La punibilità della diffamazione a mezzo web posta in essere dai privati

La punibilità della diffamazione a mezzo web posta in essere dai privati

Sommario: Premessa storica – 1. La diffamazione nel Codice Penale e la differenza con la fattispecie abrogata dell’ingiuria – 2. I presupposti della punibilità – 3. Profili di incostituzionalità della diffamazione a mezzo stampa e potenziali ricadute sulla condotta del privato

 

Premessa storica

La società odierna è ormai caratterizzata dall’uso massiccio dei mezzi digitali, trai quali spiccano senza ombra di dubbio i social networks, che dominano il mercato informatico ed ai quali gran parte della popolazione mondiale ha libero accesso, potendo postare in essi una molteplicità di contenuti.

Partendo da questa semplice riflessione, ci si è a lungo interrogati sulla configurabilità di illeciti penali perpetrati proprio tramite messaggi o contenuti postati sulle piattaforme di “dominio pubblico” come ad esempio Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter o Linkedin, che costituiscono solo alcuni dei luoghi digitali sui quali è possibile condividere con una platea potenzialmente illimitata di soggetti le proprie esternazioni.

I predetti social networks costituiscono quindi dei luoghi virtuali dove una ricostruzione di un fatto od un affermazione infamante nei confronti di un determinato soggetto, possono avere un peso specifico decisamente maggiore rispetto ai casi in cui detti comportamenti siano posti in essere alla presenza di persone fisiche, proprio perché il contenuto pubblicato sul web può circolare liberamente ed essere visionato, condiviso, copiato da un numero di utenti in concreto non quantificabile data l’impossibilità effettiva di controllare la diffusione di quest’ultimo e la difficoltà di risalire agli autori materiali.

La Giurisprudenza, sin dall’inizio del nuovo millennio [1], a causa della potenziale lesività devastante delle condotte poste in essere su internet, ha iniziato a dar sempre maggior tutela ai soggetti vittime di questi comportamenti lesivi dell’onore e della loro reputazione effettuati online, optando per la rilevanza penale delle condotte lesive sovracitate.

Inoltre col passare degli anni, la capillarità con cui i social si sono diffusi ha imposto altresì una riflessione per ciò che concerne una serie di condotte fortemente rilevanti sul piano della reputazione e dell’onore, come la diffusione di materiale pornografico senza il consenso della persona ripresa o ritratta, rendendo necessaria l’introduzione nel codice penale di una norma ad hoc [2] relativa alle ipotesi di revenge-porn [3] mediante l’emanazione della Legge 69/2019, denominata “Codice Rosso”. [4]

Alla luce delle considerazioni appena esposte appare chiara la forza intrinseca di un messaggio od un contenuto veicolato tramite internet ed in particolar modo via social networks, nonché i suoi potenziali legami con il delitto di cui all’art. 595 del codice penale relativo alla diffamazione, che sarà di seguito l’oggetto principale della nostra analisi.

1. La diffamazione nel Codice Penale e la differenza con la fattispecie abrogata dell’ingiuria

All’interno del codice penale la diffamazione trova la sua disciplina all’art.595, il quale comprende una pluralità di condotte riconducibili alla suddetta fattispecie e difatti l’articolo consta di una molteplicità di commi volti a sanzionare le diverse forme che la diffamazione può assumere.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 . Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 . Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 . Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

Dal dettato dell’articolo possiamo innanzitutto evincere la sua differenza con il reato d’ingiuria, successivamente abrogato,  [5] in quanto l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore. [6]

Sono dunque da tenere distinte le due fattispecie, in quanto un’espressione ingiuriosa pronunciata nei confronti di un soggetto in sua presenza non darà più luogo ad una responsabilità penale ma bensì ad un semplice illecito civile, con una sanzione che va dai cento euro fino agli ottomila, così come previsto dall’art. 4 del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

Il significato dell’illecito rimane sostanzialmente lo stesso: l’offesa all’onore e al decoro [7] di una persona presente. Quando viene commessa in modo non verbale o con mezzi di comunicazione a distanza (anche informatici o telematici), essa deve consistere in una comunicazione diretta alla persona offesa, Altrimenti, potremmo essere di fronte a un caso di diffamazione.

Sarà fondamentale per rintracciare la fattispecie dell’ingiuria in luogo di quella ben più grave della diffamazione, che l’offesa all’onore ed al decoro siano rivolti direttamente alla persona presente, senza che sia effettuata una comunicazione con una pluralità di soggetti.

Chiarita questa importante distinzione, per comprendere l’applicabilità dell’art.595 ai comportamenti diffamatori operati dai privati sui social networks, dovremo volgere lo sguardo al terzo comma dell’articolo in questione.

Esso infatti prevede un’ipotesi particolare di diffamazione aggravata poiché “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”.

Partendo dal dettato del comma sovraesposto, viene spontaneo chiedersi se l’ipotesi diffamatoria aggravata possa integrarsi mediante una condotta posta in essere sui social, in quanto non espressamente indicato dal terzo comma dell’art.595, il quale fa genericamente riferimento a “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, ponendo dei dubbi all’interprete sulla effettiva configurabilità della diffamazione operata via social.

Una prima importante indicazione viene fornita dalla Giurisprudenza che con una serie di pronunce [8] ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al terzo comma per la diffamazione a mezzo stampa compiuta da testate online.

Il mutamento è avvenuto a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite 20 luglio 2015, n. 31022, Sallusti e Fazzo, [9] che ha segnato l’equiparazione tra la testata giornalistica cartacea e quella telematica, la quale ha confermato la possibilità di una configurabilità della diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità per il redattore della informazione offensiva.

Non essendo possibile effettuare una analogia in malam partem nei confronti della diffamazione via web operata dai privati, ci si è dovuti affidare nuovamente agli orientamenti giurisprudenziali più recenti, i quali hanno confermato che l’ipotesi relativa alla diffamazione aggravata sia applicabile anche nei confronti di condotte operate sui social networks da parte degli utenti registrati sulla piattaforma dove è avvenuta la diffamazione [10], le quali però dovranno essere valutate nei termini relativi alla loro portata offensiva ed alla capacità di raggiungere un numero di persone apprezzabile dal punto di vista numerico. [11]

Successivamente ad una prima fase di titubanza, si è quindi giunti a ritenere pienamente applicabile la fattispecie di cui all’art.595 comma terzo per ciò che concerne i comportamenti scorretti tenuti dai fruitori dei vari social networks, soprattutto per arginare il sempre più crescente fenomeno dell’hating, spesso posto in essere proprio nelle piattaforme digitali più famose.

Chiaramente poiché si possa incorrere nella responsabilità penale derivante da una diffamazione aggravata, non basterà una semplice condotta ingiuriosa, ma saranno necessari una serie di presupposti, anche quest’ultimi individuati dall’orientamento giurisprudenziale oggi dominante, i quali dovranno essere valutati dal giudice nel caso concreto per determinare la configurabilità del reato.

2. I presupposti della punibilità

La diffamazione aggravata da “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” si trova collocata in un terreno penalistico piuttosto impervio, in quanto per rintracciare la sussistenza di questa fattispecie l’autorità giudicante dovrà svolgere un approfondito controllo in merito alla presenza di una serie di presupposti non delineati legislativamente.

Il primo criterio da tenere in considerazione sarà relativo, come già specificato precedentemente, nella comunicazione con più persone tenendo in considerazione la pubblicità dello spazio virtuale e la potenziale illimitata diffusione del contenuto diffamatorio.

Difatti si registrano una serie di orientamenti giurisprudenziali che hanno confermato la punibilità ex art.595 comma terzo in merito a messaggi offensivi pubblicati sulle bacheche del social network Facebook [12], proprio in ragione della condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di soggetti. [13] La Suprema Corte ha dunque ritenuto particolarmente rilevante la cassa di risonanza che i social networks sono in grado di fornire ad espressioni o contenuti diffamatori, rendendo così giustificata l’applicazione della fattispecie della diffamazione aggravata. Diversa è invece la questione relativa alla punibilità dei messaggi inviati all’interno di gruppi privati, come ad esempio Whatsapp, poiché in questo caso sarà rilevante la eventuale presenza online della persona offesa e nel caso in cui quest’ultima partecipasse attivamente alla chat si configurerebbe l’illecito civile dell’ingiuria mentre se invece il messaggio venisse letto dalla persona offesa successivamente, si costituirebbe l’ipotesi di diffamazione aggravata qualora fossero partecipanti all’interno del gruppo almeno altre due persone. [14]

Dalle considerazioni appena esposte emerge ancora una volta la labilità tra l’ingiuria e la diffamazione, le quali seppur astrattamente simili, si differenziano proprio per la direzione dell’offesa all’onore ed alla reputazione. Chiarito questo primo importantissimo criterio in merito alla diffamazione aggravata occorrerà mettere in evidenza ulteriori presupposti fondamentali ai fini della punibilità, ossia la riferibilità in concreto del messaggio alla persona offesa nonché la riconducibilità del contenuto diffamatorio al presunto autore. Nelle ipotesi di diffamazione attraverso messaggi non diretti alla persona offesa, o nei quali essa non è citata, la Corte di Cassazione ha affermato che può desumersi però la riferibilità soggettiva del messaggio diffamatorio da circostanze fattuali come ad esempio i pregressi e burrascosi rapporti lavorativi intercorsi tra le parti. [15]

Pertanto anche nel caso in cui non avvenga l’espressa menzione del nome dell’offeso l’utilizzo di espressioni, qualità e qualifiche che siano ritenute inequivocabilmente riferibili a quest’ultimo, è configurabile l’ipotesi di diffamazione aggravata.

Di maggior complessità risulterà invece accertare che l’autore del contenuto diffamatorio sia effettivamente il soggetto denunciato dalla persona offesa, in quanto non risulta sempre agevole rinvenire con certezza all’identità dell’autore del contenuto diffamatorio [16].

Si reputa necessaria l’individuazione da parte delle autorità inquirenti del c.d. indirizzo “IP”, ovvero del codice numerico assegnato in via esclusiva ad ogni dispositivo elettronico, nel momento stesso della connessione ad una determinata postazione del servizio telefonico. L’indirizzo IP risulterà pertanto di fondamentale importanza in quanto consente di individuare la linea da cui è stato pubblicato il contenuto diffamatorio e permette, altresì, di verificare la corrispondenza o meno a quella riconducibile al soggetto sospettato. Per l’attribuzione della responsabilità penale dovrà dunque accertarsi obbligatoriamente la corrispondenza del predetto indirizzo IP, potendosi configurare un caso di furto d’identità nei confronti del presunto autore. [17]

Alla luce di questi presupposti applicativi traspare come la diffamazione aggravata relativa ai messaggi e contenuti pubblicati sui social networks non sia sempre di immediata riconoscibilità, dati i numerosi accertamenti da compiere per i quali sarà spesso fondamentale l’ausilio di una consulenza tecnica per il recupero dei dati informatici.

Inoltre a rendere ancor più complesso l’accertamento della punibilità in capo all’autore del contenuto diffamante, bisogna necessariamente tenere presente l’eventuale esistenza di cause di giustificazione, applicabili anche alle condotte tenute online. In primo luogo è possibile fare riferimento alle scriminanti relative al diritto di cronaca giudiziaria [18] ed al diritto di critica, le quali riguardano l’attività professionale posta in essere dal giornalista che ha dunque l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa e di accertare la verità del fatto pubblicato, essendo altrimenti responsabile dei danni derivanti dal reato di diffamazione, salvo che non provi la sua buona fede ai sensi dell’ultimo comma dell’art.59 , il quale esclude la punibilità del giornalista qualora avesse ritenuto per errore che esistessero circostanze di esclusione della pena, salvo che non si trattasse di un errore determinato da colpa a lui imputabile.

Al fianco di queste due grandi esimenti della punibilità è possibile individuarne una terza, la quale trova una larga applicazione in relazione a comportamenti diffamatori tenuti dai privati, contenuta nell’articolo 599 del codice penale. [19] L’articolo sovracitato afferma infatti che “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”, prevedendo un’esimente nei confronti di chi abbia perpetrato un comportamento diffamatorio in ragione della provocazione subita. Da questa previsione del codice penale si evince la volontà del legislatore di evitare di estendere eccessivamente l’ambito della condotta punibile, giustificando il soggetto che è a sua volta vittima di un fatto ingiusto compiuto dall’altra parte.

Risulterebbe infatti profondamente illogico punire un soggetto che ha scelto di non rimanere inerte ad una provocazione effettuata da un terzo, in quanto nel caso in cui anche questo atteggiamento fosse punito, si arriverebbe alla paradossale conseguenza di non poter rispondere in nessun modo alle eventuali offese all’onore ad al decoro perpetrate nei confronti della nostra persona. Per chiudere il quadro relativo alle esimenti, appare poi utile segnalare la previsione dell’art.598 [20] del codice penale, concernente il diritto alla difesa costituzionalmente garantito dall’art.24, che prevede “non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un’Autorità amministrativa, quando le offese concernono l’oggetto della causa o del ricorso amministrativo, non trova applicazione agli scritti, che non siano relativi ad una controversia giudiziaria o ad un ricorso amministrativo”. Quest’ultima previsione normativa trova il proprio fondamento nell’esigenza di garantire la libertà di discussione e di difesa alle parti e ai loro difensori nell’ambito dei procedimenti contenziosi, che in caso contrario risulterebbe irrimediabilmente limitata e minata nella sua essenza.

3. Profili di incostituzionalità della diffamazione a mezzo stampa e potenziali ricadute sulla condotta del privato

Nonostante le numerose cause esimenti della responsabilità penale presenti nel nostro ordinamento, la fattispecie normativa della diffamazione è da sempre oggetto di un acceso scontro sul piano dottrinale, in quanto presenta inequivocabilmente una serie di punti di contrasto con le previsioni costituzionali in materia di libertà d’espressione. [21]

La complessità della questione è dimostrata in primo luogo dall’eventuale applicabilità della pena detentiva prevista dall’art.595 c.3 nei confronti dei soggetti che svolgano attività giornalistica, la quale è stata ritenuta compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti, garantita dall’art. 10 della Convenzione, soltanto in circostanze eccezionali, vale a dire in caso di grave lesione di altri diritti fondamentali, come ad esempio nel caso di diffusione di discorsi d’odio o di istigazione alla violenza; questi principi sono stati ribaditi dalla Corte EDU anche nelle recenti sentenze [22] pronunciate nei confronti dell’Italia , seguendo la scia di alcune importantissime decisioni prese negli anni precedenti [23] a quest’ultime. Recentemente è stata infatti rimessa alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale, sollevata con due ordinanze dai Tribunali di Salerno e di Bari, sez.Modugno, la quale investe proprio l’art.595c.3 in relazione all’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (“Disposizioni sulla stampa”).

Difatti i giudici remittenti, in conformità con gli orientamenti della Corte Edu hanno ritenuto il combinato disposto di norme che prevede una pena detentiva per il giornalista, irrimediabilmente in contrasto con gli artt.3 e 21 della Costituzione in quanto «manifestamente irragionevole e totalmente sproporzionata rispetto alla libertà di manifestazione di pensiero, anche nella forma del diritto di cronaca giornalistica, fondamentale diritto costituzionalmente garantito dall’art. 21 Cost., la cui tutela, in assenza di contrari interessi giuridici interni prevalenti, non può che essere favorevolmente estesa nelle forme stabilite dalla giurisprudenza della Corte Edu, eliminando così, salvi i “casi eccezionali”, anche la mera comminazione di qualunque pena detentiva».

La Corte Costituzionale si è poi espressa con l’ordinanza n.132/2020, con la quale ha assegnato al Legislatore il compito di rimodellare la disciplina delle sanzioni per ciò che concerne le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa ex.art.595 c.3 tenendo conto che «Un così delicato bilanciamento spetta primariamente al legislatore, che è il soggetto più idoneo a “disegnare un equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco, che contempli non solo il ricorso – nei limiti della proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva dell’illecito – a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come in primis l’obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare, rispondendo allo stesso interesse degli ordini giornalistici pretendere, da parte dei propri membri, il rigoroso rispetto degli standard etici che ne garantiscono l’autorevolezza e il prestigio, quali essenziali attori del sistema democratico. In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio». [24]

Seppur la presente ordinanza riguardi espressamente coloro che svolgano attività giornalistica professionalmente, è indubbio che la stessa abbia potenziali rilievi anche per ciò che concerne il comportamento diffamatorio posto in essere dai privati, poiché se si ritiene irragionevole(salvo in casi di particolare gravità) la pena detentiva nei confronti dei giornalisti, in quanto quest’ultimi vedono la propria professione indissolubilmente legata alla libertà d’espressione ed al diritto di critica, non si comprende perché lo stesso principio non possa essere applicato nei confronti dei privati cittadini proprio in ragione del fatto che anch’essi godono della tutela di cui all’art.21 della Costituzione, ossia della libertà d’espressione.

Per comprendere gli sviluppi di quest’importante ordinanza ed esaminare le eventuali positive ed auspicabili ricadute sui privati, dovrà attendersi il 22 Giugno 2021, data alla quale la Corte Costituzionale ha rinviato la trattazione delle questioni relative alla diffamazione a mezzo stampa ex art.595c.3,considerando anche l’inerzia totale del legislatore sul tema relativo .

 

 

 

 


1 Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, sez. V, già con la sentenza n. 4741 del 27/12/00 ha avuto modo di affermare che l’ “utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a ledere il bene giuridico dell’onore nonché potenzialmente diretta “erga omnes”, pertanto integra il reato di diffamazione aggravata”.
2 Ci si riferisce all’art.612-ter del Codice penale introdotto con la recentissima Legge n. 69/2019 c.d. “Codice Rosso, rubricato” Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” punito con la pena della reclusione da uno ad anni sei
3 In dettaglio Vedasi A.Sorgato, Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici, psicologici,Giuffrè Editore,2019 G.M.Caletti,”Revenge Porn”. Prime Considerazioni In Vista Dell’introduzione Dell’art. 612-Ter C.P.: Una Fattispecie “Esemplare”, Ma Davvero Efficace?, in Diritto Penale Contemporaneo,2019
4 In dettaglio sulla L. 69/2019 Vedasi B.Pezzini,A.Lorenzetti, La violenza di genere dal Codice rosso al Codice Rocco. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno,Giappichelli,2020;P. Di Nicola,F.Menditto, Codice rosso. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (L. n. 69/2019),Giuffrè Editore, 2020; G.L. Gatta, Il Testo Del Disegno Di Legge “Codice Rosso” (Revenge Porn, Costrizione O Induzione Al Matrimonio, Deformazione/Sfregio Del Viso, E Molto Altro Ancora), in Diritto Penale Contemporaneo,2019
5 Articolo abrogato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.
6 Massima contenuta nella sentenza. n. 10313/2019 Cass.Pen.
7 Sul concetto di onore e decoro come beni giuridici tutelati, ampiamente Mantovani, Delitti contro la persona, Padova, 2005, p. 235; Marinucci – Dolcini, sub. art. 595 c.p. in Codice Penale Commentato, Dei Delitti contro la persona, Milano, 1999, p. 4042; Fiandaca – Musco,I delitti contro la persona, in Diritto penale Parte speciale, Bologna, 2007, p. 87.; A. Visconti, Reputazione, dignità, onore. Confini penalistici e prospettive politico-criminali, Torino, 2018, p. 629 ss.
8 Cass.Sez Unite 20 Luglio 2015,Sallusti e Fazzo ;Cass. sez. V, 25 febbraio 2016 n. 12536 e, più recentemente, Cass., sez. V, 23 ottobre 2018/11 gennaio 2019 n. 1275, Sgroi e Tritto
9 Per una trattazione più approfondita della vicenda vedasi M.Mariotti, Rimessa Alle Sezioni Unite La Questione Sull’ammissibilità Del Sequestro Preventivo, Mediante Oscuramento, Di Un Sito Web Di Una Testata Giornalistica, in Diritto Penale contemporaneo,2015; S.Scapin,Inammissibilità del sequestro preventivo di testate giornalistiche online nei casi di presunta diffamazione,in Giurisprudenza Penale,2015
10Sul punto F.Verri, V.Cardone, Diffamazione a mezzo stampa e risarcimento del danno. Online, blog e social forum,,Giappichelli,2017, p.25 ss ;F.Colapaoli,A.Coppola, F. R.Graziani e M.Mirone, Social Network e Diritto,Giappichelli,2017
11 Cass.Pen. Sez I,28/04/2015 n. 24431
12 E.Birritteri, Diffamazione E Facebook: La Cassazione Conferma Il Suo Indirizzo Ma Apre A Un’estensione Analogica In Malam Partem Delle Norme Sulla Stampa,in Diritto Penale Contemporanero,2017
13 Cass. Sez. V Penale 13/07/2015 n. 8328;Cass. Sez. V Penale n. 30737/2019:
14Cass., Sez. V penale n. 7904/2019 nella quale la la Suprema Corte ha stabilito il nuovo principio per il quale si configura la diffamazione sulla chat: “L’eventualità che tra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona nei cui confronti vengono formulate le espressioni offensive non integra l’illecito di ingiuria, ma il delitto di diffamazione, posto che, sebbene il mezzo di trasmissione/comunicazione adoperato (‘e-mail’ o ‘internet’) consenta, in astratto, (anche) al soggetto vilipeso di percepire direttamente l’offesa, il fatto che il messaggio sia diretto ad una cerchia di fruitori – i quali, peraltro, potrebbero venirne a conoscenza in tempi diversi – fa sì che l’addebito lesivo si collochi in una dimensione ben più ampia di quella interpersonale tra offensore ed offeso”.
15 Cass.Sez V Penale 01/07/2008 n.31392;Sul punto vedasi F. Buffa, Informatica ed Internet nella giurisprudenza, ,Key Editore,Milano,2018, p.89
16V.Pezzella, La diffamazione. Le nuove frontiere della responsabilità penale e civile e della tutela della privacy nell’epoca dei social, delle fake news e degli hate speeches,Utet Giuridica,2020
17 Cass. Pen. sez. V, 22/11/2017, n. 5352
18 Per una panoramica completa in merito all’evoluzione del diritto di cronaca e di critica vedasi Ramacci, Tutela
dell’onore e mezzi di comunicazione di massa, Milano,1979; Grifantini, Cronaca giudiziaria e principi costituzionali, in AA.VV., Processo penale e informazione, Macerata 2001, 81., ; Fiandaca – Musco. Diritto Penale Parte Generale,pp.285ss,Zanichelli,2016; Marinucci,Dolcini,Gatta,Manuale di diritto penale. Parte generale,Giuffrè editore,2020
19 In dettaglio vedasi A Boido,la Suprema Corte si pronuncia su provocazione e stato d’ira, Nota a Sent. Cass.Sez.V Penale 09/062011 pres.Marasca, in Archivio Penale,2011
20 In argomento, Vassalli,Le cause di non punibilità,Milano, 1960, p.617;G. Pecorella, Semantica Versus Ideologie.L’errore sulle c.d. Cause di esclusione della pena,in Archivio Penale,2019
21 L.Tomasi, Diffamazione a mezzo stampa e libertà di espressione nell’orizzonte della tutela integrata dei diritti fondamentali,in Sistema Penale,2021;M.Pisapia, Detenzione e libertà di espressione. Riflessioni sul trattamento sanzionatorio del reato di diffamazione a mezzo stampa in occasione della pronuncia della Corte Costituzionale,in Giurisprudenza Penale,2019
22 Sent. 24 settembre 2013, Belpietro contro Italia; 7 marzo 2019, Sallusti contro Italia.
23 Corte Edu, sentenza della grande camera 17 dicembre 2004, Cumpănă e Mazăre contro Romania; Sentenza 27 marzo 1996, Goodwin contro Regno Unito
24 Corte Cost. ord. N.132/2020,Pres.Cartabia, redatore Viganò;In argomento vedasi Mantovani, Dalla Consulta Un Requiem Per La Tutela Penale Dell’onore?, in Discrimen,2020;M.Castellaneta,La Corte Costituzionale chiama il Parlamento sulle modifiche in tema di diffamazione secondo il “modello Cappato”(a proposito di Corte cost.n.132/2020),in Giustizia Insieme,2020

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