La malversazione come reato presupposto dell’antiriciclaggio

La malversazione come reato presupposto dell’antiriciclaggio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 331/2021, ha statuito che anche il reato di malversazione possa essere considerato come reato presupposto del reato di autoriciclaggio.

Al fine di comprendere meglio la decisione della Corte, si rende necessario analizzare le fattispecie criminose della malversazione e dell’autoriciclaggio.

La malversazione. Il reato di malversazione, disciplinata dall’art. 316 bis c.p., si configura nel momento in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ricevuto dei finanziamenti dallo Stato, dalla Comunità europea o da altri enti, utilizza gli stessi finanziamenti per un fine differente da quello cui lo stesso contributo era destinato, ossia realizzazione di opere o svolgimento di attività di pubblico interesse.

Trattasi di reato comune in quanto può essere posto in essere da chiunque mentre il soggetto passivo è lo Stato, la Comunità Europea o comunque l’ente che ha erogato il finanziamento.

Per quanto riguarda la condotta, il reato di malversazione richiede due elementi: ossia un presupposto e una condotta. Il presupposto è da ricercarsi nell’erogazione di contributo destinato alla realizzazione di finalità d’interesse pubblico mentre la condotta è da ricercarsi nella destinazione ossia nella volontà del soggetto di utilizzare il contributo per un fine differente da quello previsto.

L’elemento soggettivo è il dolo generico, inteso come coscienza e volontà da parte del soggetto di voler utilizzare i finanziamenti pubblici per un fine differente da quello previsto.

L’autoriciclaggio. L’autoriciclaggio, disciplinato dall’art. 648 ter 1 c.p., punisce “chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa” .

Trattasi di reato proprio in quanto può essere commesso da soggetto che abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo.

L’elemento soggettivo è il dolo generico consistente nella coscienza e volontà di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie o speculative, i proventi provenienti dalla commissione di un delitto non colposo precedentemente posto in essere.

Le condotte incriminate sono tre e precisamente l’impiego, la sostituzione o il trasferimento di denaro nonché tutte quelle condotte che appaiono idonee a impedire l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro.

La vicenda. Nel caso di specie, il reato di malversazione posto in essere aveva procurato un profitto illecito di 16 milioni di euro e la maggior parte di questo profitto era stata impiegata in attività speculative.

In modo particolare, la Società Alfa aveva ottenuto un contratto di finanziamento agevolato che avrebbe dovuto essere utilizzato per la riqualificazione di un polo industriale. Tuttavia, il suddetto finanziamento era stato utilizzato per un fine diverso da quello previsto, distribuita su diversi conti bancari e successivamente “occultata” attraverso diverse operazioni.

La decisione della Corte. La Corte di Cassazione nel delineare la malversazione come reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, ha statuito che il reato di malversazione si può realizzare o anche mediante una semplice  condotta omissiva, che si concretizza nel momento in cui il finanziamento viene ricevuto ma non utilizzato  oppure mediante una omissione più una condotta attiva consistente in una condotta distrattiva.

I giudici di legittimità hanno osservato che il reato si potrà realizzare anche nel momento in cui i finanziamenti erogati vengono utilizzati per proprio o altri profitto oppure vengono utilizzate per una finalità diversa da quella prevista dal finanziamento pubblico.

Qualora il contributo dovesse essere erogato in più fasi, il reato si realizza già con la prima omissione e si perfeziona con l’ultima mancata destinazione della rata alla finalità d’interesse pubblico.


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