La qualifica di imprenditore e le azioni dei creditori nelle società di persone

La qualifica di imprenditore e le azioni dei creditori nelle società di persone

Nelle società organizzate su base personalistica la modificazione del contratto sociale richiede necessariamente il consenso di tutti i soci o per le cause previste dalla legge, salva l’eccezione che riguarda la trasformazione in società di capitali, fusione e scissione di società di persone che richiede la maggioranza dei soci secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili e salvo in ogni caso il diritto di recesso del socio dissenziente. La maggioranza non può dunque modificare o limitare la posizione del socio nella società. Nelle società semplici, tali modificazioni vanno necessariamente iscritte ai fini della  pubblicità notizia, e questo  a pena di inopponibilità ai terzi.

Nelle società in nome collettivo e  nelle  società in accomandita semplice, nonché  nelle società semplici  agricole  ai fini della  pubblicità dichiarativa  le stesse  vanno iscritte a pena di inopponibilità ai terzi.  Il recesso del socio  diviene operativo  operativo pur se non iscritto verso i soci e i terzi che ne erano a conoscenza ma non nei confronti del creditore sociale ignorante  tale situazione, anche dopo il recesso.

La data dell’iscrizione rileva  dunque ai fini dell’efficacia costitutiva,  delle condizioni per eseguire la modificazione  nonché della decorrenza del termine concesso al terzo per proporre opposizione. L’ordinamento sociale presuppone l’esistenza della società da intendersi come comunione unificata che comporta un unificazione della collettività dei soggetti partecipanti. Avremo dunque un’unificazione della collettività dei soci, ma anche autonomia patrimoniale e regime di comunione contrattuale ( peculiare)  nonché l’indisponibilità durante  tutta la durata della società, dei beni conferiti da parte dei singoli, sia pure pro quota.  Caratteristica essenziale della società è la destinazione dei beni dallo scopo, rilevante per  gli stessi soci e per i  terzi.

L’autonomia dei beni sociali  comporta la preferenza di soddisfazione dei creditori sociali rispetto ai creditori particolari del socio, costituendo ciò il cosiddetto  obbligo della preventiva escussione del patrimonio sociale.

I beni sociali sono  posti dunque a garanzia delle obbligazioni assunte.

Nelle società a  base personale, considerata la natura del rapporto contrattuale, esistono conseguenze  specifiche e peculiari in ordine alla responsabilità personale del socio e all’acquisto della qualità di imprenditore.

Nelle società a base personale la qualifica di imprenditore compete a tutti i soci sia pure congiuntamente  e la responsabilità per le obbligazioni sociali è diretta e principale sul socio in quanto appartenente a tale collettività.

L’articolo  2267  del codice civile   consustanzia la responsabilità personale del socio che si aggiunge a quella della società in via sussidiaria.

La qualifica di imprenditore compete dunque al gruppo e non al socio singolo, anche se questo assume le obbligazioni inerenti l’attività ed è perciò  coimprenditore.

Sulla base delle considerazioni  finora  esposte  dobbiamo ora sottolineare anche i profili inerenti ai rapporti con i creditori e in particolar modo distinguerli da quelli che invece sussistono con il creditore particolare del socio.

Il patrimonio della società è destinato al  raggiungimento dello scopo sociale.

L’azione del creditore particolare del socio può attuarsi, finché la società dura, sugli utili che siano di spettanza del socio e, al momento dello scioglimento sulla sua quota di liquidazione. Fino a quel momento il creditore particolare del socio può compiere solo atti conservativi sulla quota medesima per le S.n.c. e  per le società in accomandita.

Per le S.s., il creditore particolare del socio può richiedere la liquidazione della quota in qualsiasi momento e anche per le S.n.c. e le società in accomandita che non siano iscritte. Il presupposto è l’assoluta insufficienza dei beni del socio debitore.


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