La mediazione anche in appello

La mediazione anche in appello

Anche in appello il giudice può disporre la mediazione. A prescindere dall’obbligatorietà o meno della mediazione ante causam o dalla vigenza o meno della norma che prevede tale potere prima dell’ introduzione della specifica lite. Per cui anche la Corte di appello può ordinare la mediazione, disponendo che le parti debbano comparire personalmente dinanzi al mediatore designato.

È quanto affermato dalla Corte di appello di Milano, Prima sezione civile, con l’ordinanza del 22 marzo 2016, che apre la strada alla mediazione iussu iudicis.

Seguendo il precedente della Corte di appello di Firenze del 2015, i giudici stanno applicando la riforma del 2013 che ha trasformato l’invito del giudice a mediare in un corrispondente potere.

La Corte milanese ha rilevato come la norma che prevede tale facoltà anche in grado di appello “intende incentivare strumenti di risoluzione delle controversie preposti a facilitare l’accesso alla giustizia con l’assistenza di un mediatore qualificato al fine di promuovere una stabile composizione amichevole delle controversie e di ridurre i costi del contenzioso civile“.

Peraltro, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sussistano ostacoli all’esercizio di detto potere giudiziale in relazione ad una vicenda commerciale relativa alla cessione di crediti, “non apparendo sussistere significativi squilibri d’ interesse tra le parti o particolari esigenze di ottenere un’interpretazione autorevole della legge o un precedente vincolante“.

Con l’ordinanza in esame, i giudici d’appello hanno preliminarmente ricostruito la vicenda, per consentire al mediatore di percepire i punti forti e quelli deboli della sentenza di primo grado. La possibilità di mediare la lite viene valutata alla prima udienza di trattazione, dedicata anche alla discussione delle istanze di sospensione, inammissibilità e di prove.

Sembra che la Corte abbia ritenuto di disporre la mediazione solo per quelle liti “non filtrabili” anche se nei casi ove vi sia l’istanza di sospensione dell’ esecutività della sentenza gravata, la decisione su di essa precede sempre l’ eventuale invio in mediazione.


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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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