La messa alla prova nel processo minorile

La messa alla prova nel processo minorile

Nel processo penale minorile il principio cardine che orienta tutte le scelte legislative è quello della tutela del minore, tutela realizzata soprattutto grazie alla rapida fuoriuscita del minore stesso dal circuito penale.

Il regime della giustizia penale minorile è caratterizzato, infatti, dal dovere di protezione del minore, dall’obbligo per lo Stato di predisporre istituti necessari a tale scopo e dalla diversità del minore rispetto all’adulto.

Il tema principale della questione minorile, ossia il trattamento del minore autore di reato, è sempre stato oggetto di interventi legislativi ed ha mostrato sempre più uno sfavore per l’applicazione della pena detentiva.

Il modello del “nostro” processo minorile può, infatti, essere definito “promozionale” o anche rieducativo-trattamentale” proprio perché pone al centro l’interesse al recupero dell’imputato.

L’esigenza di recuperare il minore è ben visibile nell’istituto della messa alla prova che rientra nell’alveo di quegli strumenti che consentono una definizione anticipata del processo penale a carico di un minore senza che venga emessa, nei suoi confronti, alcuna sentenza di condanna.

La messa alla prova è, infatti, un istituto di probation processuale che comporta un rinvio della pronuncia nel merito: il processo viene sospeso e, nel periodo di sospensione, il minore viene affidato ai servizi sociali. Si tratta di una delle maggiori espressioni di civiltà giuridica in campo minorile, in quanto consente di contemperare l’esigenza del rispetto della personalità del minore con quella di difesa della collettività.

Di fronte a soggetti in via di sviluppo, il legislatore ha dedicato la massima attenzione all’esame della personalità del minorenne.

La necessità che è stata avvertita, infatti, è quella di comprendere se l’atto compiuto rispecchi un modo di essere costante ed abituale del soggetto o se sia piuttosto da inquadrare nell’ambito di una condotta meramente occasionale.

Tutto ciò discende dalla presa di coscienza che precipitare subito il minore nella problematicità del rito penale potrebbe causare danni irreversibili su individui ancora fragili.

L’istituto della messa alla prova per i minorenni è stato introdotto con il D.P.R. 448/88Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di minorenni” che, all’articolo 28 stabilisce che: il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e’ sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e’ prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore. La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte”.

La messa alla prova viene, quindi, disposta nel corso del processo, prevalentemente in udienza preliminare. E’ una misura che precede la sentenza di condanna e permette, da un lato, di estinguere il reato nel caso in cui l’esito sia positivo rispettando, così, la prescrizione contenuta nell’ art. 27 Cost. secondo cui il carcere deve intendersi come extrema ratio e, dall’altro, di occuparsi del minore-reo affinché comprenda il proprio gesto, realizzando così un’efficace prevenzione.

È sufficiente, per l’applicazione del periodo di prova, che il giudice, sulla base degli atti processuali disponibili, si sia formato un convincimento in merito alla responsabilità penale del minore imputato. Egli ha, così, la facoltà di disporre la sospensione del processo, sentite le parti, quando ritiene di dovere valutare la personalità del minorenne all’esito della messa alla prova, delegando ai Servizi minorili i compiti di osservazione, trattamento e supporto.

In questo modo la valutazione del minorenne avverrà in una sede più adatta, al di fuori del processo, che il più delle volte non offre spazi per un esame della personalità, e ad opera dei Servizi minorili che sono gli organi più adatti a condurre questo esame.

La decisione processuale di concedere la messa alla prova, al di là degli aspetti formali e processuali, è quindi preceduta da una serie di tappe che spesso non vengono evidenziate, e che risultano difficilmente documentabili, ma che influenzano in maniera significativa sia la nascita e la proposta di messa alla prova, sia l’avvio del progetto e il percorso da esso previsto. 

Il progetto di messa alla prova è un programma di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia in collaborazione con i servizi socio – assistenziali degli enti locali e deve prevedere, tra l’altro, le modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, degli impegni specifici che il minore dovrà assumere, le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale e quelle di attuazione, eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

Sull’attività svolta durante il progetto di messa alla prova e sull’evoluzione del caso i servizi minorili hanno il compito di informare il giudice periodicamente proponendo, se necessario, modifiche al progetto, abbreviazione del periodo o, nel caso di ripetute e gravi violazioni, la revoca.

Alla conclusione del periodo di prova sono possibili due esiti: o si considera superata la prova ed il reato è dichiarato estinto o non si considera superata la prova e trovano applicazione gli articoli 32 e 33 del DPR 448/88 relativi alle forme dell’udienza preliminare e dell’udienza dibattimentale.

Il legislatore non ha definito in maniera certa i parametri di valutazione dell’esito della prova ma, affinché questa possa considerarsi superata, è necessario, a norma dell’articolo 29 del DPR 448/88, valutare il comportamento del minore nell’espletamento della stessa, nonché l’evoluzione della sua personalità e l’impegno dimostrato nello svolgimento del progetto. L’articolo 29 del DPR rubricato “Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova”, sancisce che “ Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33”. Al fine dell’estinzione del reato non è sufficiente la sola formale osservanza del progetto – sebbene ciò costituisca l’unico dato oggettivo sul quale fondare il giudizio – così come non è dovuta la completa emenda dell’imputato – essendo sufficiente una condotta meritevole e una apprezzabile evoluzione della sua personalità. 

Il buon esito della prova, dunque, non è scontato.

Può accadere, infatti, che la prova si traduca in un fallimento. Con il richiamo all’articolo 32 del DPR 448/88, contenuto nell’ articolo 29 dello stesso decreto, si fa riferimento all’ipotesi in cui la prova sia stata disposta durante l’udienza preliminare: l’esito negativo della prova determina la ripresa del procedimento nella fase in cui è stato interrotto, con la conseguenza di rendere utilizzabili i rimedi ordinari connessi allo svolgimento del primo stato processuale.

L’articolo 33, invece, trova applicazione quando la messa alla prova è stata disposta nel corso dell’udienza dibattimentale e ha dato esito negativo. In questo caso l’esito sarà quello ordinario di qualsiasi processo minorile.

Quanto all’applicabilità dell’istituto, la messa alla prova è svincolata dalla tipologia del reato commesso e, pertanto, la stessa può essere disposta anche nell’ambito di procedimenti per omicidio, per violenza sessuale o per altri tra i più gravi reati previsti dall’ordinamento penale. Nel dettato normativo non è contenuta alcuna preclusione a riguardo e, quindi, l’istituto risulta potenzialmente applicabile in relazione a tutti i reati.

La gravità dell’imputazione incide solamente sulla durata della messa alla prova: il processo viene infatti sospeso per un periodo non superiore a tre anni, quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi per un periodo non superiore ad un anno.

Non sono considerati ostativi all’applicazione dell’istituto neppure eventuali precedenti condanne, il perdono giudiziale già ottenuto in relazione ad un altro illecito o l’insuccesso di una precedente prova.

Tutto ciò non solo conferma l’ampio raggio di applicazione della messa alla prova, ma fa comprendere come la valutazione del giudice sia incentrata sulla personalità in evoluzione del minore, ove i fatti pregressi non hanno alcuna relazione diretta con l’oggetto dell’analisi, che è costituito dall’individuo e dalla sua attitudine al cambiamento.

Ciò che emerge, dunque, dall’analisi fin ora svolta, è che il minore, dal momento in cui fa il suo ingresso nel circuito penale e fino alla sua fuoriuscita, è assistito non solo da organi giudiziari, quali il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria o il magistrato di sorveglianza, ma anche da organi di carattere assistenziale e psicologico come i Servizi Minorili dell’amministrazione della giustizia.

È la stretta collaborazione fra organi assistenziali e giudiziari che favorisce il buon esito dei progetti.

Il beneficio della sospensione del processo con messa alla prova, beneficio rimesso al potere discrezionale del giudice e consentito solo nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore, ha quindi una vera funzione di recupero sociale e di rieducazione, consistente nella realizzazione di un percorso di rilevanza sociale da parte del minore – autore del reato – che non è più soggetto passivo destinatario di una sanzione statale, ma diventa soggetto attivo cui è chiesto di rimediare agli errori commessi ed ai danni procurati attraverso la sua condotta criminosa.


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