituzione, di per sé, non è né repressa, né tutelata. In realtà, la legge del 1958 reprime indirettamente la prostituzione creando una sorta di cintura sanitaria intorno alla prostituta, stabilendo delle vere e proprie incapacità che ne riducono pesantemente i diritti civili. La prostituzione è un’attività lecita, ma quasi impossibile da esercitare nella sua legalità. Uno Stato è chiamato a decidere se un’attività è lecita o illecita, regolandone le modalità ma non può reprimerla indirettamente ledendo i diritti civili della prostituta in campi costituzionalmente garantiti. Lo Stato moderno non deve compiere valutazioni moralistiche di questo tipo ma può e deve lottare, invece, contro lo sfruttamento autentico e violento. Risulta, quindi, inequivocabile l’inadeguatezza del modello abolizionista in termini di tutela della donna che si prostituisce. Infatti, nonostante l’esercizio del meretricio sia connotato da un’indiretta liceità, la perseguibilità penale predisposta dalla legge Merlin in relazione alle condotte a questo collaterale è incapace di proteggere e rispettare la prostituta, condannandola ad una morte sociale. In particolare, l’interpretazione giurisprudenziale attribuita alle ipotesi di favoreggiamento e sfruttamento colpisce soggetti che, al contrario, intrattengono con la donna relazioni di ausilio e/o familiari, impedendo nei fatti una piena autodeterminazione nell’esercizio della propria attività; la qualificazione femminile di alcune norme perpetua uno stereotipo di genere; i numerosi richiami al buon costume e alla pericolosità sociale operati dal legislatore accrescono la marginalizzazione dell’individuo.

4. Dopo la legge Merlin: Prostituzione e diritti del lavoro

Nei primi anni ’80, in Italia e in altri paesi cominciano ad esplodere le contraddizioni del modello abolizionista, rappresentato nel caso italiano dalla Legge Merlin. Questa onda di critiche nasce su spinta diretta delle prostitute. Per la prima volta, verso la metà degli anni ’70, hanno infatti iniziato a formarsi dei gruppi di prostitute autorganizzate, favorite senza dubbio da un generale clima di progresso nei diritti civili delle donne e delle minoranze sessuali e sostenute, almeno inizialmente dai gruppi   abolizionisti e femministi. In particolare, il debutto del movimento europeo delle sex worker è identificato con la protesta a Lione, nel 1975, durante la quale un gruppo di prostitute occupò la chiesa di Saint-Nizier per denunciare il trattamento discriminatorio e violento inflitto loro da parte delle autorità pubbliche. Non solo dunque il regime abolizionista non difendeva le prostitute dallo sfruttamento e dall’abuso di organizzatori, clienti, e altri, ma contribuiva invece attivamente a queste ingiustizie, trattando di fatto le prostitute come criminali. Per ragioni simili, nacque non molto tempo dopo anche in Italia un gruppo che si dette il nome di Comitato per i diritti civili delle prostitute e che ancora oggi rappresenta una delle voci di riferimento nel panorama italiano e internazionale. Secondo il Comitato, in parte questi ricatti e discriminazioni istituzionali erano dovuti al pregiudizio contro le prostitute, diffuso in vari gradi in tutti i paesi, a prescindere dal tipo di legge e in parte essi erano attribuibili in modo preciso agli effetti della legge abolizionista. Nonostante le grosse difficoltà organizzative, nel 1985, grazie anche al forte legame con i movimenti femministi, allora schierati per la causa dei diritti delle prostitute, si svolge ad Amsterdam la prima conferenza mondiale del movimento e viene redatto un celebre manifesto chiamato World Charter for Prostitutes’ Rights, che ha segnato le linee guida dei diritti delle sex worker per lungo tempo. La richiesta originale di questo documento è il riconoscimento del lavoro sessuale come lavoro, con i diritti e i doveri che ne derivano. Questa richiesta di riconoscimento positivo si accompagna alla lotta contro la criminalizzazione subita dalle sex worker. Questi stessi elementi   si ritrovano, in forme diverse, in altri documenti collettivi successivi, come il Sonagashi Sex Workers’ Manifesto, scritto a Calcutta da un’organizzazione di sex worker, il Durbar Mahila Samanwaya Committee, che oggi conta 65.000 aderenti, oppure il Manifesto on the Rights of Sex Workers in Europe, scritto dalla conferenza di sex worker riunite a Bruxelles nel 2005 intorno all’International Committee on the Rights of the Sex Workers in Europe. Alcuni Paesi, quali Olanda, Germania, Australia e Nuova Zelanda, a partire dagli anni ’90 hanno fatto la scelta di includere le rappresentanti delle organizzazioni di sex worker nella formulazione e nella valutazione delle loro politiche prostituzionali. Questa collaborazione ha prodotto nuovi approcci legislativi, neoregolamentaristi o di decriminalizzazione, in cui ogni caso la prostituzione è riconosciuta come un lavoro. Alcuni effetti di normalizzazione e legalizzazione del lavoro sessuale iniziano a manifestarsi in questi contesti, dove il livello di isolamento privato e pubblico, almeno per le sex worker europee, appare diminuito.

5. La prostituta: un soggetto socialmente pericoloso

La prostituta è stata a lungo considerata un soggetto socialmente pericoloso per l’ordine precostituito. La polizia di pubblica sicurezza era l’organo addetto al controllo e alla protezione della società da ogni possibile pericolo; il suo compito era quello di farsi carico di tutti quei soggetti che con la loro condotta potessero arrecare un danno all’ordinamento o ai consociati. La figura della prostituta era, per l’ideologia ottocentesca, l’emblema della devianza femminile. La concezione della società di fine XIX secolo era, infatti strutturata in ruoli determinati secondo i quali ogni donna rispettabile sottostava alla tutela maschile, di conseguenze le numerose donne indipendenti che affluivano nelle città venivano classificate come prostitute. L’emergente emancipazione femminile destava turbamenti e alimentava l’inquietudine generale. La prostituzione divenne una questione fortemente dibattuta.       Se da un lato era necessario contrastare il fenomeno che rientrava nella più ampia lotta alla devianza; dall’altro sussistevano posizioni favorevoli ad un disciplinamento dello stesso le quali ritenevano la prostituta “nata con la tendenza alla devianza sessuale”.  La prostituzione costituiva una valvola di sicurezza sociale; in conformità a tale idea si affermava la regolamentazione del fenomeno, scelta che, nonostante le critiche, fu perseguita da Cavour e delineò il quadro sociale italiano fino al 1958.  Il pericolo che la donna prostituta rappresentava riguardava la società nella sua interezza poiché essa costituiva una minaccia all’ordine pubblico per la sua condotta libera, alla moralità e alla stabilità delle famiglie per la sua sessualità sregolata, alla salute pubblica in quanto portatrice di malattie veneree. Alla luce di ciò, si evince come la donna prostituta era la figura che più di tutte assumeva i caratteri della devianza: il suo essere donna la relegava in una condizione di inferiorità, la sua condotta la poneva in una posizione slegata da ogni categoria femminile tradizionale, l’essere indipendente e sola la inseriva i vagabondi indigenti. Lo Stato italiano ricorse alla regolamentazione per contenere il fenomeno della prostituzione e soprattutto per controllare la vita delle donne che la esercitavano. Al giorno d’oggi, l’art.54 del Testo unico degli enti locali attribuisce al sindaco il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, ordinanze necessarie ed urgenti volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini. Il dl. n. 92 del 23 maggio 2008 – recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e convertito in legge 24 luglio 2008, n.125 – amplia ulteriormente tale potere, ricomprendendo anche l’adozione di atti a tutela di esigenze di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Secondo la dottrina, quest’ultima nozione ricomprende sia la criminalità, sia il degrado urbano e sociale dei centri abitati; sul punto interviene anche la novella del 2008, il cui art.1 recita “per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare  le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” e il cui art.2, elencando gli ambiti di intervento del sindaco include “i comportamenti che, come la prostituzione di strada, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente  il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l’accesso ad essi”. Per quanto riguarda il campo di applicazione geografica dei divieti, alcuni atti interessano l’intero territorio comunale, mentre altri individuano specifiche aree considerate maggiormente soggette all’esercizio del meretricio al punto che l’ordinanza del comune di Verona del 24 febbraio 2009, n. 17 proibisce la “prostituzione negli edifici condominiali quando venga accertato che essa provochi disturbo alla tranquillità degli altri residenti o offenda la convivenza civile con cui essa si svolge”.   Accanto ad una possibile violazione dell’art.3 Costituzione dovuta alla disparità di trattamento inerente all’esercizio della prostituzione sul territorio italiano, la lettura delle ordinanze sindacali mostra una correlazione tra preoccupazioni di pericolosità pubblica delle condotte previste dal decreto ministeriale citato e considerazioni di immoralità; per esempio l’ordinanza del sindaco di Pisa del 1 giugno  2012, n.60 considera il meretricio lesivo “delle regole sociali o di costume su cui si regge una corretta, ordinata e civile convivenza”. La reazione della giurisprudenza in materia appare contrastante.  L’ordinanza del T.A.R. Veneto n. 22/2009, per esempio, dispone la sospensione cautelare del provvedimento del sindaco di Verona n.81/2008, che poneva il divieto di concludere contratti sessuali o di esercitare la prostituzione su strada; in particolare il giudice amministrativo sottolinea l’esistenza di un “incisione di diritti e libertà individuali non suscettibili di successivo ristoro” considerando che l’attività di meretricio è lecita nell’ordinamento italiano e che la sanzione era da applicarsi indiscriminatamente su tutto il territorio  comunale “prescindendo dall’accertamento di situazioni specifiche e localizzate, riferibili all’esigenza  di tutela della sicurezza urbana”. Opposta è invece la conclusione adottata dal T.A.R. Lazio con sentenza n. 12222/2008, la quale conferma la legittimità dell’Ordinanza comunale n.242/2008; pur riconoscendo l’attività di meretricio come espressione della libertà sessuale dell’individuo, il giudice amministrativo sostiene che la stessa sia “con ogni e più forte ragionevole probabilità, il terminale d’una filiera criminale”, sottraendo “spazi di vita sociale e civile al resto della collettività, che in pari libertà d’ espressione e di pensiero degli stessi sex workers, può non condividerne, né accettarne il mercato ed i suoi effetti” e considerando che l’art. 41, c.2, Costituzione pone un limite di iniziativa economica riconosciuta dai ricorrenti in capo alla prostituta, qualora quest’ultima sia in contrasto con l’utilità sociale o tale da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità. Emergono alcuni profili di incostituzionalità delle cosiddette ordinanze antiprostituzione. Innanzitutto, risulta evidente la violazione della libertà dei soggetti coinvolti nel mercato del sesso garantita dal art. 23 Costituzione. In secondo luogo, è possibile configurare una lesione della libertà di espressione (art.21 Cost.) dal momento che l’ordinanza romana, punisce sia le contrattazioni di meretricio che quei comportamenti idonei ad intraprendere queste ultime. Tale impostazione non appare conforme all’ordinamento italiano; né sembra giustificare un richiamo alla clausola generale del buon costume prevista dall’art.21, c.6, Costituzione. Infine, si sottolinea una violazione dell’art.16, c.1, Costituzione in riferimento alla libertà di circolazione sull’intero territorio italiano, la quale è coperta da una riserva di legge assoluta e subordinata a motivi di sanità e sicurezza. Da un lato, sembra logicamente inaccettabile la giustificazione addotta dall’ordinanza romana, secondo cui “l’esercizio dell’attività di meretricio produrrebbe gravi situazioni di turbativa della sicurezza stradale, a causa di comportamenti gravemente imprudenti, in violazione del codice della strada, di soggetti che, alla guida di propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali; dall’altro, manca un nesso di casualità trai comportamenti inibiti  e la presenza di rifiuti e residui organici, presumibilmente  pericolosi alla salute pubblica, abbandonati nei luoghi abitualmente  frequentati da soggetti coinvolti nel mercato del sesso.

7. I mille volti della prostituzione: tipologie e numeri

La legge Merlin non ha definito la nozione di “prostituzione”. Una valida motivazione è da rintracciare nel fatto che all’epoca non si sapesse bene cosa si dovesse intendere per prostituzione. Si trattava di un fenomeno ben più “unitario” rispetto ad oggi, in quanto nella quasi totalità dei casi la prostituta era una donna che svolgeva tale mestiere in maniera continuativa. La prostituzione richiede l’offerta indiscriminata e abituale del corpo della donna a fini sessuali in cambio di un corrispettivo economico del cliente. Essenziale alla nozione di prostituzione è la prestazione sessuale, la dazione del proprio corpo, indiscriminata dove indiscriminata significa senza scelta del partner.  Il secondo requisito, invece, è quello della professionalità con il quale si vuole esprimere l’abitualità che tale comportamento deve avere. La problematicità della definizione riguarda il comportamento materiale, ossia la dazione del proprio corpo, e risiede nel dilemma se sia necessaria o meno la congiunzione carnale o se, al contrario, possano confluire anche comportamenti sessuali diversi da quest’ultima; dottrina e giurisprudenza  propendono nel ritenere che “vada inteso come episodio di prostituzione anche l’assecondare quelle deviazioni che trovano il loro soddisfacimento in situazioni che differiscono o addirittura prescindono dal normale svolgersi dell’atto sessuale. L’ultimo profilo discutibile relativo alla finalità lucrativa della prestazione si individua esclusivamente nel comportamento di chi tragga da quest’ultima, in tutto o in parte, la propria fonte di reddito (si individua, tale requisito, pertanto, anche nella condotta di chi svolga in via principale un’altra professione e si dedichi alla prostituzione solo in via secondaria per soddisfare bisogni o lussi che non potrebbe altrimenti permettersi).

Tradizionalmente, si pensa alla prostituzione come un rapporto a due tra chi esercita il meretricio ed il cliente il quale necessariamente implicherebbe quantomeno un contatto fisico tra i medesimi.                                          Viceversa, sia la giurisprudenza di legittimità quanto le Corti di merito hanno ripetutamente ribadito che l’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione non è necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione, bensì dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare il desiderio di colui che ha chiesto o è destinatario della prestazione.

La prima distinzione tra forme di commercio del sesso si basa sul luogo in cui avviene l’incontro tra cliente e prostituta: al chiuso o all’aperto. Nella categoria di prostituzione all’aperto si colloca la sola prostituzione di strada, caratterizzata dall’attesa del cliente da parte della prostituta in un luogo all’aperto, sia che il rapporto sessuale avvenga poi in una situazione semipubblica o in uno spazio privato.  In tal modo, il prezzo di una prestazione contrattata è minimo, dal momento che non vi sono costi infrastrutturali da pagare. Si tratta di un vantaggio economico sia per il cliente che per la prostituta. Anche l’interazione è ridotta al minimo. La strada come luogo di lavoro può rappresentare una situazione ottimale per la prostituta dal punto di vista dell’indipendenza e della gestione del proprio guadagno. Nella prostituzione di strada lo svantaggio più evidente per la donna è che nel corpo a corpo con il cliente essa si trova sola, generalmente in un luogo isolato. Dal punto di vista del cliente, la prostituzione di strada, oltre a rappresentare un costo inferiore, può avere un’attrattiva particolare proprio per il fatto di legare il sesso al rischio, per l’anonimato meglio garantito rispetto alla frequentazione di bordelli o di night club, per la possibilità di scegliere. La prostituzione al chiuso, invece, abbraccia tutti i casi in cui la prostituta attende il cliente in un locale, sia pubblico che privato: un bordello autorizzato, un night club, un Eros Center. Tutte queste localizzazioni possibili per l’incontro con il cliente hanno in comune il fatto di non implicare l’appropriazione di uno spazio pubblico, al contrario della prostituzione all’aperto. In questa categoria si collocano anche le prostitute che lavorano come “escort” ovvero come accompagnatrici. Il contatto con il cliente avviene con l’intermediazione di un’agenzia per la quale la donna lavora accompagnando il cliente in determinate occasioni.  Si rende quindi necessario il ricorso a qualche forma di pubblicità. Vi sono norme di legge che limitano la pubblicità alla prostituzione, anche se vengono molto spesso aggirate o disattese con il ricorso ad attività paravento. La prostituzione al chiuso presenta altri costi aggiuntivi rispetto a quella all’aperto: uno di questi è rappresentato dall’affitto per l’utilizzo dei locali. L’incontro avviene con forme un po’ meno sbrigative rispetto alla prostituzione di strada, e in genere si contratta un determinato arco di tempo. Questo tipo di prostituzione è visto con sfavore dalla prostituta e con favore dal cliente, in quanto la prima vende anche l’illusione di essere desiderato non solo sessualmente ma come persona completa.

Con il passare del tempo, il mutare del “mestiere”, ma soprattutto l’emergere di varie tipologie e persino di generi di prostituzioni e prostitute, ha portato ad una progressiva disgregazione del concetto unitario di prostituzione. Si parla oggi di “prostituzioni”.  Esiste la donna che viene costretta a prostituirsi attraverso minacce o violenza: in questi casi si è di fronte a vere e proprie “schiave” del sesso a pagamento. Parlare di libertà di autodeterminazione in questi casi sarebbe assurdo. Esistono poi casi intermedi, in cui una donna è spinta alla prostituzione dall’indigenza e da condizioni sociali degradate, di cui taluno abusa e approfitta.  Si tratta di casi che si situano in una zona grigia tra la capacità di autodeterminarsi e la costrizione.  Vi è, infine, la donna che per sua scelta libera e volontaria decide, per mille motivi, di prostituirsi (escort). Chi agevola una tale attività non fa altro che fare un favore a colei che la esercita. Di conseguenza, non vi è alcuna attività dannosa, non vi è alcuna vittima. Semmai, potrebbe pensarsi alla Dignità della persona, bene giuridico a cui pensavano oltre cinquant’anni fa i compilatori della Legge Merlin.  La disciplina vigente punendo l’altrui condotta collaborativa, spinge la persona dedita alla prostituzione ad una condizione di solitudine professionale esistenziale anche in caso di prostituzione come scelta libero-professionale.  A queste varie tipologie di prostitute corrispondono spesso varie tipologie di clienti, e differenti tipologie di “sfruttatori”, “reclutatori e “favoreggiatori”. Le stime per i clienti in Italia si situano tra i 2,5 e i 9 milioni, dove per cliente si intende un uomo che abbia comprato sesso almeno una volta nella vita.

Il concetto di prostituzione si è ulteriormente allargato a dismisura fino a comprendere casi al limite tra il fenomeno in questione e diverse relazioni   più o meno comuni – in cui si mischia il sesso con l’interesse – che un tempo mai sarebbero rientrate nella già menzionata nozione.  Per quanto riguarda la vendita di sesso da parte delle prostitute, in Italia, le cifre si aggirano fra i 50.000 e i 100.000, di cui almeno la metà lavorerebbe al chiuso, mentre sarebbero 25.000 le street workers, cioè coloro che vendono sesso nelle strade italiane.  Rispetto al resto d’Europa, la quantità di sex worker rende l’Italia abbastanza simile ad altri Paesi quali la Germania, il Belgio, la Svizzera, la Francia, la Spagna. L’aspetto originale italiano è invece la forte presenza   di prostituzione in strada. La maggior parte dei dati che circolano sulla prostituzione riguarda infatti quest’ultima, più facile da monitorare. È la situazione che emerge negli anni ’60, ’70, ’80; a partire dagli anni ’90, invece, le prostitute delle classi medie lavorano per lo più al chiuso.

Per quanto concerne l’età, chi lavora in strada è più giovane, generalmente si ha una media tra i 20 e i 25 anni, mentre al chiuso è più facile trovare sex worker sui 30-35 anni.

In Italia, come nel resto d’Europa, è presente un’offerta di servizi anche da parte di minori. L’evoluzione tecnologica ha sicuramente contribuito alla crescita di episodi in cui ad essere coinvolte sono giovani donne.

Il lento spostamento del bene giuridico – dalla moralità pubblica alla libertà di autodeterminazione della persona – ha forse contribuito all’ampliamento della nozione di prostituzione, non più necessariamente legata al continuativo esercizio del mestiere in pubblici postriboli, ma anche a episodi più circoscritti in cui comunque si comprime la libertà della persona.

7.1 Bene giuridico: evoluzione

Nel 1958 la Legge Merlin intende tutelare il buon costume e la moralità pubblica, il cui titolare esclusivo è lo Stato, con la conseguenza di considerare la prostituta al pari di un soggetto passivo dello sfruttamento, o del favoreggiamento. La donna è un soggetto incapace di autodeterminarsi e, per questo motivo, destinataria di un paternalismo giuridico volto a rispettare e a promuovere una nozione oggettiva di dignità. Tuttavia, con il passare del tempo, dottrina e giurisprudenza hanno reinterpretato la ratio legis, prendendo in considerazione alcuni profili.     Innanzitutto, esse riconoscono la poliedricità del fenomeno del meretricio: la stessa Legge Merlin proibisce quelle condotte connotate da coercizione e subordinazione della donna, determinando una differenziazione categoriale della prostituzione, che non consente di perseguire o condannare moralmente l’attività svolta nel rispetto della volontà dell’individuo coinvolto. Sul punto l’unico profilo problematico rimane l’ipotesi in cui la donna sia condizionata da fattori economico-sociali, trasformando la propria scelta in una forma di coercizione indiretta ed – eventualmente – chiamando in causa la responsabilità statale nei confronti del libero sviluppo dell’individuo. In secondo luogo, nella sua dimensione volontaria la prostituzione è da ritenersi espressiva della libertà sessuale dell’individuo, considerando che, secondo la Corte Costituzionale, “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente  è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art 2 impone di garantire” (C. Cost., 10.12.1987, n. 561, par. 2); analogamente la stessa libertà è da ricomprendersi sotto la previsione dell’art. 6 CEDU in materia di rispetto alla vita privata dell’individuo, come affermato dai giudici di Strasburgo (nel caso Dudgeon c. Gran Bretagna 1981). Ulteriore profilo da considerare in materia è l’evoluzione della condizione della donna nell’ordinamento italiano. Nel 1958 lo status femminile era ancora da ricomprendersi in un modello maschilista e patriarcale tale per cui la donna – per la sola appartenenza al genere femminile – non era ritenuta in grado di autodeterminarsi; tale realtà aveva pertanto indotto il legislatore ad assumere una posizione paternalistica e di protezione nei suoi confronti. Oggigiorno, nel rispetto e nell’attuazione dell’art.3 Costituzione, la donna sembra aver conquistato un’eguaglianza formale e sostanziale parificabile a quella maschile e, di conseguenza, la sua qualificazione come soggetto di diritto non consente più all’ordinamento di considerarla incapace di autodeterminarsi. La dottrina, con il passare degli anni, ha cosi sempre più spostato l’asse della tutela verso il bene giuridico della libertà di autodeterminazione della persona in materia sessuale. Anche la giurisprudenza ha fatto altrettanto, sia pure con qualche ritardo rispetto alla dottrina. A partire soprattutto da una sentenza della Cassazione del 2004 che peraltro traeva spunto da altri interessanti precedenti, si proceduto ad una ridefinizione del bene giuridico. Ad avviso della Cassazione, la legge Merlin aveva proceduto a porre in primo piano “accanto alla salvaguardia della moralità pubblica, del buon costume e dell’ordine sociale, la dignità e la libertà della prostituta”.  Il “nuovo” bene giuridico è dunque quello della “dignità e libertà della persona umana” con particolare riguardo al libero esercizio del meretricio al fine di evitare lo sfruttamento della stessa o comunque il pericolo di una qualsiasi forma di speculazione. Questo bene giuridico viene ritenuto, dal giudice di legittimità, “preminente rispetto all’altro” (ovvero quello della moralità pubblica).   Non mancano isolate sentenze più “conservatrici” che mantengono il vecchio inquadramento della moralità pubblica e del buon costume, e altre “intermedie” che abbinano l’originario, antico interesse tutelato a quello più “moderno” della libertà di autodeterminazione sessuale della prostituta.   Il ricorso ad un ulteriore bene giuridico, la dignità, non deve far pensare a quest’ultima come una novità assoluta. La si ritrova, infatti, nei dibattiti che hanno portato alla Legge Merlin, anche per il fatto che la situazione delle prostitute nei postriboli di stato, nella prima metà del Novecento, non era probabilmente conforme a canoni di dignità. La si incontra poi in svariate pronunce giurisprudenziali, ma di solito accompagnata dalla menzione di altri beni giuridici, nei confronti dei quali aveva in realtà funzione servente se non “ornamentale”. La stessa sentenza n.35776 del 2004, apripista del mutamento di rotta verso la tutela della libertà sessuale della persona, aveva inserito a fianco di tale libertà il riferimento alla dignità della persona stessa. In tal caso, non si trattava certo di una dignità di tipo oggettivo, ma piuttosto soggettivo, ovvero di una dignità propria della persona che si prostituisce, legata a doppio filo e servente alla libertà sessuale della persona stessa.  La dignità irrompe sulla scena giurisprudenziale, per mettere a tacere ogni tentativo di dar rilevanza alla libera scelta della persona che si prostituisce o anche al suo genuino consenso nei confronti di attività di ausilio da parte di terzi.

La ridefinizione del bene giuridico cambia tutto. Non si tratta più di un bene giuridico collettivo-statuale (moralità pubblica) ma individuale: la libertà di autodeterminazione della prostituta in materia sessuale, la sua dignità.

7.2 Dignità: oggettiva e soggettiva

La dignità: un concetto importante, che ispira riverenze e soggezione e che a partire dal secondo dopoguerra, è stato oggetto di un incessante processo di giuridificazione che ha portato a considerarla “la base stessa dei diritti fondamentali”, nonché ad attribuirle un ruolo funzionale in relazione a questi ultimi. Un valore riconosciuto come centrale dalla gran parte delle costituzioni e da varie carte dei diritti fondamentali dell’uomo. Allo stesso tempo, un’idea difficilmente definibile, sfuggente nei suoi contorni ma persino, forse, nei suoi connotati tipici. Proprio per questo non è ben chiara la possibilità di un suo utilizzo come bene giuridico, considerando anche, che per dottrina e giurisprudenza consolidate, i beni protetti devono avere il carattere della c.d. “afferrabilità”. La dignità umana è un principio di grande importanza ma da maneggiare con estrema cautela. Quando si estende l’utilizzo di tale amplia nozione agli ambiti più variegati, si rischia di sfruttarne le nobili origini e gli indubbi richiami emozionali per giustificare, senza l’ausilio di ulteriori argomenti razionali, soluzioni normative addirittura potenzialmente lesive di diritti umani; quegli stessi diritti si cui la dignità   doveva essere la più autorevole e inflessibile protettrice. In particolare, un problema di tal genere si pone quando la dignità umana si scontra con la libertà di autodeterminazione dell’individuo. Vi sono ipotesi in cui, ad es., una persona, esercitando una sua libertà di autodeterminazione, vorrebbe attuare una condotta, ma quella condotta viene ritenuta lesiva della dignità umana.  Entra in gioco qui la contrapposizione tra dignità intesa in senso oggettivo e dignità intesa in senso soggettivo.  La dignità oggettiva (o “impersonale) è un qualcosa di esterno alla volontà del soggetto da proteggere, e derivante da parametri di tipo sociale, morale di riferimento.  Ciò implica, da un lato “che ciascun soggetto è debitore del dovere di rispetto della propria dignità nei confronti dell’intero genere umano o di un determinata collettività di persone”; e dall’altro, che la libertà si configura come un attributo passibile di essere limitato senza alcuna riserva.

Per dignità soggettiva (o “personale) si intende quella che consegue alle libere scelte di un soggetto capace di autodeterminarsi. Fine principale della concezione soggettiva è “precostituire le condizioni minime per una libera costruzione dell’identità, difendendo l’individuo da un’illegittima “imposizione di modelli valoriali dominanti, a scapito del pluralismo e delle diversità e creando così una sfera protettiva che lo isola dalla realtà esterna. In questa prospettiva, ciascuno ha una propria dignità e un proprio tipo di dignità, e ogni dignità è diversa da soggetto a soggetto.  In materia sessuale, ad esempio, ciò che è dignitoso per qualcuno può essere ripugnante per qualcun altro. E se si riconosce libertà di autodeterminazione in materia sessuale, occorre anche riconoscere che ciascuno si autodefinisce il proprio concetto di dignità anche in materia sessuale. Se si tutelasse la dignità sotto un profilo soggettivo e non oggettivo, le prospettive cambierebbero drasticamente: ad esempio non si potrebbe legittimamente sottoporre a pena un comportamento solo perché poco dignitoso per una maggioranza della popolazione. Si potrebbero castigare quelle condotte lesive della dignità soggettiva, ovvero quelle condotte che costringono un soggetto ad agire diversamente rispetto a ciò che lui considera dignitoso. In tal contesto, la dignità umana deve essere invece intesa in senso oggettivo, in quanto diviene irrilevante l’atteggiamento soggettivo della prostituta. Ne deriva che la contrattualizzazione dell’attività sessuale, anche se scelta deliberatamente e liberamente, si pone in contrasto con la tutela della dignità della persona, che è il bene giuridico tutelato dalla legge. Vendere e acquistare prestazioni sessuali non può, pertanto, considerarsi una forma di espressione della libertà della persona oggetto di tutela costituzionale.

8. La prostituzione come attività lecita ma contraria al buon costume

Benché il bene giuridico tutelato dalla legge Merlin sia attualmente   ricondotto all’autodeterminazione della donna coinvolta nel mercato del sesso, l’ordinamento italiano è ancora fermo nel riconoscere la contrarietà al buon costume del meretricio. Nella Costituzione Italiana la nozione di buon costume si ritrova come limite esterno alla libertà religiosa e a quella di espressione (artt. 19 e 21); diversamente sono numerosi i richiami operati dalla legislazione ordinaria. Nell’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di buon costume, si registra un rigetto del paternalismo giuridico e morale giacché la “legge morale vive nella coscienza individuale e così intesa non può formare oggetto di un regolamento legislativo (C. Cost., 4.2.1965, n.9, par.5); un’affermazione della sua relatività storica e della sua portata limitante circoscritta a quanto strettamente necessario a garantire la libertà dell’individuo (C. Cost.,9.7.1992, n.368); e una considerazione del pluralismo etico contemporaneo da individuarsi nel “rispetto della persona umana, valore che anima l’articolo 2 della Costituzione” (C. Cost., 11.7.2000, n.293 par.3).            Diversamente, soffermandosi sull’opera di concretizzazione operata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo al meretricio, si individua il ricorso ad un criterio descrittivo della nozione di buon costume idoneo a garantire la “civile convivenza dei consociati”. In particolare, la Suprema Corte afferma che il buon costume “corrisponde al complesso dei principi di media moralità, indispensabili per la convivenza sociale, ai quali, in una determinata epoca e in un determinato ambiente, informano normalmente la loro condotta le persone che intendono vivere onestamente” (Cass. Civ., 22.5.1951, n. 1272), mentre, con riguardo al più specifico esercizio della prostituzione, gli stessi giudici sottolineano come quest’ultimo sia oggetto di riprovazione sociale, “in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo” (Cass. Civ., Sez. III, 1.8.1986, n.4927). La considerazione di contrarietà della al buon costume del meretricio comporta una vulnerabilità della prostituta all’interno dell’ordinamento italiano, data la paradossale mancanza di tutela sancita indirettamente da quest’ultimo. La connotazione di immoralità attribuita dall’ordinamento     alla prostituzione sembra da un lato, riflettere il sentire comune della popolazione imponendo coattivamente un modello comportamentale conformista e, dall’altro, contribuire alla stigmatizzazione della donna che, lecitamente, eserciti tale attività.

9. Il diritto alla salute della prostituta

Il diritto alla salute, per quanto possa variare nel contenuto all’interno dei vari confini nazionali, rimane strettamente collegato alla più completa realizzazione della personalità umana. Così, secondo il preambolo alla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (1946), la salute corrisponde ad uno “stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non ad una semplice assenza di malattia”, mentre numerose ricerche rivelano che le prostitute soffrono di disturbi fisici e psichici.

Nonostante l’art 32, c.2, Costituzione abbia operato quale ratio legis per l’emanazione della legge Merlin, ci si chiede se la prostituta sia titolare del diritto alla salute sotto un profilo sostanziale. La risposta sembra affermativa, considerando l’odierno sistema sanitario.  Quest’ultimo infatti, in attuazione degli artt. 2, 3 e 32 Costituzione, rivolge la propria funzione di tutela a favore della generalità degli individui e, a parità di bisogno, ognuno ha diritto alle medesime prestazioni; parimenti è garantita l’equità di accesso a chiunque, indipendentemente dalle condizioni socioeconomiche o dalla provenienza geografica; infine la tutela della salute è garantita sotto una prospettiva onnicomprensiva. Tale triade è tuttavia accompagnata anche da un principio solidaristico, il quale richiede alla collettività di partecipare solidalmente al finanziamento del servizio in modo da garantire prestazioni gratuite a coloro che non potrebbero sostenere simili costi. Simile efficacia legislativa a tutela del diritto alla salute della prostituta si ritrova in particolare, in relazione al virus dell’HIV.  Accanto a disposizioni di carattere pratico, la legge 5 giugno 1990, n.135, si caratterizza infatti per l’interesse prestato a tutelare i diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, l’art 5, c.1, recita: “l’operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottare  ogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato, nonché della relativa dignità”, sancendo nei commi e nelle disposizioni successive un obbligo di anonimato dei risultati, un divieto di discriminazione generale, nonché la necessità del  consenso nella sottoposizione agli esami diagnostici e nel trattamento dei dati. Contestualmente l’HIV è ricompreso tra quelle patologie che nel tempo possono determinare dei danni alla salute o dei rischi per la vita e, di conseguenza, il portatore del virus beneficia di quelle cure essenziali garantite dal sistema sanitario in vista del rispetto del nucleo essenziale del diritto alla salute di cui egli è titolare.

Non è un mistero che dai tempi della approvazione della legge Merlin le prostitute non siano affatto calate di numero, ma anzi si siano moltiplicate in modo esponenziale.

La maggior parte di esse è stata costretta a riversarsi nelle strade dando vita a problemi non di poco ordine e di decoro pubblico, di sicurezza e salute per le stesse prostitute. Al tempo esse erano protette all’interno delle case di prostituzione, sia nella loro incolumità, sia nella loro salute, mentre oggi tale mestiere viene spesso esercitato in luoghi malsani, freddi, nascosti, ma nello stesso tempo esposti al pubblico. Il risultato di tutto ciò è che il lavoro dei sex workers è un lavoro rischioso sia per l’incolumità fisica che per la salute degli stessi.                                                      Non a caso da anni i rappresentanti delle organizzazioni dei “lavoratori del sesso” lottano per avere diritti pari a quelli degli altri lavoratori. La società attuale, però, non se la sente di offrire protezione e diritti a chi compie scelte che la stessa Corte di Cassazione, ritiene “discutibili sul piano morale” ma certamente “non illecite”.                   Benché le malattie sessualmente trasmissibili interessino la popolazione globale, la loro prevenzione e trattamento sono trattati diversamente sul territorio europeo alla luce dell’eterogenea interpretazione della nozione di diritto alla salute e dei dissimili sistemi sanitari nazionali.

La particolare attenzione che i Governi nazionali hanno dedicato alla questione è sempre stata percepita come volta a difendere i clienti e le loro famiglie, piuttosto che le prostitute, da sempre considerate origine e veicolo del male.

10. Libera scelta e coercizione nella prostituzione

“Prostituire” significa concedere ad altri, per denaro o per qualsiasi   interesse materiale, ciò che, secondo i principi morali di una società, non può costituire oggetto di lucro: la propria dignità; ci si prostituisce per vivere, per fare carriera. È bene chiedersi quando una donna sia libera di scegliere e quando invece sia costretta. Bisogna tener conto del fatto che la prostituzione è spesso connessa a situazioni di disagio sociale che influenzano le scelte delle donne, scelte che possono dipendere da circostanze storiche, sociali, politiche ed economiche. La libera scelta è possibile quando: non c’è sfruttamento o coercizione, la donna è consapevole della propria decisione, ha la possibilità di avere alternative e altri mezzi di sostentamento oltre la prostituzione.   L’ordinamento può consentire alla donna di offrire prestazioni sessuali a scopo di lucro, risolvendo la transazione sessuale nell’esercizio di quel diritto al lavoro riconosciuto da documenti interazionali e costituzionali, nonché dalla giurisprudenza europea. Con il caso Aldona Malgorzata Jany e altri c. Staatssecretaris van Justitie (2001), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che la prostituzione, quando esercitata in via autonoma dalla prostituta, sotto la propria responsabilità e senza vincoli di subordinazione, si identifica nell’ esercizio di un’attività economica a carattere autonomo che, in quanto tale, gode della libertà di stabilimento (art.43 TFUE). Il diritto della donna a prostituirsi si risolve in una “disponibilità controllata del diritto al lavoro” la cui regolamentazione è affidata dal legislatore ad una disciplina speciale in grado di rispettare i principi del sistema. Riconoscere la prostituzione come una professione significa garantire alla donna i suoi diritti fondamentali, senza la necessità di prevedere, ad esempio garanzie sulla professionalità della prestazione.     Il diritto al lavoro ricomprende “la libera scelta dell’impiego” e, conseguentemente, il consenso dell’individuo all’esercizio di quest’ultimo diventa una condizione necessaria idonea, a giustificare la mercificazione del corpo umano. Sul punto, l’Unione Europea riconosce come la donna, indipendentemente dallo specifico motivo che la porta a prostituirsi, appartenga comunque ad una categoria vulnerabile.  Questo è il contesto socioeconomico in cui il legislatore deve intervenire: “l’oggetto dell’intervento del diritto non è semplicemente la lotta contro la mercificazione della sessualità, quanto piuttosto la tutela di chi non può prestare validamente il proprio consenso, per ragioni sociali giudicate strutturali all’attività che svolge”. Lo stesso principio di indisponibilità del corpo umano a fini di lucro riflette la volontà legislativa di evitare che “l’ineguale distribuzione della ricchezza incide su scelte particolarmente rilevanti per la sfera individuale: è infatti dimostrato come il legame della donna con il mercato del sesso abbia ripercussioni sulla sua vita sociale e ciò porta a domandarsi se, piuttosto del termine prostituta o sex worker, non sarebbe più corretto parlare di “donna prostituta” al fine di non addossarle la completa responsabilità della scelta e di riconoscere l’esistenza di un fattore coercitivo esterno.

Nonostante ciò, un’ingerenza legislativa volta ad impedire alla donna di vendere il proprio corpo in quanto vittima del mercato finisce per oggettivare comunque l’individuo, privandolo cosi della propria capacità d’agire”. Al contrario, le stesse prostitute, nel Manifesto “Sex Workers in Europe” rivendicano il loro status e richiedono l’intervento del diritto al solo fine di tutelarle in quanto lavoratrici e quindi parti deboli del contratto di lavoro.  Il femminismo radicale, invece, identifica il meretricio quale violazione del principio di eguaglianza, formale e sostanziale, anch’esso racchiuso in carte costituzionali e internazionali. Il meretricio comporta infatti la mercificazione del corpo femminile, tramandando la subordinazione cui le donne sono ancora oggigiorno soggette e operando come strumento di affermazione della propria virilità da parte dell’uomo. La violazione del principio di eguaglianza non è però determinata da sole considerazioni di genere dal momento che la prostituta è scelta ed acquistata dal cliente anche sulla base della sua apparenza; analogamente ulteriore inosservanza è da riscontrarsi ogni volta il legislatore introduca un quadro normativo che punisca la sola prostituta, considerando che la transazione richiede il coinvolgimento di almeno due parti.

Il consenso non è uno strumento tale da misurare il livello di oppressione alla quale è soggetto una persona. Il consenso ad essere violata è, di per sé stesso, una forma di oppressione. La pressione, la coercizione non possono essere misurate secondo il grado di consenso. Durante “il periodo storico della schiavitù” anche gli schiavi acconsentivano e questo consenso, era soltanto, il prodotto della loro incapacità a vedere o sentire e del non avere alcuna altra alternatività. Se il consenso fosse stato il criterio per determinare se la schiavitù fosse o meno una violazione dei diritti umani delle persone, questa non sarebbe stata riconosciuta come tale, poiché uno degli elementi chiave era costituito dall’accettazione da parte di molti schiavi della propria condizione. L’uso del termine “consenso” suppone la violazione dei diritti economici, civili, sociali, politici, fisici e sessuali, poiché si basa su valori sessisti predominanti. Le donne che vendono sesso non hanno il diritto di opporsi alle richieste dei propri clienti o di stabilire i termini degli incontri: qualcosa le rende più vulnerabili a stupri. Alle donne che verosimilmente hanno detto sì alla prostituzione, non viene riconosciuto il diritto di dire “no” allo stupro: esse stesse sono la causa degli stupri da loro subiti. Il diritto di “chi tace acconsente” viene erroneamente applicato alle prostitute. Il silenzio della maggior parte di queste è la conseguenza dell’intimidazione, del terrore, della vergogna, della dissociazione.                 Il loro silenzio come quello delle donne battute non può essere mai inteso come silenzio. Non esiste il diritto ad acconsentire che il nostro corpo venga trattato in modo qualunque, come, per esempio, che venga aggredito brutalmente. Un consenso di questo tipo è contro i valori fondamentali della nostra legislazione; il corpo umano deve essere rispettato e tale rispetto verrebbe meno se venissero tollerate aggressioni brutali tra individui. Se si accettasse l’idea della forza quale parte integrante del sesso commerciale, il consenso che si potrebbe dare non significherebbe necessariamente assenso. Quando paura e disperazione producono acquiescenza e l’acquiescenza è interpretata come consenso, il termine “consenso” perde, in realtà, di significato.

11. Il fenomeno “escort”

Tra gli effetti collaterali scaturiti da alcuni da alcune vicende penali, vi è quello di aver richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica su un neologismo di derivazione anglosassone. Ci si riferisce al termine “escort”, di derivazione inglese, che in epoche più pudiche e più ingenue evocava, presso il largo pubblico, un fortunato modello di fascia della Ford, il cui nome intendeva senza dubbio alludere alla funzione di “accompagnamento” cui la vettura era destinata nella vita quotidiana delle famiglie. Che il termine escort sia divenuto oggi il più in voga in Italia per designare una prostituta è ormai nozione ampliamente diffusa a seguito di una vera e propria collezione di episodi di cronaca. Alla folgorante fortuna di questo neologismo, hanno contribuito vari fattori, non ultimo il suo timbro “aristocratico”, “raffinato”, “elitario”, in apparenza scevro da connotazioni volgari. Lontano dal costituire uno stigma semantico offensivo e degradante, come il tradizionale epiteta prostituta, esso evoca oggigiorno uno status femminile che è non solo socialmente tollerato, ma al contrario della rappresentazione dei media può persino risultare prestigioso. Il termine “escort” attestato nella lingua inglese non prima del XVI-XVII secolo, è un sostantivo di genere neutro, registrato dai più autorevoli dizionari britannici e americani con il significato primario di “scorta”, “accompagnatore a scopo onorifico, di protezione o difesa”. Tale termine si è diffuso negli ultimi tempi nel linguaggio informale e mediatico per indicare una figura femminile – spacciata per nuova ma in realtà assai meno di quanto comunemente si creda – assimilabile per funzione e prestazioni alla tradizionale prostituta, ma non completamente identificabile con essa, i virtù dei tratti marcatamente elitari che la contraddistinguono: indipendenza professionale, esclusività, discrezionalità nella scelta della clientela, tariffe elevate. Sino all’ultimo periodo del Novecento e all’inizio del XXI secolo il termine “escort” non è attestato in lingua italiana, o figura in modo sporadico, con significati ormai divenuti obsoleti. L’edizione del 1988 del Vocabolario della Lingua Italiana di Nicola Zingarelli, ad es., lo registra come sostantivo raro, di genere maschile invariabile, con il significato esclusivo di “accompagnatore turistico”; mentre la più recente edizione 2000/2001 del Dizionario della lingua italiana di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli, non lo registra neppure. Dal canto loro, i principali dizionari editi negli anni ‘80-‘90 non includono mai il termine “escort” nell’elenco dei sinonimi di prostituta, tra i quali figura invece quello di “squillo”, un termine derivato dall’inglese informale call-girl con il significato di “prostituta disponibile mediante chiamata telefonica”. Oltre al significato di “scorta”, i dizionari della lingua inglese registrano un significato secondario del termine “escort”, che si avvicina maggiormente all’accezione italiana divenuta usuale nel linguaggio corrente, sia pure con un’inversione di genere dal femminile al maschile. Sotto il profilo delle prestazioni specifiche, il tratto caratterizzante una figura femminile nel suo ruolo sociale di accompagnatrice e intrattenitrice di uomini è, fin dall’antichità classica, la disponibilità sessuale: una prerogativa funzionale, che finisce per assimilarla ad una prostituta. Designare una donna sessualmente disponibile mediante l’eufemismo “accompagnatrice” non è una novità odierna, ma è una pratica linguistica documentata da tempo. Già nell’antica Grecia, il termine etèra, col quale si designavano a partire da Erodoto le “cortigiane di lusso” in opposizione alle prostitute ordinarie, significa “compagna”.   Tale eufemismo non deve però trarre in inganno: la prestazione principale delle etère oltre ad intrattenere preliminarmente gli ospiti con una raffinata conversazione, consisteva nel concedersi sessualmente ai convitati, in cambio di cospicue ricompense in denaro o in oggetti preziosi.

L’uso del termine “escort” come sinonimo di accompagnatrice è ufficialmente accolto a partire dall’edizione 2008-2009 del Vocabolario della Lingua Italiana dello Zingarelli (“Persona retribuita per accompagnare qualcuno in viaggi od occasioni mondane ed è disponibile a prestazioni sessuali”). Tuttavia, esso figurava già da alcuni anni nel Dizionario delle parole straniere nella Lingua Italiana dove alla voce “escort” compare quella che può essere assunta come la definizione standard del termine nel senso corrente: “Donna giovane e avvenente che partecipa, a pagamento, a cene, serate in locali notturni, non escludendo rapporti sessuali mercenari”. Sorge una questione.        Se la escort, è in fondo solo la versione più aggiornata di una tipologia femminile ampiamente rappresentata nel corso dei secoli, deve individuarsi una ragione che giustifichi il ricorso ad un ennesimo neologismo per definirne ruolo e funzioni che, dissimulati dietro una parvenza raffinata, rinviano pur sempre a quelli tipici della prostituta ordinaria.

Sin dall’antichità e presso le società più diverse, le ragioni della ricchezza del vocabolario usato per designare una prostituta sono molteplici. Alcune di queste ragioni sono di natura essenzialmente culturale e sociale, altre obbediscono invece a precisi meccanismi di natura psicologica e linguistica. Le prostitute, infatti, non si configurano mai come una classe omogenea: per differiscono per “rango” professionale, per la clientela maschile cui si rivolgono, per l’entità del compenso richiesto ecc. Tali differenze si riflettono invariabilmente sotto l’aspetto lessicale, come dimostra l’adozione dell’appellativo “escort”, ostentato dalle giovani donne che concedono in maniera redditizia e gratificante i loro favori sessuali a uomini dotati di prestigio e potere senza sentirsi di fatto delle vere “prostitute”. Questo neologismo, col suo “innocente” significato di “scorta”, assume infatti un adeguato valore eufemistico, privo di contenuti offensivi, a differenza di termini in voga fino a non molto tempo addietro, che sono percepiti come ormai inappropriati per il loro carattere diventato nel frattempo ingiurioso.

12. “Prostituzione non è libertà” (sentenza 141/2019 Corte costituzionale)

Con la sentenza n°141 del 6 marzo 2019 la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata con ordinanza del 7 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Bari per asserito contrasto con gli art. 2, 13, 25 comma 2, 27 e 41 Cost. dell’art.3 comma 1, n°4 parte prima e 8 della l.20 febbraio 1958, n°75, la cd. “legge Merlin” nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata. La questione di costituzionalità rispetto ad alcune norme contenute nella legge Merlin era stata sottoposta alla Consulta dai giudici della Corte d’Appello di Bari, che l’avevano sollevata nel corso del processo penale sulla vicenda delle cosiddette “escort” presentate nel 2008-2009 all’allora premier Silvio Berlusconi dall’imprenditore Giampaolo Tarentini. La Corte d’Appello di Bari aveva sostenuto che l’attuale realtà sociale è ben diversa da quella dell’epoca in cui le norme incriminatrici furono introdotte: accanto alla prostituzione “coattiva” e a quella per “bisogno”, oggi sussisterebbe una prostituzione “libera e volontaria”, qual è quella delle “escort” (dovendo intendere per “escort” l’accompagnatrice retribuita, disponibile anche a prestazioni sessuali). Tale scelta costituirebbe espressione della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall’art.2 della Costituzione: libertà che verrebbe lesa dalla punibilità di terzi che si limitino a mettere in contatto “l’escort” con i clienti o ad agevolare la sua attività. Al contrario, la Corte costituzionale ha delineato che l’art.2 della Costituzione, nel riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uomo”, si pone in stretta connessione con il successivo art.3, secondo comma, che al fine di rendere effettivo questi diritti, impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali per il “pieno sviluppo della persona umana”. I diritti di libertà, tra i quali rientra anche la libertà sessuale, sono riconosciuti dalla Costituzione in relazione alla tutela e allo sviluppo del valore della persona umana.  La prostituzione, però, rappresenta solo una particolare forma di attività economica. In tal contesto, la sessualità è considerata una “prestazione di servizio” avente il fine di conseguire un profitto.  La Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Questi principi, pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione ed hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi di rango costituzionale. Uno di questi principi è indubbiamente la Dignità Umana. Essa è da considerare come un concetto che discende dal principio personalista per il quale l’individuo è il centro dell’organizzazione sociale e politica, titolare di diritti anteriori allo Stato. L’essenza della dignità si concretizza nel fatto che l’essere umano merita assoluto rispetto di per sé. Quello della dignità umana è un valore supremo che non conosce distinzioni e graduazioni di status personali; la dignità si propone come valore autonomo da non confondere e da non assimilare rispetto a quello, pure fondamentale, della libertà.

Il valore della dignità umana riassume, tutti gli altri valori contenuti nella Costituzione. La dignità esprime la saldatura tra eguaglianza, libertà e solidarietà oltre che cogliere il legame tra i diritti fondamentali, sottolineandone l’universalità, l’indivisibilità e l’effettività. Il bene giuridico tutelato va individuato, perciò, non nella tutela della libertà di autodeterminazione sessuale o nel valore paternalistico della pubblica moralità, ma nel rispetto del principio della dignità della persona nella sua dimensione sessuale declinata in senso oggettivo, ossia come principio che si impone a prescindere dalla volta e dalle condizioni del singolo individuo, e che va considerato alla stregua di un valore inderogabile da preservare.

Nella sentenza in esame, la Corte ha sottolineato la necessità di non limitarsi ad una concezione assoluta, fredda e tirannica dell’autodeterminazione, ma di riconoscere il suo carattere “fluido” condizionabile da molteplici fattori (economici, familiari, affettivi, sociali…) che vanno a ridurre il ventaglio delle sue opzioni esistenziali. La Corte costituzionale non ha neppure ritenuto che venga ad essere violata la libertà di iniziativa economica privata per il fatto di impedire la collaborazione di terzi all’esercizio della prostituzione in modo organizzato e imprenditoriale. Tale libertà è protetta dall’art.41 della Costituzione solo in quanto non comprometta valori preminenti, quali la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

La Corte giustifica così la scelta del legislatore italiano di inibire, attraverso le norme oggetto di impugnazione, la possibilità che l’esercizio della prostituzione formi oggetto di attività imprenditoriale per superare l’obiezione secondo la quale tali previsioni finiscono col vietare ogni cooperazione anche con quelle persone che si prostituiscono volontariamente

Il fatto che il legislatore individui nella persona che si prostituisce il soggetto debole del rapporto spiega, la scelta di non punirla, a differenza di quanto avviene per i terzi che si intromettono nella sua attività. La Corte – a sostegno del fatto che l’offerta di sesso a pagamento non può essere concepita quale espressione di un diritto costituzionalmente tutelato – sottolinea come il patto avente ad oggetto lo scambio tra prestazioni sessuali e utilità economica sia considerato tradizionalmente un contratto nullo per illeceità della causa in quanto contrario alle buone maniere determinando, quale unico effetto giuridicamente rilevante, la soluti retentio: la persona che si prostituisce ha cioè il diritto a trattenere  le somme ricevute dal cliente anche se, di contro, non può agire giudizialmente nel caso di mancato pagamento spontaneo.

Per la Corte d’Appello di Bari, le norme incriminatrici sarebbero in contrasto sia con il principio di offensività (dal momento che il bene protetto non sarebbe più la morale pubblica o il buon costume ma la libera autodeterminazione della persona, le condotte sarebbero produttive di un vantaggio per lo stesso interesse tutelato) sia con i principi di tassatività e determinatezza (dal momento che la formula “chiunque, in qualsiasi modo favorisca…” risulterebbe eccessivamente generica). La Consulta ha invece escluso la violazione del principio di offensività: “l’individuazione dei fatti punibili è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel limite della non manifesta irragionevolezza, poiché implica valutazioni politiche”. Resta comunque ferma, rispetto alla disciplina vigente, l’operatività del principio di offensività “in concreto”, che impone al giudice di escludere il reato quando la condotta risulti concretamente priva di ogni attitudine lesiva.   Il concetto di offensività oggi è comunemente accolto in un’accezione “relazionale”, poiché ogni tentativo di sua definizione implica il collegamento con un’altra entità, rappresentata dal bene giuridico.

Al contempo, la Corte ha anche negato che la norma incriminatrice del favoreggiamento della prostituzione risulti in contrasto con i principi di determinatezza e tassatività sulla base del fatto che l’eventuale esistenza di contrasti sulla rilevanza penale di determinate marginali ipotesi di favoreggiamento rientra nella fisiologia dell’interpretazione giurisprudenziale.

12.1 Post sentenza: alcune osservazioni

La Consulta ha finito così di disattendere le aspettative del garantismo.  Da un lato, la Corte ha mostrato un chiaro autocontrollo, mosso anche dalla preoccupazione per il presunto vuoto di tutela che si sarebbe generato per l’effetto di una pronuncia caducatoria; dall’altro lato, è evidente però che la sentenza non potrà in alcun modo consentire il superamento dei dubbi che ruotano da sempre in ordine a tali fattispecie, tanto in relazione al profilo dell’offensività, quanto alla linea di demarcazione tra lecito e illecito.

La chiosa con la quale la Consulta ha spronato una verifica in concreto da parte del giudice ordinario dell’offensività delle condotte di reclutamento e favoreggiamento potrebbe addirittura finire con l’alimentare maggiormente l’incertezza del diritto. Sul fronte del legislatore continuano ad avvicendarsi in Parlamento numerosi progetti di legge per la riforma della disciplina della prostituzione, tra i quali quello presentato dalla Lega il 7 febbraio 2019, che tuttavia non contiene previsioni relative alle fattispecie di reclutamento e favoreggiamento se non, per l’ipotesi di ausilio reciproco tra soggetti esercenti la prostituzione.

13. Profili conclusivi

Indipendentemente da valutazioni di ordine morale o da considerazioni di sul ruolo della donna nella realtà attuale, ciò che appare realmente degradante e contrario a qualsiasi istituto inerente all’essere umano – sia esso diritto fondamentale, clausola generale o accordo commerciale – non è intrinseco alla prostituzione stessa, ma è esito delle condizioni in cui questa è esercitata.  Analogamente la prostituta rimane una figura marchiata poiché, nonostante il lento processo di emancipazione e di “costituzionalizzazione” femminile, rimane una cultura sociale fondata sul binomio donna onesta – donna di malaffare, come dimostra lo stesso linguaggio corrente, il quale spesso ricorre a termini dispregiativi nei confronti della seconda, operando come uno strumento di controllo sociale.


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Dott.ssa Luana Leo

La dottoressa Luana Leo è dottoranda di ricerca in "Teoria generale del processo" presso l'Università LUM Jean Monnet. È cultrice di Diritto pubblico generale e Diritto costituzionale nell'Università del Salento. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il medesimo ateneo discutendo una tesi in Diritto Processuale Civile dal titolo ”Famiglie al collasso: nuovi approcci alla gestione della crisi coniugale”. È co-autrice dell'opera "Il Presidente di tutti". Ha compiuto un percorso di perfezionamento in Diritto costituzionale presso l´Università di Firenze. Ha preso parte al Congresso annuale DPCE con una relazione intitolata ”La scalata delle ordinanze sindacali ”. Ha presentato una relazione intitolata ”La crisi del costituzionalismo italiano. Verso il tramonto?” al Global Summit ”The International Forum on the Future of Constitutionalism”. È stata borsista del Corso di Alta Formazione in Diritto costituzionale 2020 (“Tutela dell’ambiente: diritti e politiche”) presso l´Università del Piemonte Orientale. È autore di molteplici pubblicazioni sulle più importanti riviste scientifiche in materia. Si occupa principalmente di tematiche legate alla sfera familiare, ai diritti fondamentali, alle dinamiche istituzionali, al meretricio, alla figura della donna e dello straniero.

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