La prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale

La prescrizione dei crediti portati dalla cartella esattoriale

La variazione della prescrizione dei maggiori tributi portati dalla cartella esattoriale, alla luce delle sentenze della Sezione Unite della Corte di Cassazione.

Per poter capire a pieno l’importanza della prescrizione dei tributi e delle cartelle esattoriali, bisogna analizzare in primo luogo la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 19704 del 2 ottobre 2015, con la quale gli Ermellini hanno ammesso la possibilità per il contribuente, di impugnare l’estratto di ruolo, rilasciato dal concessionario. Le Sezioni Unite operano innanzitutto una distinzione tra ruolo ed estratto di ruolo: “il ruolo viene definito quale atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge (artt. 10, lett. b), 11 e 12 D.P.R. n. 602 del 1973), anche con riferimento alla sua impugnabilità (art. 19 D.Lgs. n. 546/1992), nonché provvedimento proprio dell’ente impositore, contenente una pretesa economica che viene posta a conoscenza del contribuente con la notifica della cartella di pagamento nella quale è incorporato. L’estratto di ruolo è invece definito quale elaborato informatico, atto interno formato dall’Agente della riscossione, privo di qualsivoglia pretesa impositiva, diretta e/o indiretta e, dunque, non impugnabile per mancanza di interesse del debitore”. Alla luce dei suesposti principi sanciti dai Giudici di piazza Cavour, appare dunque evidente come il contribuente non dovrà più necessariamente attendere la notifica di un atto successivo per impugnare unitamente a quest’ultimo anche l’atto presupposto non notificato, ma potrà ricorrere avverso l’estratto di ruolo e impugnare tramite esso anche l’originario atto mai ricevuto. Questo perché chiosano i giudici romani, il contribuente non impugnerà il “documento estratto di ruolo“, ma certamente avrà interesse ad impugnare, la non regolare notifica -o la relativa prescrizione- del contenuto fornito dal documento stesso.

Analizzata questa importante sentenza, i giudici della Suprema Corte di Cassazione, appena un anno dopo, con la sentenza n. 23397, depositata in data 17.11.2016, hanno sentenziato che “la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve quinquennale in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo” Pertanto, ente impositore o accertatore, per poter interrompere la prescrizione della cartella esattoriale, devo notificare al contribuente un qualsiasi atto interruttivo nell’arco dei cinque anni, tranne nell’ipotesi di un titolo divenuto definitivo, che invece subisce una normale prescrizione ordinaria.

Per quanto concerne invece la diversa natura e la prescrizione dei tributi a “prestazioni periodiche”, essa può variare sia per l’organo competente che per la relativa prescrizione. Facciamo alcuni esempi:

I tributi TARSU, IMU/ICI: sono tributi locali e vanno impugnati davanti le Commissioni Tributarie Provinciali competenti. Essi si prescrivono, come tutti i tributi che il contribuente paga annualmente, in cinque anni. Nel merito, si prescrivono al termine del quinto anno successivo, a quando l’imposta doveva essere versata. Per esempio, per la TARSU anno di riferimento 2011, la prescrizione inizia a decorrere dal 01.01.2012 ed il tributo, se non vi sono stati atti interruttivi, si prescrive il 31.12.2016. Quindi a partire dal giorno 01.01.2017 si sono prescritti i tributi TARSU relativi all’anno 2011;

– Tassa Automobilistica: essa va impugnata sempre davanti alla Commissione Tributaria competente. Si prescrive però al termine del terzo anno successivo, a quando esso doveva essere versato. Per esempio per la tassa automobilistica relativa all’anno 2013, la prescrizione inizia a decorrere dal 01.01.2014 e termina, se non vi sono stati atti interruttivi, il 31.12.2016;

– IRPEF/IVA: essi vanno impugnati davanti la Commissione Tributaria Provinciale compente. Si prescrivono al termine del quinto anno successivo, a quando l’imposta doveva essere versata. Come ribadito dalla sentenza n. 267/2017  dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino la caratteristica della periodicità non può essere circoscritta  alla sola categoria delle imposte locali. In effetti, tanto per le imposte locali quanto per quelle erariali (l’esempio riportato dai Giudici è quello dell’IVA e dell’IRPEF), il debito sorge annualmente per espressa previsione di legge. Nemmeno può dirsi che l’obbligo della dichiarazione a cui sono tenuti i contribuenti, ovvero le attività di accertamento dell’ente impositore, siano fattori atti a negare il carattere della periodicità di cui sono dotate le obbligazioni tributarie. Tali elementi rappresentano, al più, dei parametri per la determinazione del “quantum debeatur”, ma non incidono circa la natura di tale peculiare rapporto”.


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Walter Domenico Casciello

Dott Walter Domenico Casciello Vincitore del Bando " Tiroconio presso un ufficio giudiziario " Collaboratore presso lo studio legale Diaz Pagano

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