La nuova formulazione dell’articolo 2475 c.c.

La nuova formulazione dell’articolo 2475 c.c.

La nuova formulazione dell’articolo 2475 c.c., operata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019 in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, numero 155 – e meglio conosciuto come “Il codice della crisi e della insolvenza” – prevede che:

“La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086,seconda comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale“.

Tale articolo ha suscitato notevoli perplessità e sono diverse le interpretazioni che di esso sono state date. Le difficoltà sul punto nascono dalla presenza, all’interno del codice civile, dei seguenti articoli:

– 2468 comma 3: “Resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili”;

– 2479: “I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”;

– 2476 comma 7: “Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi“.

In particolare, è alquanto discusso se, in seguito alla nuova formulazione dell’articolo suddetto, sia possibile continuare ad attribuire ad un singolo socio un particolare diritto  in materia di amministrazione oppure a prevedere, nell’atto costitutivo, che determinati atti di gestione debbano essere autorizzati o decisi dai soci stessi, venendo meno il potere decisorio degli amministratori.

La questione ha fatto sorgere diverse scuole di pensiero. Alcuni autori ritengono che il nuovo 2475 c.c. sia incostituzionale;pertanto, è necessario un apposito intervento in materia, al fine di regolare il rapporto fra le norme sopra indicate; altri, invece, ritengono che tale articolo abbia determinato una abrogazione implicita degli articoli aventi contenuto incompatibile. Infine,ci sono coloro che ritengono che tale norma sia legittima, non determini alcuna abrogazione e che essa non comporti alcun obbligo di adeguamento immediato degli statuti esistenti nè impedisca di inserire in questi ultimi delle clausole che eventualmente ripartiscano la gestione operativa della società in maniera difforme rispetto al modello legale (CNN-Studio n. 58-2019).

Sulla scia di quest’ultimo orientamento, si è pronunciato il Consiglio Notarile di Milano con la Massima n. 183, 17 settembre 2019, nella quale è stato precisato che:

L’art. 2475, comma 1, c.c., là dove dispone che la “gestione dell’impresa […] spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale”, non consente allo statuto di attribuire a soci non amministratori il potere di dare diretta esecuzione a decisioni afferenti la gestione della società. Conseguentemente, mentre devono ritenersi legittime le clausole statutarie che attribuiscano a soci non amministratori, come diritto collettivo ai sensi dell’articolo 2479 c.c. o come diritto particolare ai sensi dell’articolo 2468, comma 3, c.c., poteri decisionali inerenti la gestione dell’impresa, devono considerarsi invece incompatibili con il disposto di legge le clausole statutarie che attribuiscano a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dagli aventi diritto.


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