La pensione di reversibilità: a chi spetta e in che misura

La pensione di reversibilità: a chi spetta e in che misura

Cosa succede alla pensione al momento del decesso del suo titolare?

Il nostro ordinamento ha previsto che il trattamento non si perda al momento della morte del beneficiario, ma vi faccia seguito con l’istituto della reversibilità.

Questa viene erogata ai famigliari del pensionato, automaticamente, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

A chi spetta?

La disciplina dei beneficiari è un poco più ostica.

Ed infatti, ha diritto alla pensione di reversibilità il coniuge, ma sono legittimati anche i figli minori, gli inabili al lavoro, i figli studenti fino al 21° anno di età e quelli universitari fino al 26°.

E’ legittimato a percepire la pensione di reversibilità anche l’ex coniuge, divorziato, purchè titolare di assegno divorzile e che non si sia risposato.

Nel caso particolare, invece, in cui ad essersi risposato fosse il titolare del trattamento pensionistico, avremmo una situazione di conflitto: ed infatti, sarebbero legittimati a percepire la reversibilità tanto l’ex quanto il nuovo coniuge.

L’ordinamento ha risolto demandando al Tribunale l’onere, attraverso apposito ricorso, di determinare la quota di reversibilità spettante all’ex coniuge, avuto riguardo della durata della relazione.

Hanno diritto a percepire la pensione di reversibilità anche i nipoti, purchè siano a carico del nonno titolare di pensione, nonchè i fratelli o sorelle del deceduto purchè non sposati ed inabili al lavoro.

In quale misura spetta il trattamento pensionistico?

Ovviamente, la percentuale varia a seconda del numero di soggetti legittimati ad avanzare richiesta di reversibilità.

Qualora, infatti, sia presente quale soggetto legittimato il solo coniuge, egli avrà diritto al 60% del trattamento pensionistico, che aumenta all’80% qualora vi sia anche un figlio a carico, nonchè al 100% qualora i figli a carico siano più di uno.

La Cassazione, recentemente, ha negato la reversibilità in caso di convivenze more uxorio.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Avv. Camilla Fasciolo

Nata il 07.09.1987 a Finale Ligure (SV), ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel luglio 2011 con una tesi in procedura penale, "La disciplina del patrocinio a spese dello stato nei procedimenti penali". Nel giugno 2013 si diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Genova, con una tesi in diritto di famiglia riguardante il nesso di causalità nell'addebito della separazione. Esercita la professione di avvocato dal Gennaio 2015.

Latest posts by Avv. Camilla Fasciolo (see all)

Articoli inerenti