La nozione di privata dimora al vaglio delle Sezioni Unite: i criteri di individuazione

La nozione di privata dimora al vaglio delle Sezioni Unite: i criteri di individuazione

La nozione di privata dimora nella giurisprudenza di legittimità quanto di merito ha più volte interessato il dibattito giuridico.

Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha tracciato i confini della nozione, laddove si parli di luoghi di non esclusiva disposizione, quali quelli di lavoro e collegati alla propria dimora familiare.

Le Sezioni Unite infatti, con la sentenza n 31345/17, hanno delimitato l’area della privata dimora ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis c.p.

La Corte, preliminarmente, ha tracciato i contorni della privata dimora agganciandola alla Costituzione e a facendo sapiente utilizzo del parametro della ragionevolezza. In particolare, il Supremo Consenso ha ritenuto che la nozione di privata dimora sia consapevolmente usata dal Legislatore per circoscrivere luoghi che presentano determinate caratteristiche: la stabilità, l’attualità e non occasionalità della permanenza.

I giudici hanno, invero, segnalato sul punto la presenza di due orientamenti piuttosto consolidati: il primo orientamento più ristretto, che afferma che esulano da tale concetto i luoghi che consentano l’accesso al pubblico senza alcun consenso del titolare; l’altro orientamento più ampio e che fino ad oggi ha trovato consenso, invece, ritiene che la privata dimora sia tale da ricomprendere ogni luogo in cui la persona si trattenga anche in modo transitorio e contingente per svolgere atti di vita privata compresa attività di lavoro, con l’astratta possibilità di precluderne l’accesso al pubblico mediante l’impiego di meccanismi di sbarramento.

La Corte di legittimità, pur ritenendo corretto l’orientamento maggioritario, contestualmente ne ha corretto le distorsioni interpretative. Dapprima, ha sottolineato come la nozione di privata dimora sia stata correttamente intesa dal consolidato orientamento giurisprudenziale, ma tale interpretazione non deve spingersi oltre la lettera della norma.

Deve, quindi, escludersi che in tale nozione possano rientrare luoghi in cui una persona pur non risiedendo in modo stabile, attualmente vi abita e vi permane.

Pertanto, mediante un’interpretazione letterale e sistematica della norma, confortata dai principi delle sentenze costituzionali (tra tutte, sentenza Prisco), si è affermato che il luogo destinato a diventare “privata dimora” deve avere le seguenti caratteristiche: utilizzo per manifestazioni della vita privata; durata apprezzabile del “rapporto” tra persona che vi decide di stabilirsi e luogo prescelto; la non accessibilità da parti dei terzi.

Alla luce di tali considerazioni vanno espunti quali luoghi di privata dimora tutti i luoghi ove è in re ipsa esclusa la riservatezza a prescindere dalla loro destinazione.


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