La normativa antincendio per i garage nei condomini

La normativa antincendio per i garage nei condomini

Sommario: Premessa. Il CPI – Certificato Prevenzione incendi – 1. La normativa antincendio nei condomini – 2. Obbligo antincendio del garage condominiale – 3. Validità CPI nelle norme antincendio autorimesse – 4. Adeguamento antincendio delle autorimesse esistenti – 5. Obblighi dell’Amministratore per il CPI nel condominio – 6. Rinnovo periodico del CPI – 7. Proroga delle scadenze per emergenza Covid-19 – 8. Trasferimento garage e box auto – 9. La nuova RTV – Regola Tecnica Verticale. Adeguamento delle autorimesse alla RTV – DM 15.05.2020

 

Premessa. Il CPI – Certificato Prevenzione Incendi

Il CPI è l’acronimo che sta ad indicare il certificato di  prevenzione incendio. E’ un documento che viene redatto da un tecnico abilitato o dai vigli del Fuoco, e  attesta che  un determinato luogo rispetti la normativa vigente riguardante la prevenzione incendi. Il decreto autorimesse del 1 agosto 2011 ha introdotto, al punto 75, tra le attività che sono soggette al rilascio del CPI, anche le autorimesse pubbliche e private o i parcheggi multipiano che abbiano una superficie superiore a 300 mq.

Queste vengono inoltre divise in tre categorie, A, B, C.

Nella prima vengono inglobate quelle fino a 1000 mq, nella seconda le autorimesse tra 1000 mq e 3000 mq, infine nell’ultima categoria quelle superiori a 3000 mq. La differenziazione di categoria implica una installazione di strutture antincendio ben definite. Per esempio, nel caso delle autorimesse fino a 300 mq si richiederà una tipologia di porte antincendio di spessore inferiore a quelle della categoria successiva.

Nel nostro ordinamento sono presenti diversi riferimenti normativi all’installazione, al controllo e alla manutenzione degli impianti antincendio in condominio, come in altre tipologie di edifici. La normativa sugli impianti antincendio è varia e sparsa in diversi decreti.

La finalità della normativa è comunque duplice: da una parte serve a contrastare l’eventuale innesco e propagazione di un incendio e dall’altra serve a rendere più sicuri gli ambienti in caso si verifichi effettivamente un incendio e più agevoli le operazioni di evacuazione.

1. La normativa antincendio nei condomini

Per quanto riguarda i condomini, l’applicazione della normativa non è sempre facile e lineare in quanto non esiste una sola fonte. I principali riferimenti normativi che disciplinano come e quando è obbligatorio installare un sistema antincendio sono i seguenti: – D.LGS 81/2008; – DM 16/02/1982; – D.P.R. 37/1998; – D.LGS 139/2006; – D.M. 30/11/1983; – D.P.R. 151/11.

Una  prima discriminante per l’applicazione o meno della normativa antincendio in condominio, che si ricava da questi testi normativi, è l’altezza dell’edificio: tutte le norme si applicano infatti solo per edifici con altezza di almeno 12 metri. Questa misurazione viene fatta calcolando la distanza dal piano terra all’apertura più alta.

Occorre notare che la responsabilità dell’amministratore non coinvolge anche le eventuali attività commerciali o produttive presenti nel condominio e che possono essere collegate all’attività dell’amministratore. Rimane quindi il riferimento generale al D.L. 220/2012 in cui sono disciplinati gli obblighi dell’amministratore per la conservazione e manutenzione delle sole parti comuni del condominio. [1]

2. Obbligo antincendio del garage condominiale

Ai sensi delle norme elencate, esistono poi alcuni elementi comuni del condominio, che fanno scattare l’obbligo di CPI, certificato prevenzione incendi.

Infatti, la richiesta del certificato prevenzione incendi va inoltrata solo nel caso in cui il condominio presenti, nelle sue aree comuni, attività che ricadono nelle definizioni di cui al DM 16/02/1982 e DPR 37/1998. Il DM 16/02/1982 identifica le attività per le quali si rende obbligatorio il controllo della presenza dei sistemi antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Per i condomini l’obbligo del CPI scatta nel caso in cui siano presenti locali quali: autorimesse pubbliche o private; ricovero natanti; ricovero aeromobili; vani ascensori; vani montacarichi; impianti centralizzati per la produzione di calore.

In tali casi vanno predisposti sistemi ed impianti antincendio per il garage condominiale.

3. Validità CPI nelle norme antincendio autorimesse

La normativa specifica per le autorimesse oltre a seguire, come visto il DM 16/02/1982 e il DPR 37/1998 in linea generale e nello specifico il DM 01/02/1986  e il DM 22/11/2002, può adeguarsi al più recente decreto del 21/02/2017 e deve seguire il DPR 151/2011. La nuova normativa, entrata in vigore già dal 3 aprile 2017, riprende la definizione di autorimessa già presente nella precedente disciplina sul tema. Viene, dunque, considerata   autorimessa “un’area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli”.

E’ quindi evidente che nel caso in cui un condominio disponga di un garage coperto occorre che vi siano un impianto antincendio e un certificato prevenzione incendi che ha validità sei anni.

Se nel condominio è presente un garage, un autorimessa insieme ad altri impianti per i quali è necessario il CPI, la validità del CPI si dimezza e passa a tre anni.

Come per l’altezza degli edifici, esiste un limite minimo di superficie per cui gli impianti, e il CPI, sono obbligatori: 300mq. Con box, o autorimesse, di queste dimensioni o superiori, occorre siano presenti tutta una serie di sistemi per prevenire gli incendi e la loro propagazione e per assicurare, allo stesso tempo, la tempestiva e sicura evacuazione delle eventuali persone presenti.

4. Adeguamento antincendio delle autorimesse esistenti

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 è stato reso obbligatorio l’adeguamento alle nuove norme per la prevenzione antincendio di tutte le autorimesse esistenti e aventi superficie superiore a 300 mq. Le operazioni di adeguamento vanno fatte in ogni caso, sia che siano presenti già alcuni sistemi sia nel caso di autorimessa che ne sia del tutto priva. Nello specifico l’autorimessa deve essere dotata di: estintori portatili approvati per fuochi di classe A-B-C e con capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 B; impianti sprinkler alimentati ad acqua/schiuma.

Occorre, inoltre, che l’autorimessa sia realizzata con materiali non combustibili di tipo R90, con porte di comunicazione classificate almeno REI 120 con auto chiusura. Vanno inoltre calcolate della adeguate vie di fuga e, nel caso in cui l’autorimessa non sia raggiungibile tramite l’ascensore questo deve essere dotato di opportuno generatore elettrico di emergenza che sostenga tutti i sistemi antincendio in caso di distacco della rete elettrica. [2]

5. Obblighi dell’Amministratore per il CPI nel condominio

Il D.LGS 139/2006 stabilisce l’obbligo per chi è responsabile di un edificio, cioè dell’amministratore nel caso di un condominio, di ottenere il certificato prevenzione incendi. [3]

La richiesta per ottenere il certificato va inoltrata ai Vigili del Fuoco che provvederanno a vagliare la documentazione inviata che, nello specifico, deve comporsi di tutta la documentazione progettuale e informativa relativa agli impianti, attivi o passivi, installati nel condominio.

La procedura, una volta ottenuto il parere favorevole, prosegue con un  sopralluogo, durante il quale viene verificata l’effettiva presenza degli impianti inseriti ed indicati nella documentazione.

Alla documentazione va affiancata anche la dichiarazione delle ditte e dei professionisti che hanno provveduto ad eseguire i lavori e a fornire i materiali.

A partire dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 l’Amministratore è tenuto a presentare una segnalazione certificata di inizio attività. Tale segnalazione, detta anche SCIA antincendio, ha sostituito il Certificato prevenzione incendi (CPI) precedente. Le suddette segnalazioni devono essere redatte da tecnici  abilitati e da professionisti antincendio certificati. A questa si lega il Rinnovo periodico della Conformità Antincendio, da produrre generalmente ogni cinque anni a partire dalla presentazione della SCIA. E’, altresì, possibile che un impianto non possieda un CPI ma che i Vigili del Fuoco abbiano rilasciato un temporaneo nulla osta provvisorio (NOP).

6. Rinnovo periodico del CPI

Il rinnovo periodico della certificazione si ottiene  inviando una dichiarazione ai Vigili del Fuoco di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio.

7. Proroga delle scadenze per emergenza Covid-19

In via del tutto eccezionale ed in conseguenza della emergenza pandemica si precisa che i certificati che avevano una scadenza al 31.01.2020 hanno potuto fruire di una proroga di novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza.

8. Trasferimento garage e box auto

Vale la pena di sottolineare che nelle ipotesi di trasferimento della proprietà la Scia antincendio rappresenta un documento di cui il dante causa deve essere in possesso e che quindi è bene avere, previa richiesta all’amministratore di condominio,  in quanto richiesto sia dalla agenzie immobiliari sia in sede di stipula notarile. Come noto, infatti, la L. 246/2005 prevede la possibilità di trasferire il parcheggio privato separatamente dalla unità immobiliare e a seconda delle dimensioni tutti i garage per auto devono rispondere ad una specifica normativa antincendio per box condominiali, per box singoli o doppi.(3)

9. La nuova RTV – Regola Tecnica Verticale. Adeguamento delle autorimesse alla RTV – DM 15.05.2020

In data 19.11.2020 è entrato in vigore il D.M. 15.05.2020 che contiene la nuova RTV – regola tecnica verticale per i garage sopra i 300 mq che sostituisce il capitolo V.6 – Autorimesse della sez. V dell’art. 1 DM 03/08/2015.

Alla data di entrata in vigore della nuova norma le autorimesse con una superficie lorda superiore a 300 mq dovranno essere progettate e adeguate alla RTV sulla prevenzione incendi. Non si dovranno pertanto più applicare : il DM 1/02/1986 e il DM 22/11/2002. [4]

Non sarà necessario adeguare la autorimesse esistenti che siano già in regola con uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 o 7 del DPR 151/2011 o che siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Il provvedimento dà la definizione di autorimessa e di superficie lorda utile dell’autorimessa; inoltre, classifica le autorimesse in relazione a: caratteristiche prevalenti degli occupanti; superficie lorda; quota di tutti i piani. Tra i garage coinvolti dalla norma anche quelli condominiali. Spiega anche come effettuare la valutazione del rischio e adottare le strategie antincendio. In più, definisce la classe di resistenza al fuoco delle strutture, il tipo di compartimentazione e il modo in cui gestire l’esodo.

Infine, la norma fornisce indicazioni sul controllo dei fumi e del calore  e sugli impianti tecnologici di rilevazione e di allarme.

 

 

 

 

 


Fonti:
[1] Normativa antincendio autorimesse e garage www.corsoantincendio.org 15.04.2019
[2] Antincendio e le nuove regole per le autorimesse – www.ambientesicurezzaweb.it 09.03.2017
[3] Garage per privati e box auto – la normativa vigente  – www.homify.it – Sabrina De Prisco 8.12.2020
[4] Prevenzione incendi, ecco la nuova norma per le autorimesse – www.edilportale.it  – Alessandra Marra 26.05.2020

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