La presunzione di responsabilità nello scontro tra veicoli

La presunzione di responsabilità nello scontro tra veicoli

La sentenza n. 7479/2020 della Corte di Cassazione offre lo spunto per eseguire una disamina sulla presunzione di responsabilità dei conducenti in caso di scontro tra veicoli, sancita dall’art. 2054 comma 2 c.c.

Tale tematica è stata oggetto negli ultimi anni di una cospicua giurisprudenza, volta ad individuare l’ambito di applicazione della disciplina.

La normativa. L’art. 2054 c.c. ha ad oggetto una forma di responsabilità extracontrattuale, volta a tutelare coloro che subiscono dei danni in conseguenza della circolazione di veicoli.

Nello specifico, il primo comma prevede una forma di responsabilità aggravata. La normativa, infatti, stabilisce che il danneggiante è sollevato dall’obbligo di risarcire il danno solo fornendo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In tale ipotesi, cioè, la posizione del danneggiato è tutelata in modo intenso, posto che non deve fornire la prova della responsabilità del danneggiante, come previsto dall’art. 2043 c.c., ma è il danneggiante medesimo a dover fornire la prova liberatoria.

Il comma 2 della disposizione in esame ha ad oggetto il caso dello scontro tra veicoli e stabilisce una presunzione di corresponsabilità dei conducenti, valida fino a prova contraria.

Il terzo comma dell’art. 2054 c.c. prevede un caso di responsabilità solidale tra il proprietario del veicolo e il conducente e stabilisce che il primo non risponde dei danni ove provi che “la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.

Infine, l’ultimo comma afferma che tutti i soggetti indicati dalla disposizione rispondono dei danni derivanti da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo. Trattasi di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, che prescinde dal dolo o dalla colpa del danneggiante.

Da questo breve esame del testo dell’art. 2054 c.c. si evince come il legislatore abbia previsto una forma di tutela molto intensa per il soggetto danneggiato, correlata ad un regime di responsabilità piuttosto gravosa, soprattutto dal punto di vista delle esimenti, per il danneggiante.

La ragione di tale disciplina è da individuarsi nella natura di attività pericolosa della circolazione di veicoli. Questa, infatti, consiste in un’attività avente una pericolosità intrinseca, la cui esecuzione deve essere compiuta con l’adozione di tutte le cautele necessarie a prevenire il verificarsi di danni.

Da qui l’esigenza di tutelare i soggetti esposti alle conseguenze pregiudizievoli che potrebbero derivare da dette attività, accollandole al danneggiante attraverso la previsione di una disciplina liberatoria molto rigorosa.

L’indirizzo giurisprudenziale. Relativamente all’ipotesi di scontro tra veicoli, l’orientamento della S.C. sembra essere ormai consolidato nell’affermare che l’art. 2054 comma 2 c.c. è un criterio residuale che si applica in tutti i casi in cui non è possibile stabilire l’esatta misura delle diverse responsabilità dei soggetti coinvolti nella produzione del sinistro (da ultimo Cass. 7479/2020).

Nel caso di collisione tra veicoli, cioè, si deve procedere all’accertamento dell’effettivo grado di responsabilità dei conducenti dei mezzi. Tuttavia, ove le indagini svolte non abbiano permesso di determinare il grado di incidenza delle singole responsabilità, si deve applicare il secondo comma dell’art. 2054 c.c. e presumere che ciascuno dei conducenti abbia ugualmente concorso a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Tale meccanismo di attribuzione offre un criterio fittizio di imputazione della responsabilità laddove non sia possibile pervenire ad una esatta ricostruzione dei fatti di causa.

Nel corso del tempo la Corte ha esteso la portata applicativa dell’art. 2054 comma 2 c.c. indicando diverse ipotesi in cui si deve fare ricorso alla presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti in un sinistro: mancato accertamento del grado di responsabilità di tutti i soggetti coinvolti in uno scontro tra veicoli; accertamento della responsabilità di solo uno, o comunque di solo alcuni, dei soggetti, senza che sia stato possibile accertare il grado di colpa degli altri conducenti. Con riferimento a questo specifico caso, la Cassazione ha precisato che “ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’articolo 2054 c.c., comma 2, essendo tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (cfr. Cass. 22735/2019); dimostrazione della quota di colpa di un soggetto, ma mancata prova dell’assenza di responsabilità da parte del soggetto che nega un proprio contributo causale alla determinazione del sinistro. Sul punto la Corte, con la sentenza n. 13216/2016 ha stabilito che il concorrente che neghi la propria responsabilità deve provare di: 1. essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale; 2. essersi attenuto alle regole di comune prudenza; 3.essersi trovato nella condizione di non potere fare alcunché per evitare il sinistro.

La S.C., quindi, esprime un orientamento secondo, cui qualora vi siano delle incertezze in merito all’imputazione della responsabilità nella causazione di uno scontro tra veicoli, si deve applicare il secondo comma dell’art. 2054 c.c., con la conseguenza che tutti i soggetti coinvolti si presumono responsabili e tutti nella stessa misura.

La ratio di tale corrente di pensiero pare essere la seguente.

La circolazione di veicoli consiste in un’attività caratterizzata da una intrinseca potenzialità dannosa, che deve essere esercitata adottando tutte le cautele necessarie ad evitare la causazione di eventuali danni. Come per tutte le attività pericolose, anche rispetto alla circolazione di veicoli, pertanto, qualora dei danni si verifichino in concreto, la relativa responsabilità deve essere attribuita all’esercente l’attività che ha originato l’evento dannoso. Tale soggetto è individuabile, nel caso dell’art. 2054 c.c., nel conducente del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno.

Con specifico riferimento al caso di scontro tra veicoli, indicato nel secondo comma dell’art. 2054 c.c., i danni causati ai singoli mezzi devono essere posti a carico dei rispettivi conducenti. In detta ipotesi, infatti, sono necessariamente coinvolti più soggetti e ognuno di essi è considerato, ai sensi dell’art. 1227 c.c., coautore dell’evento dannoso. Questo in quanto il legislatore sembra far discendere dal coinvolgimento in una collisione la mancata adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare la causazione dell’evento dannoso da cui deriva l’attribuzione della relativa responsabilità.

Dal punto di vista dell’imputazione, poi, detta responsabilità deve essere posta a carico di tutti coloro che sono coinvolti nello scontro, ciascuno in ragione del rispettivo grado di colpa, grado che deve essere individuato con certezza attraverso appositi accertamenti istruttori.

Ove, tuttavia, non sia possibile determinare l’effettivo grado di responsabilità di un soggetto, la legge stabilisce, con una previsione iuris tantum, che i danni causati dallo scontro tra veicoli siano posti a carico di tutti coloro che sono coinvolti in eguale misura. Ciò in ragione del principio di equivalenza delle cause nella determinazione dell’evento, secondo cui, qualora non sia possibile stabilire il grado di incidenza delle singole responsabilità, tutte le condotte dei soggetti coinvolti devono essere considerate concause dell’evento in modo equivalente e le colpe dei corresponsabili si devono presumere uguali.

Da quanto sopra esposto si comprende quanto sia effettivamente ampio l’ambito di applicazione dell’art. 2054 comma 2 c.c., alla luce della rigorosità della prova che un soggetto deve fornire al fine di dimostrare l’assenza di una propria responsabilità nella causazione di uno scontro tra veicoli.


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