La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia

La procedura della negoziazione assistita in materia di famiglia

L’entrata in vigore del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 ha introdotto la possibilità di esperire la procedura di negoziazione assistita tra avvocati in materia familiare.

L’obiettivo della riforma, allo scopo di alleggerire il carico gravante sul sistema giudiziario, è quello di permettere la risoluzione di controversie sorte tra i coniugi tramite una procedura extragiudiziale, di rapido svolgimento e sicuramente più economica rispetto a quella giudiziale. L’unico limite relativo alla possibilità di ricorrere a tale procedura, che rimane alternativa alla procedura giudiziaria ordinaria, è quello di non poter che avere ad oggetto unicamente diritti disponibili delle parti.

Infatti, l’attività solitamente demandata al Giudice viene svolta dagli avvocati delle parti, i quali devono assicurare la correttezza della procedura nonché il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

I coniugi possono in definitiva, raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mediante la negoziazione assistita da almeno un avvocato per ogni parte. Quest’ultimo requisito è fondamentale in quanto non è possibile che un unico avvocato assista entrambi i coniugi, anche se non si capisce bene il perché, visto che nei procedimenti dinanzi al Tribunale invece ciò è permesso.

La procedura può avere inizio (anche se questa fase è facoltativa) con l’invito a concludere negoziazione assistita proposta da un coniuge nei confronti dell’altro, il quale deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e del termine per la risposta, con l’avvertimento che il suo mancato rispetto avrà valore di rifiuto. Il termine per l’accettazione dell’invito è di trenta giorni, entro i quali dovrà essere comunicata dal ricevente l’eventuale adesione alla negoziazione assistita. Dopo l’avvio dell’attività di negoziazione, la quale, lo ricordiamo, dovrà vedere la partecipazione di almeno un avvocato per parte, qualora vi sia l’intenzione di trovare un accordo sulle questioni oggetto di controversia, si procederà alla sottoscrizione di una convenzione di negoziazione assistita tra le parti.

All’interno della convezione di negoziazione assistita, con la quale le parti si impegnano a cooperare in buona fede e lealtà, osservando il dovere di riservatezza, dovranno essere indicate le parti, i rispettivi avvocati e l’oggetto della controversia; la convenzione dovrà a pena di nullità essere redatta in forma scritta e contenere al suo interno, l’indicazione del termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni (prorogabili di ulteriori trenta) entro il quale dovrà essere concluso l’accordo e l’attestazione da parte degli avvocati che non vi siano i presupposti per la ricostituzione dell’unione materiale e spirituale tra i coniugi. Le firme delle parti dovranno essere inoltre autenticate dai rispettivi avvocati.

Dopo aver redatto e sottoscritto la convenzione, le parti assistite dai propri avvocati procederanno alla stesura dell’accordo vero e proprio, all’interno del quale dovranno essere indicate le condizioni, sia di natura patrimoniale che non, scaturite dall’esito delle trattative avviate con la stipula della convenzione di negoziazione assistita.

L’accordo dovrà necessariamente contenere al suo interno l’attestazione da parte degli avvocati che gli stessi abbiano esperito il tentativo di conciliazione tra le parti e informato le stesse della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare. Dovrà contenere inoltre la dichiarazione da parte degli avvocati che l’accordo non viola diritti indisponibili né è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico (art. 5 L. 162/2014). Anch’esso, ovviamente dovrà essere sottoscritto dalle parti e anche per autentica dai difensori.

Qualora la coppia abbia figli minori è necessario che all’interno dell’accordo, sia presente, oltre a quanto precedentemente prescritto, l’informazione alle parti dell’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con entrambi i genitori, l’esplicita previsione dei tempi di frequentazione, la determinazione degli obblighi di mantenimento e le determinazioni in merito all’affidamento e al collocamento dei figli.

Successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, entro 10 giorni, sarà necessario sottoporre al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ( individuato secondo criteri analoghi rispetto a quelli per l’individuazione del Giudice competente per la separazione o per il divorzio) l’accordo raggiunto tra i coniugi.

Si dovrà pertanto procedere al deposito presso la Procura dell’atto di convenzione assistita tra avvocati, dell’accordo raggiunto in esecuzione della convenzione, dell’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio, dei certificati di residenza delle parti, del loro stato di famiglia e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge.

Il Procuratore della Repubblica procederà successivamente all’apposizione del nullaosta o, in presenza di figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap od incapaci, al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il successivo inoltro all’Ufficio dello Stato Civile nei cui registri è stato iscritto o trascritto il matrimonio.

E’ fondamentale segnalare che, allo scopo di rilasciare il nullaosta, il Procuratore si limita a verificare la mera regolarità formale degli atti depositati, mentre per la concessione dell’autorizzazione lo stesso procede al riscontro della conformità delle pattuizioni contenute nell’accordo con l’interessi dei figli, con la conseguenza che difettando tale presupposto, il P.M. rimetterà entro 5 giorni gli atti al Presidente del Tribunale che fisserà entro i successivi 30 giorni l’udienza per la comparizione delle parti e facendo sì che il procedimento possa proseguire in via giudiziale.

Successivamente al rilascio del nullaosta o dell’autorizzazione da parte del Procuratore, è onere di uno o di entrambi gli avvocati che hanno assistito le parti in fase di negoziazione assistita procedere a trasmettere una copia, con attestazione di conformità all’originale cartaceo, dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile competente entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta apposizione, così da permettere la successiva trascrizione a margine dell’atto di matrimonio.

Non di secondaria importanza è, a tal riguardo, la possibilità prevista dall’art. 12 della L. 162/2014, la quale prevede la possibilità che i coniugi possano, in assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti concludere direttamente innanzi al sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile, un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’ufficiale dello stato civile riceve, personalmente da ciascuna delle parti, la dichiarazione che esse vogliono separarsi, far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra di esse concordate. Secondo la stessa procedura si può ottenere modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Nonostante l’accordo sia un atto di autonomia privata tra le parti, esso produce gli stessi effetti di un provvedimento emesso dal Giudice, ed è da considerarsi pertanto un vero è proprio atto esecutivo, tant’è che in ipotesi di inadempimento le parti possono procedere immediatamente alla sua esecuzione coattiva.

L’ultimo adempimento di cui sono onerati gli avvocati delle parti in seguito alla conclusione dell’accordo in esecuzione di convenzione di negoziazione assistita in materia familiare, in seguito alla concessione da parte del P.M. del nullaosta o dell’autorizzazione e in seguito alla tempestiva comunicazione degli atti all’Ufficiale di Stato Civile competente, è quello di depositare al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto o presso cui è iscritto uno dei due avvocati una copia dello stesso e la relativa documentazione. Ciò al fine di consentire al Consiglio dell’Ordine di trasmettere al Consiglio nazionale forense affinchè provveda al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmetta i dati al Ministero della Giustizia.

L’istituto della negoziazione assistita tra avvocati, in conclusione, presenta innumerevoli vantaggi per le coppie che vogliano addivenire ad una soluzione consensuale della separazione e/o del divorzio (oltre che alla modifica delle rispettive condizioni) con un’importante risparmio in termini di tempi e costi, assicurando comunque soprattutto in presenza di figli, un controllo esterno sula legittimità oltre che sul merito dell’accordo raggiunto all’esito della trattativa.


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Alessandro Ferrara

Avvocato, iscritto presso il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Catanzaro. Specializzato presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, prosegue i suoi studi in tema di diritto civile, diritto di famiglia e diritto del lavoro.

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