La residenza non è un requisito concorsuale. TAR Toscana-Firenze, Sez. I, 27 giugno 2017, n. 891.

La residenza non è un requisito concorsuale. TAR Toscana-Firenze, Sez. I, 27 giugno 2017, n. 891.

La diatriba nasce a seguito dell’emanazione di un bando da parte del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) per lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio a supporto della biblioteca comunale, dell’ufficio turistico e nella gestione degli immobili. Il bando prevedeva, quale requisito di accesso, da possedere già alla data della sua pubblicazione, la residenza nel citato Comune.

A fronte della mancata ammissione al colloquio previsto nel bando, un interessato, non residente nel Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) per sua stessa ammissione, ha proposto ricorso innanzi al TAR con vittorioso accoglimento del gravame per l’illegittima esclusione fondata sul requisito della residenza ed annullamento della graduatoria.

Il Giudice adito ha sottolineato che l’ art. 51, comma 1, della Costituzione, prevede che tutti i cittadini possano accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla Legge. Secondo la giurisprudenza costituzionale, come evidenziato dal Collegio, si possono generare delle deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. ( Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 158/1969, n. 86 del 1963, n. 13 del 1961, n. 15 del 1960, secondo la ricostruzione effettuata dall’ordinanza n. 33 del 1988).

La Corte Costituzionale ha precisato che “non è razionale né corrisponde propriamente al fine di una migliore organizzazione del servizio, che sia data prevalenza assoluta, in materia di assunzioni impiegatizie, a situazioni estrinseche di residenza su situazioni intrinseche di merito”. Dunque, nei bandi di concorso bisogna far primeggiare il concetto di “merito comparativo”e non concedere, a priori, un titolo preferenziale ai residenti in una data sede regionale (cfr. Corte Costituzionale n. 158 del 1969).

Di conseguenza le discriminazioni fra concorrenti basate sulla residenza sono ammissibili sono se sussistano particolari e razionali motivi di organizzazione dei servizi.

Il Collegio richiama, nella sua decisione, oltre gli orientamenti della Corte Costituzionale anche le norme del Trattato dell’Unione ed in particolare l’ art. 39 secondo il quale: i lavoratori degli Stati membri sono liberi di circolare all’interno della Comunità europea per cui non può esistere alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. La libertà di circolazione va intesa inoltre come diritto di spostarsi liberamente a scopi lavorativi nel territorio degli Stami membri o di prendervi dimora per lo svolgimento di un attività di lavoro.

Infine, lo stesso art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n. 165/2001 statuisce “il principio di parità di accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.

Dunque il Collegio conclude che, in ragione degli orientamenti sopra espressi, il requisito della residenza, richiesto nell’impugnato bando emanato dal Comune di Palazzuolo sul Senio (FI), non può essere aprioristicamente indicato come condizione di partecipazione ad una procedura concorsuale (cfr. TAR Sicilia-Palermo, III, 31 maggio 2011, n. 1010) anziché, ad esempio, quale obbligo da assolvere in caso di assunzione in servizio ad esito della procedura stessa.

La sentenza emessa dal Collegio quindi assume una importanza significativa nel panorama della disciplina dei concorsi pubblici e, sicuramente rappresenta un orientamento da tenere presente all’esito della emanazione di bandi di concorso da parte delle P.A..


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