La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea

La protezione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea

Sommario: §1. Introduzione – §2. La tutela dei diritti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – §3. Il rapporto tra Carta di Nizza e CEDU per la protezione dei diritti fondamentali – §4. Il meccanismo dell’articolo 7 del TUE

 

1. Introduzione

I trattati comunitari, a partire dal Trattato di Roma[1] del 1957 e i successivi, non contenevano alcun riferimento ai diritti umani. Del resto l’obiettivo primario perseguito dagli Stati contraenti era quello di avviare un’integrazione economica. Soltanto a partire dal Trattato di Amsterdam, il rispetto dei valori e dei diritti umani si impone come uno dei fondamenti dell’Unione Europea, quindi alle sue istituzioni nell’esercizio di qualsiasi competenza disciplinata dai Trattati, agli Stati membri, i quali potranno anche essere oggetto di misure sanzionatorie in caso violino in maniera grave tali principi, nonché agli Stati che intendano aderire all’Unione europea. Nonostante ciò, mancava ancora nel Trattato UE qualsiasi codificazione di diritti e libertà fondamentali. A tale risultato si è giunti con il Trattato di Lisbona[2] del 2007 che ha rafforzato l’impianto normativo. Ai sensi dell’art.2 del Trattato sull’Unione Europea (TUE), infatti,  l’Unione Europea si fonda sul rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, lo Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, che corrispondono in linea di massima ai diritti fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La recente proclamazione della Carta dei Diritti fondamentali a carattere vincolante rappresenta, in questo contesto, un indubbio rafforzamento dei valori dell’Unione europea, che accanto ai diritti civili e politici tradizionali promuove anche i diritti sociali ed economici e i cosiddetti nuovi diritti.

All’interno dell’Unione Europea, oggi, la tutela dei diritti fondamentali è garantita a diversi livelli: quello nazionale attraverso le Costituzione degli Stati membri, dagli obblighi giuridici derivanti dall’adesione dell’UE alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal sistema strettamente europeo previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, la quale stabilisce che tali diritti devono essere rispettati dall’Unione Europea e dagli Stati membri in sede di applicazione del diritto comunitario.

2. La tutela dei diritti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

Nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali dell’Unione Europea viene in rilievo la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, articolata in 54 articoli più un breve preambolo, solennemente proclamata dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione il 7 dicembre 2000 in occasione del Consiglio europeo di Nizza e adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo. La Carta costituisce una “raccolta” dei principi e delle libertà fondamentali ricavati dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, dai vari strumenti internazionali, tra cui la CEDU e dagli stessi Trattati comunitari.

Nella Carta si trovano una serie di diritti che la Corte di giustizia aveva fino a quel momento garantito in via giurisprudenziale tra cui la libertà di espressione[3] e d’informazione[4] al diritto a una buona amministrazione, la dignità umana[5], il diritto ad un processo equo ed entro un termine ragionevole[6] o il principio del ne bis in idem[7]. Questo dimostra come la Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) aveva creato una dottrina dei diritti non scritti che vincolava le istituzioni comunitarie. In particolare la Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del novembre 1969 ( Stauder, causa 29/69[8]) e in quelle successive come la sentenza Nold del 1974, ha costantemente affermato che i diritti fondamentali costituiscono parte integrante dei principi generali del diritto comunitario e che sono da esso garantiti. Questo dimostra come “la tutela dei diritti fondamentali è stata apprestata nel sistema dl diritto dell’Unione complessivamente considerato in maniera sufficiente pure se in assenza di un’espressa base giuridica[9]” ove la Corte ha svolto essenzialmente un ruolo di garante dei diritti fondamentali in attesa di una concreta definizione. Con il Trattato di Amsterdam si è assistito ad un rafforzamento delle disposizioni del Trattato UE in materia di protezione dei diritti fondamentali. L’art. 6, UE (art. 2 TUE), infatti, introduce l’indicazione espressa dei principi “comuni agli Stati membri” – su cui si fonda l’Unione, ovvero quelli di “libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto”. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 49 UE, il rispetto dei principi sanciti nell’art. 6, UE è divenuto un requisito essenziale per ogni Stato europeo che voglia domandare di divenire membro dell’Unione. In questo percorso l’obiettivo principale del Consiglio europeo di Colonia del 1999 era quello di elaborare un catalogo codificato di diritti fondamentali dell’Unione Europea e rendere esplicita l’affermazione di una serie di valori e principi, attraverso una loro precisazione e un loro ampliamento al di là di quelli tradizionalmente affermati. L’impegno di rendere maggiormente espliciti tali diritti è rintracciabile altresì nella Carta dove è precisato che “non introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.[10]” La Carta dei diritti fondamentali, dunque, con i suoi sei capi intitolati: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia, ha contribuito a rafforzare la solida giurisprudenza della Corte. Essa include concetti di diritti già esistenti come i diritti civili e politici essenzialmente tratti dalla CEDU; i diritti culturali e sociali, raggruppati nel Capo IV “Solidarietà”; e i diritti economici ma soprattutto introduce, ampliandone la portata, alcuni importanti e nuovi diritti, cioè i c.d diritti di “terza generazione” quali i diritti ambientali o la protezione della salute. A ciò si aggiunge una serie di “nuovi” diritti tra cui il diritto ad una buona amministrazione o diritto all’integrità della persona (art.3); la protezione della proprietà intellettuale (art. 17, par. 2); i diritti del minore (art. 24) o il diritto dei consumatori ad essere protetti (art. 38) per rispondere all’evoluzione di una società sempre più esigente su questi temi, adeguando tempestivamente il sistema. Altri diritti che trovano spazio nella Carta sono quelli desunti dal Trattato istitutivo tra cui il diritto di petizione o la tutela diplomatica e consolare, mentre altri diritti come i diritti degli anziani (art. 25) il divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32) sono desunti dalle Carte sociali adottate nell’ambito  dell’UE.

Con l’adozione del trattato di Lisbona, poi, la Carta acquisì lo stesso valore giuridico dei trattati (cosiddetto diritto primario dell’Unione), come previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, del TUE, diventando così una fonte vincolante di diritto primario stabilendo che l’Unione “riconosce” i diritti, le libertà e i principi da essa sanciti. “Con il Trattato di Lisbona si è rinunciato a trasferire la materiale elencazione dei diritti fondamentali nel testo del Trattato preferendo piuttosto pervenire al riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti dalla Carta[11].” Il meccanismo di tutela dei diritti fondamentali trova, pertanto, nella Carta il principale parametro di riferimento, rappresentandone la prima fonte, mentre il riferimento ai principi generali e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri risulta essere complementare.

Benché la maggior parte dei diritti che la Carta riconosce sono concessi a tutti,indipendentemente dalla nazionalità e dallo status,  l’art.51 par.1 stabilisce l’ambito di applicazione della suddetta Carta precisando che le disposizioni si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà. Relativamente agli Stati membri, come sancito dalla giurisprudenza della CGUE, l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale solo quando gli Stati membri agiscono nel rispetto della normativa dell’Unione Europea. La Carta, inoltre, sancisce l’obbligo per l’Unione e per gli Stati membri di promuovere l’applicazione dei diritti fondamentali in essa contenuti,secondo le rispettive competenze e quindi nel rispetto dei principi di attribuzione attinenti rispettivamente alla delimitazione e all’esercizio delle competenze conferite all’Unione dai Trattati. In tal senso il secondo comma dell’art. 6, par.1, TUE e l’art.51, par.2 della Carta stabiliscono che le disposizioni della Carta di Nizza non possono determinare in alcun modo un ampliamento, una modifica o l’introduzione di nuovi compiti e competenze per l’Unione rispetto a quelle definite dai Trattati, né può estendere l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

3. Il rapporto tra Carta di Nizza e CEDU per la protezione dei diritti fondamentali

Nel momento in cui la Carta è stata resa obbligatoria, il nuovo art. 6 par.2 TUE sancisce l’impegno e la competenza dell’Unione Europea di aderire alla CEDU, ma questa adesione non deve comportare una modifica  delle competenze dell’Unione definite nei trattati, e, come specifica il Protocollo n. 8[12], allegato ai Trattati, l’adesione non incidere “sulle competenze dell’Unione e sulle attribuzioni delle sue istituzioni” (art. 2). L’adesione dell’Unione Europea resta subordinata alla stipulazione di un accordo internazionale che, ai sensi dell’art.218 TFUE, dovrà essere concluso dal Consiglio all’unanimità previa approvazione del Parlamento Europeo. L’adesione alla CEDU implica un controllo giurisdizionale aggiuntivo ossia l’UE sarà soggetta, relativamente al rispetto dei diritti fondamentali, al sindacato della Corte di Strasburgo. I cittadini dell’UE e i cittadini dei paesi terzi residenti sul territorio Europeo potranno contestare dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo gli atti giuridici adottati dall’UE in conformità a quanto disposto dalla CEDU. Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, l’UE ha avviato i negoziati con il Consiglio d’Europa su un progetto di accordo di adesione. In seguito nel 2013 la Commissione europea ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi sulla compatibilità di tale accordo con i trattati. Il 18 dicembre 2014 la CGUE ha emesso un parere negativo affermando che, poiché l’Unione non può essere considerata uno Stato riservando ad essa un ruolo del tutto identico a quello di qualsiasi altra Parte contraente, il Progetto di accordo era suscettibile di pregiudicare le caratteristiche specifiche del diritto dell’Unione e l’autonomia di quest’ultimo[13].Per di più la Corte ha evidenziato che il progetto di accordo non prevede alcuna disposizione intesa ad assicurare un coordinamento tra la CEDU e la Carta.

Inoltre varie questioni si pongono con riguardo ai rapporti tra CEDU e ordinamento dell’Unione. In effetti, l’art.52 par.3 della Carta stabilisce una preminenza dei diritti garantiti della CEDU: esso precisa che  “laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione.[14]”  L’articolo in esame intende assicurare la necessaria coerenza tra la Carta e la CEDU affermando la regola secondo cui  qualora si abbia una corrispondenza tra i diritti della prima e quelli della seconda , i diritti della Carta devono essere applicati secondo il significato e la portata derivanti dalla CEDU. Il suddetto articolo precisa che il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza derivante della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia. Ma tale disposizione non limita l’autonomia del diritto dell’Unione e l’indipendenza della Corte di Giustizia UE infatti “nell’applicare i diritti della Carta, la Corte potrebbe non sentirsi vincolata a seguire esattamente i limiti e le condizioni fissati a tali diritti dalla CEDU[15]”.In effetti il suddetto art.52 precisa che l’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta possono incontrare delle limitazioni, nel rispetto delle condizioni previste,qualora sono necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione. L’ultima frase del par.3 è intesa a consentire all’Unione di garantire una protezione più ampia anche se la protezione accordata dalla Carta non può comunque situarsi in nessun caso ad un livello inferiore a quello garantito dalla CEDU.

Inoltre, come precisato dall’art.53, nessuna disposizione della Carta deve essere “interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” riconosciuti dalla Convezione europea. In altre parole, anche se il diritto dell’Unione Europea potrebbe offrire una protezione più estesa, “il livello di tutela dei diritti fondamentali previsto dalla CEDU costituisce lo standard minimo che deve essere garantito sia dall’Unione che dagli Stati membri[16].” Quindi questa disposizione mira a salvaguardare il livello di protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi d’applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto degli Stati membri e dal diritto internazionale[17] e la CEDU. In tal senso dispone anche l’art.53 della CEDU.

Relativamente all’elenco dei diritti previsti dai due strumenti in esame, alcuni di essi hanno significato e portata identici come la proibizione della tortura prevista all’art.4 della Carta corrispondente all’art.3 della CEDU oppure come il diritto al rispetto della vita privata e familiare previsto rispettivamente all’art.7 della Carta di Nizza e all’art.8 della CEDU cosi come l’articolo 10, paragrafo 1, corrisponde all’articolo 9 della CEDU relativamente all’libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Vi sono, invece, altri diritti della Carta che hanno significato identico a quelli della CEDU ma non hanno una piena corrispondenza in relazione alle limitazioni come, ad esempio, il diritto alla libertà e sicurezza informatica previsto all’art.6 della Carta UE senza alcun limite mentre l’art.5 prevede una serie di limitazioni. Ancora, alcuni diritti della CEDU come libertà e sicurezza dell’individuo prevedono una serie di precauzioni che non trovano una simile corrispondenza nella Carta. Quando non vi è una corrispondenza tra i diritti della CEDU e quelli della Carta “i primi perderebbero il loro carattere di preminenza e possono, dunque, subire quelle restrizioni, nel rispetto del principio di proporzionalità, che rispondano effettivamente a finalità generali riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui[18]” come previsto, in linea generale, dall’art. 52 par.1 della Carta, fatta salva la preminenza dei diritti della CEDU stabilito nell’art.52, par.3 in caso di “corrispondenza”.

4. Il meccanismo dell’art.7 del TUE

Con il Trattato di Maastricht e quello di Amsterdam il rispetto dei diritti umani è espressamente riconosciuto come uno dei fondamenti dell’Unione Europea, insieme ai diritti di libertà, democrazia e stato di diritto. Il trattato di Amsterdam, in particolare, prevede che l’unione eserciti un controllo politico sugli Stati istituendo un meccanismo sanzionatorio per garantire che i diritti fondamentali, così come altri principi e valori europei siano rispettati dagli Stati membri dell’UE. Ciò significa conferire all’UE il potere di intervenire in situazioni di «violazione grave e persistente» di tali valori e L’obiettivo dell’articolo 7 del TUE è quello di assicurare che tutti i paesi UE rispettino i valori comuni dell’Unione.

L’articolo 7 del TUE prevede, infatti, al paragrafo 1 una “fase preventiva”, che autorizza un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione europea ad avviare una procedura in base alla quale il Consiglio può accertare, deliberando con una maggioranza dei quattro quinti, l’esistenza di un “evidente rischio di violazione grave” in uno Stato membro dei valori dell’UE proclamati all’articolo 2 del TUE. Prima di procedere a tale decisione, è opportuno che abbia luogo un’audizione dello Stato membro in questione orientando e consigliando raccomandazioni a quest’ultimo, mentre il Parlamento Europeo deve dare la sua approvazione deliberando a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono (art. 354, par. 4, TFUE). Il rischio di violazione deve essere “evidente” e quindi qualificato mentre la violazione deve essere “grave”.Questa procedura, di natura preventiva, è stata recentemente attivata dalla Commissione in relazione alla Polonia, e dal Parlamento europeo in relazione all’Ungheria. Il meccanismo preventivo permette quindi al Consiglio di fornire un avvertimento al paese UE coinvolto prima che la «violazione grave» si materializzi. Anche se non espressamente previsto dal Trattato, non è escluso che il Consiglio possa rivolgere allo Stato interessato raccomandazioni al fine di risolvere la situazione di potenziale violazione grave[19]. In questa fase preventiva, il procedimento risulta essere prudente garantendo il rispetto del principio del contraddittorio nonché del controllo democratico da parte del Parlamento Europeo.

I successivi paragrafi dell’art.7 del TUE prevedono una fase “accertativa” (par.2) e usa fase “sanzionatoria” (par.3). Ai sensi del par.2 il Consiglio europeo può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2 TUE, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo. In questa procedura si accentua il carattere politico essendo il Consiglio Europeo (non il Consiglio) a decidere all’unanimità e non a maggioranza. Inoltre lo Stato membro in questione è legittimato a presentare delle osservazioni. In questa fase “accertativa” la violazione deve essere qualificata come persistente non solo grave ma persistente. Successivamente il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata[20], può decidere di adottare misure sanzionatorie (art.7 TUE par.3) come sospendere alcuni diritti connessi alla qualità di membro, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Ma agendo in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze che una siffatta sospensione possa avere sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche. Il Consiglio può decidere di modificare o di revocare le sanzioni precedentemente adottate, anche in questo caso a maggioranza qualificata. Lo Stato membro interessato non partecipa alle votazioni in sede di Consiglio o di Consiglio europeo. Affinché questo accada, la «violazione grave» deve essersi protratta per un determinato periodo di tempo.

Tuttavia è opportuno ribadire che le soglie di attivazione di entrambi i meccanismi previsti dall’art.7  (meccanismo preventivo in caso di “evidente rischio di violazione grave” e quello sanzionatorio solo in caso di “violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro”) sono molto alte. Diversi eventi in alcuni Stati membri hanno dimostrato che non sempre questi ultimi sono meccanismi idonei per agire prontamente a minacce allo Stato di diritto che si verifichino in uno Stato membro. Al fine di colmare il divario esistente tra l’attivazione delle procedure previste dall’art.7 e le procedure di infrazione, utilizzate in situazioni specifiche, nel 2014 la Commissione europea ha lanciato il “nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto”. Tale quadro “rispecchia il duplice obiettivo dell’UE di tutelare i suoi valori fondanti e potenziare la fiducia reciproca e l’integrazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.[21]” Lo scopo specifico del suddetto “Quadro” è quello di consentire alla Commissione di trovare una soluzione con lo Stato membro in questione affinché non vi si verifichi una minaccia sistemica allo Stato di diritto. Devono cioè essere minacciati l’ordinamento politico, istituzionale e/o giuridico di uno Stato membro in quanto tale, la sua struttura costituzionale, la separazione dei poteri, l’indipendenza o l’imparzialità della magistratura, ovvero il suo sistema di controllo giurisdizionale compresa, ove prevista, la giustizia costituzionale. L’istituzione del Quadro non impedisce alla Commissione di esercitare qui poteri conferitile dall’articolo 258 del TFUE nelle situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell’Unione, né impedisce l’attivazione diretta dei meccanismi previsti dall’articolo 7 del TUE qualora l’improvviso peggioramento della situazione in uno Stato membro imponga una reazione più forte da parte dell’UE. In ogni caso il nuovo meccanismo è volto essenzialmente al rafforzamento della capacità dell’UE di garantire una tutela efficace e uniforme dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri.

 

 

 


[1] Firmato il 25 marzo 1957, è il Trattato che ha istituito la CEE (Comunità Economica Europea) firmato insieme al Trattato che ha istituito la Comunità europea dell’energia atomica o EURATOM, entrambi con efficacia a partire dal 1 gennaio 1958. Insieme sono chiamati “Trattati di Roma” siglati da Italia, Francia, Germania Ovest, Belgio,Paesi Bassi e Lussemburgo.
[2] Firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato ufficialmente in vigore il 1 dicembre 2009, é il trattato che ha istituito la Comunità Europea.
[3] Connolly Case, C-274/99 P, sent. 6 marzo 2001.
[4] Vereinigte Familipress Zeitungsverlags-und vertriebs GmbH c. Heinrich Bauer Verla,C.368/95, Racc. parr.25-34.
[5] Omega, C-36/02, sent.14 ottobre 2004.
[6] Baustahlgewebe c.Commssione, C-185/95P, sent. 17 dicembre 1998; Racc.parr.37-65.
[7] Huseyin Gozutok e Klaus Brugge, C-18701 e -385/01.
[8] V. Corte di giustizia, Stauder, causa 29/69, sentenza del 12 novembre 1969.
[9] Tesauro, G., Diritto dell’Unione Europea, Settima Edizione, CEDAM Editore, agosto 2012,pp.132-133.
[10] Art. 51, p.2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
[11] Tesauro, G., op.cit., pp.133-134.
[12] Protocollo relativo all’articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull’unione europea sull’adesione dell’unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
[13] Parere 2/13 della Corte in seduta plenaria del 18 dicembre 2014. Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 180/14 Lussemburgo, 18 dicembre 2014 disponibile al seguente indirizzo: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-12/cp140180it.pdf
[14] Art.52 par.3 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
[15] Strozzi, G., Mastroianni, R., Diritto dell’Unione Europea, Parte Istituzionale, G.Giappichelli Editore, Torino,quinta edizione,2011, p.241.
[16] Napoletano, N., L’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in La tutela dei diritti umani in Europa tra sovranità statale e ordinamenti sovranazionali, a cura di Caligiuri, A., Cataldi,G., Napoletano, N., CEDAM Editore, Padova, 2010,p.38.
[17] Rif. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, 2007C 303/02, 14 dicembre 2007, Spiegazione relativa all’articolo 53 — Livello di protezione.
[18] Strozzi, G., Mastroianni, R., op.cit, p.238.
[19] Napoletano, N., op.cit., p.24.
[20] Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. Rif. art.354 e art. 238, paragrafo 3, lettera b) del TFUE.
[21] Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto, Strasburgo, 11.3.2014 COM(2014) 158 final, p.6. Disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:caa88841-aa1e-11e3-86f9-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1&format=PDF

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