La prima applicazione del diritto agli alimenti al convivente di fatto dopo la Legge sulle Unioni Civili

La prima applicazione del diritto agli alimenti al convivente di fatto dopo la Legge sulle Unioni Civili

La legge sulle Unioni civili del 20 maggio 2016 n.76 denominata “Cirinnà” dal nome della deputata firmataria della proposta di legge, recante “Regolamentazione delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”  è stata approvata, sebbene dopo un travagliato iter  legislativo alle Camere.

Essa  pur non contemplando il matrimonio ha istituito le Unioni civili intese come convivenze stabili, vale a dire quali formazioni sociali che trovano  fondamento costituzionale negli artt. 2,3 Cost., e ha riconosciuto  ai conviventi gli stessi diritti e soprattutto doveri fino a quel momento riconosciuti agli etero dal codice civile.

Tutto sommato dei passi in avanti importanti, in un ordinamento giuridico, come quello italiano, che sebbene sia improntato alla laicità, tradisca una consolidata matrice cattolica, dove i modelli tradizionali della famiglia( padre, madre, figli) sono ancora sono forti.

Tra le tutele riconosciute,  per fare degli esempi, l’obbligo reciproco di assistenza morale e materiale, la coabitazione, a contribuire, ognuno secondo la propria capacità contributiva ai bisogni comuni; la scelta del regime patrimoniale della comunione in assenza di specifiche convenzioni tra i conviventi; La possibilità di essere nominato amministratore di sostegno del convivente.

In materia di lavoro, in caso di morte del prestatore di lavoro il diritto del convivente alle indennità previste agli artt. 2118,-2119 c.c.; in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza , la facoltà del convivente di fatto di succedergli nel contratto e i diritti di partecipazione agli utile dell’impresa familiare  ( art.230-bis c.c.); quindi in caso di cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti del convivente con precedenza rispetto ai fratelli e sorelle, se in stato di bisogno e se non in grado di provvedervi autonomamente ai suoi bisogni, in caso di cessazione della convivenza di fatto, in proporzione alla durata della convivenza e nella misura determinata dall’art. 438  II CO. c.c.

A tal scopo, si rileva  la prima applicazione delle novità legislative in tema di unioni civili e convivenze di fatto dello scorso 18 aprile della IX Sez. del Tribunale di Milano.

I giudici meneghini hanno stabilito per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà,  (il 05/06/2017 n.d.r.) , che il convivente può ottenere un assegno dall’ex partner.

La domanda tesa ad ottenere gli alimenti nei confronti del convivente avente diritto in quanto più debole economicamente secondo la ratio dell’istituto di cui art. 430 c.c. , deve essere proposta con giudizio autonomo e distinto, e non nella controversia riguardante la regolamentazione dell’affido dei figli minori.

La domanda per gli alimenti se proposta nel corso del giudizio davanti al Tribunale dei Minori è infatti inammissibile. Poi, è bene ricordare che la legge non è retroattiva e si applica ai giudizi per gli alimenti sorti  successivamente all’entrata in vigore della legge.


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