La lotta contro il terrore: le novità introdotte dalla L.153/2016

La lotta contro il terrore: le novità introdotte dalla L.153/2016

Come è noto, il nostro ordinamento penale affonda le sue radici sui principi, tra gli altri, di offensività e materialità, i cui fondamenti costituzionali sono rinvenibili negli artt. 13, 21, 25 commi 2 e 3 e nell’art. 27 della Carta Fondamentale. Sono infatti ritenute riprovevoli, in generale, quelle condotte empiricamente percepibili (principio di materialità), che ledono un bene giuridico rilevante (principio di offensività). Tuttavia, non sempre è opportuno attendere l’offesa dell’interesse ma, in un’ottica preventiva, è preferibile anticipare la soglia di punibilità ad un momento ancora anteriore. È in quest’ambito che si collocano i reati di pericolo i quali, proprio in virtù della (apparente) deroga ai principi in questione, hanno sempre destato un gran dibattito. Al di là delle dispute sorte in dottrina circa l’autenticità di questa categoria di reati, è opportuno verificare lo stato dell’arte rispetto ai recenti interventi normativi che hanno interessato il fenomeno del terrorismo, purtroppo argomento all’ordine del giorno, anch’esso rispondente alla medesima esigenza di prevenzione e di anticipazione della soglia di punibilità.

Sempre più frequente, infatti, è stata la normativa emergenziale che ha cercato di arrestare, o quantomeno ridurre,  il fenomeno, spesso apponendo toppe troppo sbrigative. Questa superficialità è facilmente evincibile sol se si consideri che, a distanza di pochissimi mesi, il Legislatore è intervenuto nuovamente attraverso l’introduzione di ulteriori fattispecie penalmente rilevanti. La legge del 28 luglio n. 153/2016, infatti,  ha introdotto, a seguito dei continui e spregevoli eventi di cronaca, ulteriori reati.

L’ art. 270-quinquies.1 cp, rubricato “Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo” dispone che “Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni”.

Si evince, immediatamente, l’intento preventivo del Legislatore, volto a colpire condotte che si manifestano cronologicamente prima dei fatti (già) penalmente rilevanti, ex art. 270 sexies cp. Si vuole a tutti i costi creare una cintura protettiva contro il fenomeno terroristico, ritenendo sufficiente le condotte di raccolta, erogazione e messa a disposizione di beni o denaro per il compimento di condotte con finalità terroristiche, a prescindere se queste ultime vengano o meno realizzate. Tuttavia, onde sconfinare in una condotta penalmente rilevante ma priva di ogni sintomo di offensività, è opportuno precisare che se da un lato non sarà necessario verificare che la condotta con finalità di terrorismo sia concretamente realizzata, non dovrà di certo mancare l’accertamento circa la finalità di destinazione  della raccolta, erogazione o messa a disposizione di quegli stessi beni o some di danaro.

Ancora, con il chiaro intento di colmare possibili vuoti di tutela, l’art. art. 270-quinquies.2 cp, rubricato “Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro” prevede che “chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000”.

Infine, l’art. 280-ter cp, rubricato “Atti di terrorismo nucleare”, in maniera piuttosto dettagliata sancisce che “è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”.


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