La paternità in carcere tra illegittimità costituzionale e (recenti) aperture giurisprudenziali

La paternità in carcere tra illegittimità costituzionale e (recenti) aperture giurisprudenziali

Nel nostro ordinamento è presente un’evidente disparità di trattamento basata sul sesso del genitore detenuto o cautelarmente ristretto a danno dell’interesse dei figli minori.

In particolare, riguardo al padre ristretto in custodia cautelare, l’attuale versione dell’art. 275 comma 4 c.p., così come modificato da interventi legislativi a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori[1], stabilisce che «quando i detenuti siano donna incinta o madre di prole di età superiore ai 6 anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano eccezioni di particolare rilevanza».

La ratio di tale normativa è da riavvisare nella necessità di tutelare l’integrità psico-fisica del figlio in tenera età, garantendogli l’assistenza da parte dei genitori in un momento particolarmente significativo per la sua formazione.

Tuttavia, salvo rare eccezioni[2], la giurisprudenza risulta porsi in maniera decisamente restrittiva nei confronti del padre ristretto, arrivando a revocare la custodia cautelare in carcere in un numero davvero limitato di ipotesi, non considerando come assoluta impossibilità nemmeno l’attività lavorativa o la malattia della madre[3].

Questa predilezione per la figura materna, presente anche nella concessione della detenzione domiciliare speciale (v. art. 47 quinquies Op), è frutto di un orientamento legato ad un periodo storico in cui le donne non lavoravano e si occupavano prevalentemente della crescita dei loro figli.

Invero, è noto ormai a tutti che il ruolo del padre negli ultimi anni sia profondamente cambiato e i suoi diritti/doveri nei confronti dei figli – specie di quelli minori – sono divenuti autonomi e di importanza a sé stante rispetto a quelli della madre. Basti pensare alla rivoluzione che si è verificata in alcuni peculiari settori quali diritto di famiglia – ove la nuova legge sull’affidamento condiviso[4] ha stabilito il principio della bigenitorialità, ossia il diritto del figlio ad un rapporto costante e completo con entrambi i genitori, anche laddove la famiglia attraversi una fase patologica con conseguente disgregazione del legame giuridico – e diritto del lavoro – con l’estensione del congedo parentale previsto in via del tutto autonoma in favore del padre.

Tutti questi elementi hanno spinto il Giudice delle leggi con la sentenza n. 17 del 2017 a dichiarare costituzionalmente illegittimo l’art. 275 comma 4 del c.p.p. in riferimento agli artt. 3,27,29,30,31,32 e 51 nonché in base a quanto previsto da fonti sovranazionali[5] « nella parte in cui non riconosce l’eguaglianza del padre e della madre nel rapporto di cura e assistenza dei figli minori e nella parte in cui non prevede che la misura cautelare » – così come la detenzione domiciliare – « non possa essere disposta nei confronti del padre, anche nell’ipotesi in cui la madre non sia deceduta o non sia impossibilitata a dare assistenza alla prole, nel caso in cui possa derivare al minore un nocumento alla salute psico-fisica ed al suo equilibrato sviluppo».

Tale pronuncia ha portato anche in ambito processual-penalistico ad una rivalutazione della figura paterna e del suo ruolo nella crescita dei figli.

Si segnala, al riguardo, una prima apertura da parte della Corte di Cassazione che ha richiesto al giudice di merito, in caso di adozione della misura cautelare in carcere, di valutare quali conseguenze alla salute psico-fisica potrebbero derivare in capo al minore dall’interruzione del rapporto parentale, verificando, in particolare, se quantomeno l’altro genitore sia in grado di proseguire il percorso educativo e di affiancare l’infante nel corso della sua crescita fisica ed emotiva. Non solo: nel corso del 2019 si è assistito ad un ulteriore passo in avanti della giurisprudenza ordinaria nei confronti della tutela della paternità in carcere.

Il Tribunale dei Minori di Caltanissetta, dando adito ad una precedente e rilevante pronuncia di illegittimità costituzionale[6], ha ritenuto che lo stato di detenzione del padre non può in ogni caso determinare una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale – e conseguentemente far venir meno i diritti e i doveri derivanti dal suo ruolo – nemmeno qualora sia stato condannato per aver commesso reati per cui è prevista la suddetta pena accessoria.

L’automatismo della decadenza della responsabilità genitoriale, si legge, sarebbe contrario tanto al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost, quanto al principio di uguaglianza, andando ad incidere sia sull’interesse morale e materiale del minore a vivere e a crescere nell’ambito della propria famiglia, sia sul diritto del padre ad un rapporto equilibrato e continuativo con il proprio figlio.

Con il decreto del 18 Gennaio 2019 si è arrivati a sancire un vero e proprio dovere del giudice a procedere all’accertamento della sussistenza di una condotta gravemente pregiudizievole posta in essere dal detenuto che violi o trascuri i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale ovvero abusi dei relativi poteri a danno dei figli. Solo in caso positivo, dunque, egli potrà dichiarare decaduto il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei minori[7]

In conclusione, si assiste ad un cambio di rotta rispetto al passato che ha portato sia all’affermazione nel contesto giurisprudenziale di un diritto inviolabile del minore all’assistenza del padre, indipendentemente dal ruolo della madre, sia a concepire che la concessione della detenzione domiciliare o la pena accessoria della decadenza della responsabilità genitoriale non sono previste (soltanto) a favore o sfavore del genitore detenuto, bensì nell’interesse del minore il quale -come sancito dall’art. 3 della Convenzione newyorkese sui diritti del fanciullo –  «deve essere curato in maniera preminente e senza eccezione alcuna».

 

 

 

 


[1] Vd. l n. 40 del 2001 e l. n. 62 del 2011.
[2] Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. IV, 19 Novembre 2004; Corte Cass. Pen., Sez. V, 9 Novembre 2017
[3] Cfr. Corte Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 47073 del 10 Ottobre 2003.
[4] Vd. D. lgs 28 Dicembre 2013, n.154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”
[5] Vd. ad esempio art. 24 c. 3 CEDU o art. 9 c. 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stipulata il 20 Novembre 1989, ratificata in Italia con l.n.176 del 27 Maggio 1991.
[6] Si allude alla sentenza della Corte Costituzionale n.7/2013 con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 3 Cost, l’art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce che in caso di condanna pronunciata contro il genitore per delitto di soppressione di Stato ex art. 566 c. 2 c.p., consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto.
[7] Nel caso concreto, il Giudice minorile sulla base di quanto emerso dall’audizione dei minori, dalla relazione dei Servizi sociali e dalle dichiarazioni della madre dei minori ha dedotto il positivo legame tra i figli e il padre il quale si era sempre occupato di loro sin dalla nascita, intrattenendo, anche durante la detenzione, costanti contatti telefonici nonché rapporti personali diretti durante le frequenti visiti in carcere. Tali circostanze hanno dunque portato l’organo giudicante a non ritenere il decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla prole nonostante la fosse stato condannato per un reato che prevedesse automaticamente la suddetta pena accessoria.

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