La prosecuzione dei contratti stipulati dalle singole società in capo al nuovo ente risultante dalla fusione

La prosecuzione dei contratti stipulati dalle singole società in capo al nuovo ente risultante dalla fusione

Il Legislatore ha previsto espressamente all’art. 2504 bis del Codice Civile gli effetti che derivano dalla fusione, ivi compresi gli effetti sui contratti in essere tra le parti. Ciò premesso, risulta necessario precisare che la disposizione normativa può essere derogata dall’autonomia negoziale delle parti.

Da una prima analisi del dettato normativo, introdotto a seguito della riforma delle società del 2003, si può comprendere come la società risultante dalla fusione (nel caso di c.d. fusione in senso stretto) o la società incorporante (nel caso di fusione per incorporazione) assumano “i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti […] anteriori alla fusione” (art. 2504 bis 1 comma)La fusione rappresenterebbe soltanto una “vicenda meramente evolutiva-modificativa del medesimo soggetto giuridico” (Cass. S.U. n. 14526/06), a differenza di quanto previsto antecedentemente alla riforma del 2003 ove, invece, tale operazione straordinaria aveva un effetto estintivo delle società partecipanti alla fusione. Nel nuovo testo dell’art. 2504 bis c.c. non trova più luogo l’aggettivo “estinte” riferito alle società partecipanti alla fusione e tale soppressione avvalora la tesi, prima condivisa solamente da una corrente minoritaria della dottrina, secondo cui si tratti solamente di una vicenda modificativa. Risulta evidente, a seguito della predetta riforma, come l’operazione si limiti ad attribuire ad un nuovo ente giuridico (nel caso di fusione per incorporazione non vi è neppure la costituzione di un nuovo soggetto giuridico), diverso dalle due società preesistenti per assetto sociale e patrimoniale, la prosecuzione dei rapporti giuridici che prima dell’operazione erano in capo alle società partecipanti. Il soggetto giuridico risultante diventa centro unitario di imputazione dei rapporti preesistenti. Quanto appena esposto è pacificamente sostenuto sia in dottrina sia in giurisprudenza (infra multis Cassazione Civile, Sez. III, 18 aprile 2012, n. 6058: “La fusione tra società non determina, nelle ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente evolutivo – modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo”; Cassazione Civile sez. VI, 18 novembre 2014 n. 24498; Cassazione Civile n. 3820/2013 o anche, incidenter tantum, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16/09/2016, n. 18188).

Per il combinato disposto degli art. 2504 e 2504 bis c.c. gli effetti della fusione decorrono dall’iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle Imprese (ai sensi del secondo comma dell’art. 2504 bis c.c.: “La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva”). È bene sottolineare come la natura di tale iscrizione sia di tipo costitutivo.

Quanto appena esposto interessa la disciplina giuridica prevista dal Legislatore, purtuttavia, trattandosi di una norma generale, l’autonomia negoziale ha ampia possibilità di statuire, per mezzo di scritture contrattuali, eccezioni e limitazioni. Non è inusuale che, nella stipula di un contratto, un peso rilevante nella decisione di contrarre sia rappresentato dalla qualità delle parti. L’intuitus personae, ossia la rilevanza delle qualità delle parti contraenti, costituisce uno dei cardini dell’accordo. A tutela della prosecuzione del rapporto, nato ab origine tra due parti ben definite dello stesso, si è soliti inserire nel testo contrattuale alcune clausole tipiche (quale ad esempio il divieto di novazione soggettiva, cessione del contratto o dei benefici dello stesso…). Taluni prevedono, piuttosto, alcuni diritti alla parte che subisce la modifica soggettiva dell’intuitus personae. I predetti diritti possono essere differenti per grado di tutela e protezione: alcuni contratti presumono unicamente un obbligo di comunicazione della variazione soggettiva, altri possono espressamente prevedere la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Il mutamento di una delle parti contrattuali si riscontra sia nel caso di sostituzione della persona fisica contraente sia, nell’ipotesi di persona giuridica, nella modifica della compagine sociale. Quest’ultima variazione può verificarsi per trasferimento di partecipazioni sociali, per influenza dominante ex art. 2359 c.c. ovvero per ulteriori operazioni straordinarie, quali ad esempio la fusione.


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Avvocato e dottore in economia, Junior Partner dello Studio Mainini & Associati, Istruttore federale di vela. Laureato in Giurisprudenza e in Economia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha frequentato un corso di specializzazione di un anno in diritto di impresa all'Università Bocconi di Milano. Assistente di diritto privato all'Università Statale di Milano, facoltà di Scienze Politiche.

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