La privatizzazione del pubblico impiego

La privatizzazione del pubblico impiego

Per Privatizzazione del Pubblico impiego si intende quel processo di regolamentazione del rapporto di Lavoro Pubblico (ovvero alle dipendenze dello Stato o di altro Ente Pubblico) mediante una disciplina privatistica caratterizzata dall’utilizzo di contratti collettivi di lavoro.

Nonostante i Principi Fondamentali del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni risiedano nella Costituzione, in particolare negli articoli 3,28,35-40,51-52,54,97-98, e nelle norme di Diritto Pubblico, si è sviluppato nel corso degli anni ’90 l’intento di dare alle Pubbliche Amministrazioni una minore propensione allo spreco delle risorse umane ed economiche ed una maggiore capacitá produttiva (in armonia con le disposizioni ed i principi dettati dalla L. 241/90 tra i quali i principi di economicità, efficienza ed efficacia) da cui é derivato il fenomeno della privatizzazione che comporta una disciplina di Diritto Privato anche a quei rapporti di lavori in cui la parte datoriale é la Pubblica Amministrazione. Pertanto, ad esclusione di alcune categorie (professori e ricercatori Universitari, Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale della carriera Prefettizia e Diplomatica, personale che svolge attività nel settore del Mercato, del Risparmio e della Borsa, dipendenti delle forze armate), i rapporti di Pubblico Impiego hanno iniziato ad essere regolati contrattualmente negli aspetti riguardanti la gestione del loro svolgimento (diritti e doveri, stipendio, ferie, assenze, compiti, responsabilità). La disposizione che ha dato il via alla privatizzazione é stato il D. Lgs. n°29/93 (derivante dalla L. delega n°421/92 e recepito successivamente dal D. Lgs. 165/01 – Testo Unico sul Pubblico Impiego) con il quale si é stabilito che i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni fossero disciplinati contrattualmente mediante i “contratti “collettivi nazionali del lavoro  (C.C.N.L.)” stipulati dai sindacati dei lavoratori con un organismo si rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni nonché mediante contratti sottoscritti dai sindacati locali con le singole amministrazioni. A ciò si aggiunga che il rapporto di lavoro Pubblico, sottoposto al processo di privatizzazione, é costituito e regolato non giá da un atto di nomina da parte dell’Ente bensì da un contratto individuale di lavoro che riveste le forme del contratto tipico del diritto privato.

Tornando all’ “excursus storico”, delle norme da cui trae origine il processo di privatizzazione, giova menzionare il D.Lgs. n°396/97, il D.Lgs. n°80/98 ed il D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) che (con gli articoli 88 e seguenti) ha esteso la privatizzazione del Pubblico Impiego anche agli Enti Locali. Tuttavia, é stato il D.Lgs. n°165/01, aggiornato con il D.Lgs. n°75/17, a disciplinare in modo dettagliato il processo di instaurazione dei contratti collettivi ai dipendenti pubblici mediante l’istituzione di appositi livelli di contrattazione. Esistono, all’uopo, due livelli di contrattazione nel Pubblico Impiego, ex. art. 40 del predetto D.lgs. n°165/01, ovvero la contrattazione di comparto e la contrattazione integrativa relativa alle singole Amministrazioni. Inoltre, l’art.41 prevede, altresì, un ulteriore livello alla quale é devoluta la definizione dei comparti e che individua istituti e detta discipline comuni; per ogni funzione inerente o connessa al terzo livello é competente un organismo di coordinamento dei contratti di settore istituito in seno alla conferenza delle Regioni.

Spetta, quindi, all’Aran (Agenzia per la rappresentanza delle Pubbliche Amministrazioni) confrontarsi con i sindacati e stipulare i contratti collettivi nazionali (oltre ad esercitare attività di consultazione ed interpretazione dei contratti collettivi e funzioni di raccolta dati in materia di voti e deleghe ai sindacati ammessi alla contrattazione) per determinare lo stato giuridico ed economico dei lavoratori delle varie categorie raggruppate in macroaree e definite, appunto, “comparti di contrattazione”. I contratti collettivi, una volta stipulati, dovranno, inoltre, essere sottoposti al controllo della Corte dei Conti la quale dovrà pronunciare giudizio di compatibilità economico-finanziaria entro i successivi 40 giorni dalla presentazione per il controllo. Decorso il termine di 40 giorni, senza pronuncia della Corte, i contratti divengono efficaci e vincolanti (anche se il termine predetto potrà essere procrastinato dal Consiglio dei Ministri per ulteriori 15 giorni mediante motivate esigenze). In ordine alla vincolatività dei contratti collettivi, essa deriva dagli artt. 40 e 45 del D.Lgs. n°165/01 sia per quanto concerne gli aspetti normativi sia per quanto concerne il rispetto dei minimi retributivi. In caso  di lavoratori Pubblici non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, la vincolatività è garantita dal rinvio alla contrattazione presente nel contratto individuale (in riferimento a tale materia si é espressa la Corte Costituzionale con sentenza n°309/97) . A livello locale, l’Ordinamento Giuridico prevede la compresenza di norme statali e regionali, provinciali o comunali dovendo gli enti locali disciplinare con proprie disposizioni il funzionamento degli uffici e dei servizi in rapporto ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i quali vengono regolati anche gli organi, gli uffici, le responsabilità dei lavoratori ed il numero di dipendenti assegnati agli enti ed i procedimenti di selezione per le assunzioni. Sono escluse, infatti, dalla contrattazione collettiva nazionale l’organizzazione degli uffici, le prerogative dirigenziali, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e le procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

In conclusione, la Privatizzazione del Pubblico Impiego ha comportato: – l’integrale contrattualizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (con l’eccezione delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n°165/01) con la conseguenza che la definizione del rapporto, sia sotto l’aspetto giuridico che economico, é affidata al contratto di assunzione e alla contrattazione collettiva di settore; – l’assoggettamento dei Pubblici Dipendenti alle normative e agli strumenti del Diritto Privato; – la natura privatistica di tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro con esclusione dei comparti ex artt. 2 e 3 D.Lgs. n°165/01; – l’immediata vincolatività dei contratti collettivi senza necessitá di una fonte regolamentare di recepimento.


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Davide Romeo

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