La prassi bancaria tra anatocismo ed interessi usurari

La prassi bancaria tra anatocismo ed interessi usurari

In relazione all’apertura del credito al consumatore da parte degli istituti bancari (sotto forma di credito in conto corrente o di concessione di mutuo fondiario) vengono in rilievo due problematiche legate al momento in cui il cliente si trovi a dover restituire il denaro avuto in prestito: la capitalizzazione degli interessi da parte dell’istituto e l’applicazione di interessi (eventualmente) usurari non rispettosi del cd. “tasso soglia”.

Seppur anatocismo ed usura siano fattispecie radicalmente diverse dal punto di vista giuridico (la prima di natura civilistica – ammessa a determinate condizioni – e la seconda vietata dall’ordinamento penale), rappresentano entrambe un modo per ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali prestati: l’anatocismo mediante l’imputazione in conto capitale degli interessi prodotti la cui sommatoria va a produrre interessi ulteriori e l’usura mediante l’applicazione diretta di interessi superanti il limite legale.

A) SULL’ANATOCISMO

L’anatocismo è disciplinato dall’art. 1283 c.c. per il quale “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi”.

La ratio della disposizione normativa si rinviene nella volontà del legislatore di preservare il debitore dal possibile delitto di usura e di tutelare la libertà contrattuale della parte debole del rapporto obbligatorio.

Il debitore, infatti, sarebbe gravemente onerato da una clausola di capitalizzazione degli interessi sugli interessi liberamente formulata, con il rischio che un ritardo nel pagamento determini un aumento eccessivo del capitale dovuto.

All’interno della cornice generale delineata dal codice civile si cala la figura del cd. “anatocismo bancario”, ossia la prassi in uso alle banche di applicare nuovi interessi sugli interessi già dovuti. La particolarità di tale figura consiste nell’asimmetria nella periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi a favore della banca e passivi a favore del cliente.

Facendo un passo indietro nel tempo è agevole osservare come le norme bancarie uniformi risalenti al 1951 prevedessero una capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi dovuti dal cliente, a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi dovuti dalla banca.

Nonostante i dubbi di legittimità costituzionale mossi a tale prassi bancaria, la giurisprudenza ha dato il proprio avallo sul presupposto che le norme bancarie in questione costituissero usi contrari secundum legem, autorizzati pertanto dall’art. 1283 c.c. a derogare al divieto di legge.

Un arresto giurisprudenziale si è avuto solo nel 1999 (Cass. Civ., Sez. I, n. 2374 del 16 marzo 1999), anno in cui la Suprema Corte ha posto il divieto all’anatocismo bancario.

La Corte di Cassazione in quel frangente ha chiarito che le norme bancarie uniformi non avessero natura di uso normativo e, dunque, di consuetudine, quanto piuttosto natura di usi negoziali inidonei a derogare alla legge e che, pertanto, “gli interessi scaduti non possono produrre altri interessi ogni trimestre: al contrario di quanto sostenuto dagli istituti di credito non esiste un uso normativo che autorizzi il cd. anatocismo al di fuori dei limiti imposti dalla legge. É quindi nulla l’eventuale clausola inserita dalla banca nel contratto e fatta sottoscrivere al cliente”. (principi ribaditi successivamente attraverso Cass. Civ., Sez. III, n. 3096 del 30 marzo 1999)

Alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, il legislatore è intervenuto mediante l’art. 25 D. Lgs. 342/1999 a modifica dell’art. 120 T.U.B. in cui è stato previsto che il CICR dovesse stabilire con delibera (adottata il 09.02.2000) le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività bancaria (purché fosse rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia degli interessi attivi che passivi) e che le clausole relative all’anatocismo, stipulate fino all’entrata in vigore di detta delibera, rimanessero pienamente valide ed efficaci.

La disposizione relativa alla conservazione degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate prima dell’entrata in vigore della delibera è stata, tuttavia, dichiarata incostituzionale dalla Consulta (Corte Cost. Sent. n. 425 del 17 ottobre 2000).

La declaratoria di illegittimità costituzionale ha determinato un nuovo tumulto in tema di anatocismo bancario ed ha rappresentato lo spunto per un nuovo mutamento di indirizzo il cui punto di partenza si rinviene nella pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., n. 21095 del 04 novembre 2004) in ragione della particolare importanza della questione.

Esse affermano che in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi debitori di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 425/2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 76 Cost., l’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e la efficacia – fino all’entrata in vigore della delibera del CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 – delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell’art. 1283 c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, a una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma giuridica che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva della esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne la esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione medio tempore di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero creata”. (in senso conforme v. Tribunale di Firenze n. 2890 del 06 settembre 2016)

Conseguentemente la disciplina prevista dall’art. 120, co.2 TUB introdotto dall’art. 25, co.2 D. Lgs. 342/1999 risulta applicabile ai contratti bancari sorti successivamente alla delibera CICR e, alla luce delle statuizioni della Corte Costituzionale, le clausole anatocistiche sono legittime purché siano rispettate le condizioni indicate nella delibera.

Ulteriore pronuncia a Sezioni Unite (Cass. Civ., SS. UU., n. 24418 del 02 dicembre 2010) ha dichiarato illegittima anche la capitalizzazione annuale (non più solo trimestrale) degli interessi.

Di recente, una nuova modifica all’art. 120 TUB (vecchia stesura “produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, nuova stesura “produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”) è intervenuta con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013 n. 147) la quale aveva lo scopo di vietare che gli interessi, una volta contabilizzati, producessero ulteriori interessi.

In tal modo gli interessi contabilizzati non confluivano nella sorte capitale, ma venivano contabilizzati a parte non dando luogo ad alcuna capitalizzazione.

Successivamente alla modifica dell’art. 120 T.U.B. è sorto il dubbio se il nuovo divieto fosse già entrato in vigore al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di stabilità n. 147/2013) oppure se fosse necessario attendere che il Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio emanasse la nuova delibera applicativa prevista dall’art. 120 T.U.B.

Tale dubbio è venuto meno a seguito di due distinte ordinanze del Tribunale di Milano, cui è seguita altra ordinanza della Corte d’Appello di Genova nello stesso senso, ed infine della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2015 (Cass. Civ., Sez. I, n. 9127 del 06 maggio 2015) le quali hanno fatto chiarezza definitiva affermando tassativamente l’abolizione dell’anatocismo bancario sia trimestrale, sia annuale.

Nella formulazione dell’art. 120 T.U.B., siccome novellato dalla legge di stabilità 2014 e dalla citata unanime giurisprudenza, gli interessi bancari maturavano giornalmente e la banca aveva il diritto di chiederne il pagamento solo al momento della chiusura del rapporto, non potendo invece reputarsi il credito liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 1194 c.c. prima di tale momento.

Dopo anni di incertezze in merito, con le pronunce della giurisprudenza di legittimità e con l’introduzione della Legge di stabilità 2014 il problema relativo alla capitalizzazione degli interessi bancari sembrava eliminato.

Tuttavia, a smentire tale certezza, è intervenuto il D.L.14 febbraio 2016 n. 18 convertito in Legge 49/2016 il cui art. 17-bis ha modificato nuovamente l’art. 120, co. 2, TUB consentendo l’anatocismo annuale e prevedendo che il cliente possa scegliere di evitarlo pagando gli interessi nel momento stesso in cui essi diventano esigibili.

La nuova norma prevede un generale divieto di capitalizzazione che non si applica agli interessi di mora, né agli interessi maturati su saldo passivo di conto corrente.

In base al nuovo art. 120 TUB gli interessi debitori vanno conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e divengono esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati, nonché immediatamente in caso di chiusura definitiva del rapporto.

In particolare, la disposizione prevede che il cliente possa autorizzare, anche preventivamente, l’addebito in conto degli interessi così calcolati nel momento in cui essi divengono esigibili (1° marzo di ogni anno o al momento della chiusura del conto).

In tal caso la somma addebitata è considerata sorte capitale e quindi produce anatocismo annuale. L’autorizzazione è revocabile dal correntista in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Qualora, invece, il cliente non autorizzi preventivamente l’addebito, le alternative sono tre:

1) Addebito autorizzato all’atto della liquidazione

In questo caso gli interessi entrano comunque a far parte della sorte capitale e si produce, comunque, anatocismo;

2) Addebito non autorizzato e pagamento integrale degli interessi

In tal caso l’anatocismo non si produce perché il debito viene estinto;

3) Nessuna delle due ipotesi precedenti

In tale eventualità il debito scaduto e non pagato, né addebitato in conto, entra automaticamente in mora ai sensi dell’art. 1219, co. 2, n. 3 c.c..

Si applica, dunque, l’eccezione al divieto di anatocismo prevista per gli interessi moratori e, di conseguenza, la banca può capitalizzare contabilizzando gli interessi separatamente e fintantoché il cliente non provveda al pagamento, maggiorandoli della quota anatocistica fino a quel momento maturata; ovvero autorizza l’addebito a posteriori, consentendo agli interessi di produrre ulteriore capitalizzazione sul conto.

In base alla nuova formulazione dell’art. 120 TUB, dunque, gli interessi corrispettivi maturati non possono produrre altri interessi, se non quelli di mora, e mentre gli interessi corrispettivi sono calcolati solo sulla sorte capitale, gli interessi di mora sono calcolati sull’intero importo scaduto.

Pertanto, a partire dalla riforma citata, l’anatocismo bancario è possibile solo quando venga espressamente dichiarato nel contratto di finanziamento firmato dal cliente consenziente. Anche in questo caso, però, la somma tra tassi di interesse del mutuo e tassi di interessi di mora non può superare i limiti previsti dalla legge, ovvero la cosiddetta soglia anti-usura.

Dal 14 maggio 2011 il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

B) SUGLI INTERESSI USURARI

Il secondo limite posto alla libertà contrattuale delle parti nella determinazione degli interessi è costituito dalla disciplina dell’usura.

La riforma dell’art. 644 c.p. operata dalla Legge 108/1996, ha comportato in materia di usura, una totale rivoluzione tanto nell’interpretazione dottrinale quanto in quella giurisprudenziale.

Con la legge del 1996, infatti, si è passati dalla necessaria presenza dell’approfittamento dello stato di bisogno del soggetto passivo ad un’usura oggettivizzata per la quale il reato si consuma non al momento della dazione, ma al momento della pattuizione.

Pertanto l’usura, così come oggi formulata, è una fattispecie incriminatrice che non appartiene più al genus dei reati in contratto, ma a quella dei reati-contratto in quanto la presenza stessa di alcuni elementi costitutivi di un reato all’interno di una data convenzione negoziale, è idonea a conferire illiceità alla convenzioni stesse determinandone la nullità.

Ciò che il legislatore ha voluto punire mediante la riforma è la formazione di una volontà negoziale illecita e, dunque, il fatto stesso della conclusione del contratto.

La nullità dell’atto determina la nullità delle convenzioni, la non debenza degli interessi e l’eventuale (in quanto facoltativa) azione di risarcimento del danno ex artt. 2043 c.c. e 185 c.p..

Quanto precisato risulta confermato anche dalla lettura dell’art. 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001, di interpretazione autentica della legge del 1996, per il quale “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e art. 1815, co.2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Ciò posto, uno dei problemi riguardanti l’usura è quello della cumulabilità degli interessi moratori agli interessi corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia.

Si discute, infatti, se l’interesse moratorio meriti di essere considerato alla stregua dell’interesse corrispettivo nella valutazione dell’usurarietà del contratto di finanziamento.

A tal riguardo, dottrina e giurisprudenza hanno dato luogo a due diversi orientamenti: il primo che tende ad escludere dal computo gli interessi moratori; l’altro, avallato soprattutto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, al contrario, assimila gli interessi moratori a quelli corrispettivi sostenendone la cumulabilità.

L’indirizzo che tende ad escludere la sommatoria fonda la propria tesi sulla diversa natura e diversa funzione delle due tipologie di interessi: quelli moratori, mirando esclusivamente a riparare il danno in ragione del ritardo della restituzione del capitale, entrano in gioco solo nella fase patologia dell’esecuzione del contratto; quelli corrispettivi, invece, sono dovuti in ogni caso perché rappresentano il corrispettivo del prestito ricevuto.

Tale orientamento è stato superato, quantomeno in seno alla giurisprudenza di legittimità, con una pronuncia del 2013 (Cass. Civ., Sez. I, n. 350 del 09 gennaio 2013) secondo cui l’interesse moratorio è da inserire nel computo del costo totale del credito, con la conseguenza che sommato l’interesse corrispettivo con il tasso di mora – laddove la sommatoria travalichi il tasso-soglia – si ha usura.

In senso analogo la Cassazione si è pronunciata con le sentenze gemelle nn. 602 e 603 del 11 gennaio 2013 per le quali “l’art. 1 L. n. 108 del 1996 ha previsto la fissazione di tassi soglia (successivamente determinati da decreti ministeriali), al di sopra dei quali, gli interessi corrispettivi e moratori, ulteriormente maturati, vanno considerati usurari”.

Pronunce conformi all’orientamento della Cassazione si rinvengono anche al livello del giudice di merito.

Rileva, ad esempio, una sentenza della Corte d’Appello di Venezia (Corte Appello Venezia, n. 342 del 18 febbraio 2013) per la quale “la sanzione dell’abbattimento del tasso di interesse si applica a qualunque somma dovuta a titolo di interesse, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la sola esclusione del caso in cui i rapporti contrattuali presupposti dall’applicazione degli interessi siano già esauriti alla data di entrata in vigore della L. 108/1996”.

Si aggiunga, inoltre, che buona parte della giurisprudenza di merito – sin dall’inizio del nuovo millennio – ha inserito gli interessi moratori nel computo del TEGM come componente remunerativa.

Si richiamano a riguardo:

  • Tribunale di Campobasso del 03.10.2000 per cui “la disciplina sull’usura introdotta dalla L. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori”;

  • Tribunale di Napoli del 19.05.2000 per cui “la disciplina repressiva dell’usura si applica agli interessi moratori”;

  • Tribunale di Milano del 06.02.2014

  • Tribunale di Rovereto del 30.12.2013 e Tribunale di Viterbo del 08.08.2013 per le quali “nel conteggi da effettuarsi concernenti il tasso-soglia devono essere considerati gli interessi convenzionali e quelli moratori”;

  • Corte di Appello Roma, n. 4323 del 07.07.2016 per cui “In tema di controversie aventi ad oggetto la contestazione dei tassi usurari, le determinazioni della Banca D’Italia non hanno natura vincolante in questa materia e, dunque, costituiscono solo una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti. Pertanto, nonostante la stessa si sia espressa negativamente sulla inclusione dei tassi di mora nel calcolo del TEGM, lo stesso riguarda anche gli interessi moratori – art. 1 comma 1 di D.L. 394/00. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art 1815 comma 2 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi di mora”;

  • Tribunale di Bari del 08.11.2016 la decisione prende le mosse da un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta in ragione dell’asserita usurarietà degli interessi relativi ad un contratto di mutuo fondiario.

    Nel caso di specie il Tribunale di Bari, nel condividere le ragioni degli opponenti, afferma che il disposto di cui all’art. 644, co.3, c.p. stabilisce una presunzione iuris et de iure di usurarietà nel caso in cui gli interessi pattuiti superino il tasso-soglia.

    Quest’ultimo viene individuato a partire dal valore mediamente praticato del TAEG dell’operazione contrattuale che indica il costo totale del credito. Ritiene il giudicante, pertanto, che al fine di accertare la validità delle clausole determinative degli interessi pattuiti, occorre verificare che il costo complessivo del credito (che DEVE ricomprendere qualsivoglia voce di spesa comunque denominata nonché qualsivoglia tipologia di interesse) sia minore o uguale al tasso-soglia.

    Inoltre una differenziazione tra interessi corrispettivi e moratori è irragionevole perchè contrasta con le disposizioni di legge ed anche perchè la natura solo eventuale dell’interesse moratorio è irrilevante ai fini dell’usurarietà, poiché la nullità di cui all’art. 1815, co.2, c.c. colpisce la pattuizione di interessi di una determinata entità, a prescindere dal concreto verificarsi del ritardo nell’inadempimento. Conseguentemente il valore degli interessi corrispettivi deve essere aumentato del corrispondente spread di mora.

Secondo la richiamata giurisprudenza, pertanto, la Legge 108/1996, ai fini dell’accertamento del carattere usurario degli interessi, ha individuato un unico criterio non avendo il legislatore proceduto alla differenziazione tra interessi corrispettivi e moratori.

Peraltro, se il legislatore ha inteso dare rilievo al momento della pattuizione e non già dell’esecuzione, ne consegue che nel momento formativo del rapporto devono essere valutati tutti gli elementi del TEGM a prescindere dalla loro funzione: ciò determina che l’interesse corrispettivo deve essere sommato a quello moratorio per poi procedere al confronto con il tasso-soglia.

Tale interpretazione risulta l’unica possibile in quanto se si volesse ritenere che l’interesse moratorio entri in gioco solo nel momento dell’esecuzione del contratto, si produrrebbe l’assurdo per cui il contraente debole sarebbe addirittura “invogliato” a non adempiere in quanto avrebbe dalla sua parte il rimedio di cui all’art. 1815, co.2, c.c..

In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25.02.2002 la quale, seppur in un obiter dictum, ha precisato che “il riferimento agli interessi ‘a qualunque titolo convenuti’ rende plausibile l’assunto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori”.

Ad ogni buon conto non mancano pronunce dei giudici di merito che, pur non includendo il tasso di mora nel computo del TEGM, prevedono comunque l’assoggettabilità degli interessi moratori al rispetto delle soglie di usura (Corte d’Appello Roma, n. 4323 del 07.07.2016 per la quale “non vi è ragione per escludere l’applicazione della disciplina anti-usura anche nelle ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori atteso che il ritardo colpevole non giustifica di per sé il permanere della validità di un’obbligazione così onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge”) (sentenza conforme a: Cass. n. 5286/2000; Cass. n. 14899/2000; Cass. n. 8442/2002; Cass. n. 10032/2004; Cass. n. 9532/2010; Cass. n. 11632/2010).

Si segnalano, inoltre, le seguenti decisioni di merito:

  • Tribunale di Palermo, Sez. IV, n. 2606 del 11 maggio 2016 per cui “la previsione della cd. ‘clausola di salvaguardia’ non esclude l’usurarietà del tasso di interessi, perché per verificare se il mutuo è usurario o meno è necessario sommare agli interessi moratori tutte le commissioni e le spese sostenute dal cliente per l’accensione o il recesso dal finanziamento (dunque la presenza della clausola di salvaguardia, che fa salvi solo gli interessi di mora riportandoli sempre ad un tasso legale, non esclude che l’usurarietà del mutuo possa scattare proprio a causa di altre voci di spesa collaterali, ma comunque conseguenti al prestito, gravanti comunque sul cliente);

  • Tribunale di Padova, n. 2600 del 12 agosto 2014 per cui “In ordine all’applicazione di interessi usurari, ovvero di un tasso effettivo globale superiore ai tassi soglia di cui alla Legge n. 108 del 1996, deve rilevarsi che, al fine del calcolo del TEG, in conformità al testo normativo, per verificare il superamento del tasso soglia occorre computare tutto ciò che possa configurarsi come somma richiesta per la restituzione della somma ottenuta a mutuo o comunque quale costo del denaro, non solo commissione di massimo scoperto, ma tutte le commissioni, remunerazioni e spese addebitate a vario titolo nel corso del rapporto ad eccezione di quelle per imposte e tasse. Ed infatti, la normativa de qua trova applicazione non solo in relazione ai mutui, ma a tutti i rapporti contrattuali che possano contenere pattuizioni di interessi usurari, risultando irrilevanti le diverse indicazioni fornite al riguardo della Banca d’Italia, le cui determinazioni non possono certo prevalere su di un chiaro dettato normativo, rilevando ai fini dell’accertamento della buona o mala fede della banca ex art. 2033 c.c.”;

  • Tribunale di Palermo ordinanza del 07 febbraio 2014 nel caso di specie il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sul reclamo avverso l’ordinanza che rigettava la richiesta di sospensione dell’esecuzione e nel quale il contrasto tra reclamante e reclamato verteva esclusivamente sui criteri di determinazione della base su cui calcolare gli interessi entro il tasso di usura; cioè se gli interessi capitalizzati dovessero essere collocati fra il capitale o fra gli interessi. Il reclamante sosteneva che gli interessi capitalizzati mantenessero la natura di interessi e dunque dovessero essere computati (unitamente a quelli moratori) ai fini della verifica del superamento della soglia; conseguentemente il rapporto fra capitale ed interessi complessivi (comprensivi, cioè, di quelli corrispettivi capitalizzati e di quelli moratori applicati sull’intera rata scaduta) dimostrerebbe l’applicazione al rapporto di interessi superiori al tasso anti-usura.

    Il giudice di merito ha ritenuto di dover aderire a tale tesi in quanto pienamente aderente allo spirito della Legge 108/1996 ed alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale. Non è revocabile in dubbio, infatti, che gli interessi scaduti, sia pure capitalizzati, non costituiscono provvista del finanziamento, ma un costo sul quale, peraltro, la pratica anatocistica consente di applicare ulteriori interessi. Con la conseguenza che tali interessi non diventano capitale, ma si limitano a sommarsi ad esso. Pertanto, secondo il giudice di merito, non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi: diversamente opinando si finirebbe per eludere il dettato della legge scomponendo i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia senza considerarli nella loro globalità;

  • Tribunale di Benevento ordinanza del 11 maggio 2016 nel caso di specie il giudice beneventano è stato chiamato a pronunciarsi sul reclamo avverso un’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva. L’opposizione all’esecuzione era stata intrapresa dalla debitrice deducendo il carattere usurario del tasso di interessi convenuto ed applicato con contratto di mutuo, pari a 6,65 punti percentuali maggiorato di due punti in caso di ritardato pagamento.

    Secondo il Collegio nonostante la diversità di funzione e la esclusione dalla determinazione del TEGM, gli interessi moratori devono essere ricompresi all’interno del tasso-soglia il quale viene determinato proprio con riferimento al TEGM maggiorato di uno spread.

    Secondo la generalità degli istituti di credito il fatto che il TEGM rappresenti la misura del costo del credito praticato alla clientela, non lascia spazio all’inclusione anche degli interessi moratori che attengono alla fase patologica del rapporto e non rappresentativi, dunque, di un costo del credito.

    Il Collegio ritiene, tuttavia, che il generico inciso “remunerazioni a qualsiasi titolo” debba ricomprendere anche gli interessi moratori in quanto elementi economici collegati comunque all’erogazione del credito e posti a carico del mutuatario.

    Pertanto il tasso-soglia rappresenta il limite massimo entro il quale può concretamente muoversi l’autonomia privata nella complessiva determinazione di tutte le voci economiche, anche quelle che appartengono alla patologia del contratto, nella cui determinazione il TEGM rappresenta solo la base di calcolo per la successiva maggiorazione. Ne consegue, logicamente, che il tasso moratorio, pur non contribuendo a determinare il costo dell’operazione, deve comunque contenersi all’interno del cuscinetto individuato per la determinazione del tasso-soglia.

    Relativamente alla più recente giurisprudenza di legittimità si richiamano:

  • Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 5598 del 6 marzo 2017 per la quale “in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di opposizione allo stato al passivo e con riferimento al credito insinuato da una banca, aveva escluso la possibilità di ritenere usurari gli interessi relativi a due contratti di mutuo in ragione della non cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori);

  • Cass. Civ., Sez. I, n. 9405 del 12 aprile 2017 per cui “qualora l’usurarietà del tasso d’interessi di un mutuo, originariamente pattuito in misura legittima, sia sopravvenuta nel corso dell’esecuzione del contratto e sia stata tempestivamente contestata – risultando applicabile, “ratione temporis”, la norma d’interpretazione autentica di cui all’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000 (conv., con modif., dalla l. n. 24 del 2001) – il giudice del merito è comunque tenuto ad accertare l’usurarietà e, per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto, deve applicare il tasso previsto in via normativa, secondo la rilevazione trimestrale eseguita ai sensi dell’ art. 2 della l. n. 108 del 1996; non devono, però, applicarsi le sanzioni civili e penali stabilite dagli art. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.”.


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