La prescrizione della richiesta di risarcimento da incidente stradale

La prescrizione della richiesta di risarcimento da incidente stradale

Come prevista dall’art. 2934 del Codice Civile, la prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge.

Il termine di prescrizione, come disposto dall’art. 2935 c.c., inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

In linea generale, il legislatore ha previsto alcune cause di sospensione e interruzione del decorso della prescrizione.

Ed invero, la sospensione si verifica quando l’inerzia del titolare del diritto permane, ma è giustificata a causa di una particolare situazione prevista dalla legge.

In particolare, durante il periodo di sospensione il tempo non decorre, cosicché quando terminerà il motivo di sospensione, si avrà l’effetto di riavviare l’inizio della decorrenza della prescrizione.

Di contro, l’istituto della interruzione del decorso della prescrizione, ha luogo quando il titolare del diritto compie un’attività idonea a mostrare la sua volontà di esercitarlo, come ad esempio in caso di messa in mora del debitore.

Per effetto di tale atto interruttivo, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione, senza che si possa tenere conto del periodo precedente. [1]

Entrando più nel dettaglio, l’art. 144, comma 4, del Codice delle Assicurazioni dispone che l’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Il rinvio operato dal legislatore sembra pacificamente riferito all’art. 2947 del codice civile, il quale dispone che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno il cui il fatto si è verificato.

Al secondo comma, la norma chiarisce che, per il risarcimento del danno prodotto da circolazione dei veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni.

La norma infine prosegue statuendo che, se il fatto è considerato reato dalla legge e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Giova fare una importante precisazione al fine di spiegare la ratio del termine di prescrizione prevista dall’art. 2947 c.c.: tale termine di due anni trova giustificazione nell’esigenza di evitare che trascorra troppo tempo dal giorno del fatto dannoso, posto che, la ricostruzione giudiziaria della relativa dinamica è normalmente affidata al ricordo dei testimoni e che tale ricordo è destinato inevitabilmente ad affievolirsi con il tempo.

La questione si fa più complicata in caso di danno da lesioni personali, nel momento in cui si considera che, per alcune lesioni, in particolare quelle colpose “semplici” non perseguibili d’ufficio, la querela di parte si pone come presupposto necessario per l’applicazione del termine di prescrizione previsto dall’art. 157 c.p. che è di sei anni e non più di due. [2]

 

 

 

 

 

 


Note
[1] Redazioni Simone, “Le domande di istituzioni di diritto privato (diritto civile)”, Edizioni Giuridiche Simone, 2011.
[2] Cassano G., Natali A. I., “La responsabilità civile nei sinistri stradali”, Maggioli Editore, 2013.

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