La nuova responsabilità medica: natura della responsabilità e onere probatorio

La nuova responsabilità medica: natura della responsabilità e onere probatorio

Punto fermo della responsabilità sanitaria, anche a seguito della riforma Gelli, riguarda la natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria sia pubblica che privata.

Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, il rapporto che lega la struttura sanitaria al paziente ha fonte in un contratto atipico (di “spedalità”), che si perfeziona per facta concludentia per effetto anche della sola accettazione del malato nella struttura.

Conseguenza di ciò è che la struttura è responsabile per l’inadempimento o per inesatto adempimento delle prestazioni dovute in virtù del detto contratto, secondo quanto sancito dall’art. 1218 c.c.; in caso di errore del personale sanitario di cui si avvalga la struttura, consegue una responsabilità della medesima ai sensi dell’art. 1228 c.c.

Sotto il profilo dell’onere probatorio, esso ricade sul debitore convenuto, il quale deve provare di avere esattamente adempiuto le sue prestazioni ovvero dimostrare la non imputabilità ad esso del danno lamentato dalla controparte.

Il creditore che agisce per il risarcimento del danno deve quindi, innanzitutto fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere di provare il fatto estintivo, costituito dall’esatto adempimento.

La responsabilità del medico dipendente ha invece natura extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. con conseguente onere probatorio, circa il comportamento colposo, il nesso causale tra condotta ed evento e la consistenza del danno, a carico di parte attrice.

Sussiste pertanto un cumulo tra azione contrattuale nei confronti dell’azienda  ed extracontrattuale nei riguardi del medico dipendente, con conseguenti differenze per quanto concerne sia gli oneri probatori che gli oneri prescrizionali. Tutto quanto esposto, trasposto sul piano processuale, comporta il configurarsi di un doppio regime di responsabilità tra medico dipendente e struttura sanitaria; sicché nel medesimo giudizio la prova del medico potrebbe ritenersi non raggiunta per carenze istruttorie dell’attore, ma al tempo stesso potrebbe essere condannata la struttura in quanto soccombente rispetto al proprio onere probatorio. E’ questo uno dei punti della riforma che genera notevoli perplessità.

Affermare o prevedere la responsabilità extracontrattuale del medico non significa sollevarlo dalle proprie responsabilità, ma è evidente che il raggiungimento della prova dell’errore (affidata agli oneri processuali), sarà difficile per un paziente che, seppur con l’ausilio di un consulente, non ha possibilità di dimostrare quanto accaduto o i trattamenti subiti in momenti in cui, ad esempio, non sia stato vigile.

La struttura, tuttavia può sempre esercitare l’azione di rivalsa, subordinandola al riconoscimento di una colpa del medico tale da consentirne l’accoglimento. Il medico quindi si troverà esposto in via extracontrattuale verso il paziente, ma in via contrattuale verso la struttura.

Per quanto concerne la responsabilità della casa di cura privata per i danni subiti dai pazienti, la disciplina non è mutata. La Suprema Corte aveva più volte affermato che la casa di cura privata poteva essere chiamata a rispondere del danno alla persona causato dalla colpa professionale del medico che aveva eseguito l’intervento a titolo di responsabilità indiretta ai sensi dell’art. 2049 c.c. in presenza di un vincolo di subordinazione tra la struttura e il medico, ovvero a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 1218 c.c. qualora la casa di cura avesse, mediante contratto, assunto nei confronti del danneggiato, l’esecuzione dell’intervento. Problemi si ponevano nel caso in cui il paziente avesse scelto il libero professionista il quale lo indirizzava presso la struttura con la quale aveva un rapporto  di collaborazione.

La soluzione è stata rinvenuta nel riconoscere l’applicabilità dell’art. 1228 c.c. in qualunque caso la struttura sanitaria abbia tratto vantaggio dalla prestazione resa[1]. E’ necessario a tal proposito ricordare, anche sulla base di quanto evidenziato dalla Corte di Cassazione, che il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura trova la sua fonte in un contratto atipico (di spedalità) che prescinde dai rapporti tra paziente e medico. E’ quindi pacifico che la casa di cura possa essere responsabile anche se il medico non sia dipendente e se questi sia scelto direttamente dal paziente. Quindi la casa di cura deve essere ritenuta responsabile in solido con il medico, anche quando ciascuno di essi abbia stipulato con il paziente contratti distinti e autonomi, sussistendo una connessione tale tra le prestazioni del medico e della casa di cura da poter parlare di una obbligazione soggettivamente complessa con prestazioni indivisibili ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno dei soggetti obbligati vincoli anche l’altro al risarcimento. Se dunque le obbligazioni della casa di cura e del medico costituiscono un’unica obbligazione soggettivamente complessa, la responsabilità per inadempimento non può che essere complessiva e solidale.


[1] Corte di Cassazione 26 gennaio 2006, n. 1698


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti