La prova e la controprova scientifica per l’accertamento dell’infermità, stati emotivi-passionali

La prova e la controprova scientifica per l’accertamento dell’infermità, stati emotivi-passionali

Il giudice d’appello ha riformato la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di omicidio.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell’art. 89 c.p. da parte del giudice di merito per contraddittorietà della sentenza rispetto alle evidenze probatorie emerse in giudizio.

L’interessato ha eccepito che il giudice di appello non ha ritenuto rilevante le dichiarazioni resa dal CT di parte che ha comprovato il vizio di mente “intenso e grave” cui era affetto l’imputato.

La S.C., con la sentenza n. 11286/2018, ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

La Corte di Cassazione ha rievocato l’indirizzo formatosi in seno alla giurisprudenza che ha riportato i disturbi della personalità nell’alea del vizio di mente, ovvero nel concetto di infermità.

La S.C. ha rilevato però che il disturbo per essere considerato infermità deve essere filtrato da due limiti, quello di carattere quantitativo e qualitativo. Il disturbo deve essere di tale intensità da “incidere concretamente” sull’imputabilità dell’agente e quello eziologico, ovvero deve essere accertato che il reato è stato causato dal disturbo mentale cui è affetto il reo.

Se il reato è stato compiuto per effetto di “anomali caratteriali, alterazioni o disarmonie della personalità…” che non hanno i requisiti quantitativi e qualitativi precitati, nonché gli stati emotivi e passionali “…salvo …si inseriscono…in un quadro più ampio di infermità”, il reo non potrà essere esente da responsabilità penale.

Gli ermellini hanno escluso così dal novero delle infermità mentali tutti quei disturbi non indicativi di uno stato morboso tali da inficiare l’imputabilità del reo, ovvero le “reazioni a corto circuito” e ha ribadito che la verifica della capacità di intendere e volere, solo se non è sorretto da una motivazione logica e da criteri scientifici clinici, può non sottrarsi al sindacato di legittimità.

Si è detto che la decisione del giudice d’appello è viziata sotto il profilo motivazione, perché non ha dato conto della consulenza del ctp che ha rilevato un deficit del potere inibitorio e “…una certa dose di impulsività e una scarsa capacità a contenere le…emozioni”.

Un quadro clinico, quello del reo, aggravato anche dall’ossessione compulsiva che è stata appurata dall’esperto che ha causato l’esplosione improvvisa “nel corso di una reazione a corto circuito” tale ridurre il contatto con la realtà.

Il giudice d’appello ha ritenuto di confutare la consulenza in virtù di valutazioni di carattere non scientifiche, ma su indagini in ordine alla regolarità della vita quotidiana dell’imputato.

Solo critiche scientifiche analoghe a quelle presentate da un professionista avrebbero potuto rappresentare invece la base di una motivazione non viziata sotto il profilo della legittimità del provvedimento.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, è ritornata ad esaminare il tema della responsabilità penale del reo che ha commesso un reato mosso da una “reazione a corto circuito”.

Il sistema vigente, come si è già detto in altre occasione, in merito a questo tema è permeato da una antinomia di fondo, contraria al principio di legalità e al principio di uguaglianza, data dalla regola generale espressa dall’art. 90 c.p. e da norme che prevedono, invece, come circostanza attenuante ex art. 62, n.2 c.p. e come esimente ex art. 599 c.p. lo stato d’ira.

Se il favor libertatis è garantito da un sistema normativo connotato dai requisiti di chiarezza, prevedibilità e accessibilità delle norme per orientare le condotte dei cittadini, l’incertezza che genera la contraddizione rilevata non può essere legittima costituzionalmente.

È evidente lo sforzo che è chiamata a sostenere la giurisprudenza per ristabilire l’equilibrio del sistema in esame con una interpretazione estensiva degli artt.90 c.p. e 88 c.p.

La sentenza de qua ha ancorato lo stato emotivo ad un disturbo a carattere non transitorio tale da inficiare l’imputabilità del reo.

La S.C. ha indicato che il disturbo può essere causa di esonero dell’imputabilità quando è di tale intensità da “incidere concretamente” sull’imputabilità del reo e solo quando è certo processualmente la causalità tra il reato e il disturbo mentale.

Leggendo poi dietro le note della pronuncia, le anomalie della personalità e gli stati emotivi e passionali rilevano per l’esonero della responsabilità penale del reo solo quando hanno i requisiti indicati e quando “si inseriscono… in un quadro…di infermità”.

Nonostante però questo sforzo interpretativo della sentenza non si può dire che si è giunti ad un primo passo verso una certezza del quadro normativo de quo.

Il legislatore, ad avviso dello scrivente, è chiamato a modificare l’art. 90 c.p. riconoscendo che gli stati emotivi o passionali, ancorati ad un disturbo tali da far scemare grandemente l’imputabilità, possono ridurre la capacità di intendere di volere, come del resto già indicato in altre norme del codice penale; così il vulnus normativo può essere superato a garanzia dei principi predetti.


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Domenico Piccininno

Ha conseguito la laurea in giurisprudenza magistrale; esperto principalmente in diritto del lavoro, diritto civile, diritto penale, diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario, in criminologia forense e psicologia forense e HR con un master di “Criminologia e Scienze Forensi per l’investigazione e la Sicurezza” e corsi di Alta formazione nel settore legale, criminologico e di psicologia forense. Ha collaborato, in qualità di legal counsel and legal assistance, per vari studi legali di indirizzo civile e penale e, in qualità di consulente criminologo investigativo- forense e docente di criminologia forense, collabora per l’Istituto di Scienze Forensi (ISF) s.r.l.s. e ISF College Corporate University e collabora per l’Università popolare UNISED di Milano, in qualità di Prof. Aggiunto di diritto penale e procedura penale al primo anno del Corso biennale di Specializzazione in Criminologia forense presso il Dipartimento di Criminologia dell’Università popolare UNISED (MI). Collabora per vari istituti di formazioni accreditati in qualità di docente di diritto e criminologia forense. Ha collaborato, altresì, presso la Procura della Repubblica di Bari e presso l’ufficio economato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e offre servizi di consulenza tecnica forense per aziende, per istituti di credito, per privati, alle Procure delle Repubbliche per conto dell'ISF s.r.ls., in qualità di Vice coordinatore e Responsabile ISF s.r.l.s. PUGLIA, in tema di imputabilità, capacità a testimoniare, valutazione di personalità, stalking, violenze e abusi sessuali, valutazioni bio-psico-sociali connessi ai reati, coadiuvato dall'equipe specializzato dell'ISF s.r.l.s. È saggista per alcune riviste di indirizzo legale e di scienze forense e autore e co-autore di alcuni manuali di indirizzo forense, quali i "Compendi di diritto penale parte speciale"in 3 Volumi, ed. Primiceri e "L'indagini Investigativa. Manuale teorico-pratico", ed. Primiceri.

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