La prevalente funzione estetica rende i balconi dei beni comuni

La prevalente funzione estetica rende i balconi dei beni comuni

1. Il fatto

Il proprietario di un appartamento sito in un condominio campano aveva convenuto davanti al Tribunale di Benevento un altro condomino, suo vicino di casa, per far cessare le cause della caduta d’acqua dal balcone sovrastante a quello di sua proprietà. Il Tribunale, accogliendo la domanda introduttiva aveva condannato il vicino ad eseguire le necessarie opere per l’eliminare il denunciato inconveniente.  La Corte d’Appello di Napoli, tuttavia, accertava che i parapetti aggettanti dei balconi dell’edificio, per loro forma, materiali e colore, avessero funzione di accrescere la gradevolezza estetica del fabbricato, e perciò rientrassero tra le parti comuni ex articolo 1117 c.c., di proprietà di tutti i condomini, con conseguente difetto del necessario contraddittorio e rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 1.

2. Le ragioni della decisione

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, con  Sentenza 14 dicembre 2017, n. 30071, richiamando una precedente pronuncia a Sezioni Unite, ha statuito preliminarmente circa l’ammissibilità del ricorso valutando la stessa positivamente, in quanto la sentenza, con cui il giudice d’appello ha riformato o annullato la decisione di primo grado rimettendo la causa al giudice a quo ex articoli 353 o 354 c.p.c., andrebbe ritenuta immediatamente ricorribile per cassazione, trattandosi di sentenza definitiva (Cass. Sez. U, 22/12/2015, n. 25774).

Il proprietario del balcone danneggiato dalla caduta dell’acqua ha affidato il ricorso ad un esclusivo motivo, volendo in sostanza negare la natura di parte comune del parapetto aggettante del balcone dell’edificio.

La Corte, tuttavia, ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui è necessario distinguere: i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell’articolo 1117 c.c., in quanto non necessari per l’esistenza del fabbricato, né destinati all’uso o al servizio di esso;  il rivestimento del parapetto e della soletta, invece, devono essere considerati come beni comuni se svolgono una prevalente funzione estetica per l’edificio, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata e contribuendo a renderlo esteticamente gradevole (Cass. Sez. 2, 21/01/2000, n. 637 del; Cass. Sez. 2, 30/07/2004, n. 14576; Cass. Sez. 2, 30/04/2012, n. 6624).

3. Le conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, secondo la Corte di Cassazione, l’azione del condomino diretta alla demolizione, al ripristino, o comunque al mutamento dello stato di fatto degli elementi decorativi del balcone di un edificio in condominio (nella specie, relativi ai frontali ed ai parapetti), costituenti, come tali, parti comuni ai sensi dell’articolo 1117 c.c., n. 3, va proposta nei confronti di tutti i partecipanti del condominio, quali litisconsorti necessari, essendo altrimenti la sentenza inutiliter data (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11109 del 15/05/2007).


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Salvatore Davì

Avvocato, laureatosi con lode presso l'Università degli Studi di Palermo, affronta tematiche di diritto tributario, civile e tutela della privacy.

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