La responsabilità civile per danni al minore: a scuola, al parco giochi, in ludoteca

La responsabilità civile per danni al minore: a scuola, al parco giochi, in ludoteca

Premessa. Una questione estremamente interessante e dibattuta in campo giurisprudenziale oltre che in dottrina, è sicuramente il tema della responsabilità civile nella ipotesi, non certo infrequente, di danni e lesioni subite da minori nel corso dello svolgimento delle proprie attività scolastiche, ludiche e ricreative in genere.

La didattica moderna, infatti, ha ampliato l’offerta formativa indirizzata agli studenti: a partire soprattutto dall’art. 21 della legge n 59/97 e dal successivo art. 9 del DPR n 275/99 sulla autonomia delle istituzioni scolastiche, il tema dell’ampliamento dell’offerta formativa domina la scena del dibattito in ambito educativo-didattico.

Vengono, perciò, sempre più valorizzate tutte quelle esperienze pratiche e laboratoriali svolte anche al di fuori del tradizionale setting  delle aule scolastiche.

A ciò si aggiungano le esperienze formative svolte anche da altre agenzie extra-scolastiche (centri sportivi, palestre, ludoteche etc).

Fermo restando il valore educativo di tutte queste attività, non si può trascurare la questione relativa all’accresciuto rischio per il minore di farsi male, che impone ai genitori un grado maggiore di vigilanza e attenzione.

Danni subiti dal minore a scuola. Nella ipotesi dell’alunno che si faccia male a scuola, nel corso delle ore di lezione, è opportuno preliminarmente andare ad accertare quali siano i soggetti legittimati all’azione di risarcimento danni sia dal punto di vista attivo che da quello passivo.

Da un punto di vista della legittimazione attiva è qui solo il caso di ricordare che, nell’ipotesi in cui l’alunno sia minorenne, la legittimazione attiva spetta ovviamente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o al tutore; nella ipotesi in cui, invece, l’alunno sia maggiorenne potrà introdurre il giudizio in prima persona.

Per quanto riguarda invece l’aspetto della legittimazione passiva, la questione appare sicuramente più complessa: a tal proposito è opportuno premettere che Il personale docente degli istituti scolastici statali opera giuridicamente in rapporto organico con l’amministrazione statale e non col singolo istituto scolastico ove presta servizio. Conseguentemente per effetto dell’art. 61 della Legge n° 312/1980, sono riferibili direttamente al Ministero  dell’Istruzione i comportamenti, anche illeciti, posti in essere dagli insegnanti. Infatti, il medesimo art. 61, al comma 2, espressamente prevede che: “l’Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.”

Alla luce di quanto esposto, la legittimazione passiva è, dunque, sicuramente da individuarsi in capo al detto Ministero dell’Istruzione della Università e della Ricerca, oltre che in capo all’Istituto scolastico ove gli insegnanti prestano servizio.

Una volta individuati con chiarezza i soggetti legittimati passivi, è opportuno passare ad individuare la fattispecie giuridica nell’ambito della quale far rientrare l’ipotesi di evento dannoso che qui ci occupa.

Una prima soluzione è certamente individuabile facendo riferimento all’art. 1218 c.c.: in virtù di detto articolo, infatti, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’Istituto scolastico e quindi conseguentemente anche il Ministero dell’Istruzione sono da ritenersi responsabili, in via contrattuale, dei danni fisici eventualmente subiti dall’alunno nel corso dell’orario scolastico. La giurisprudenza di legittimità ha definito come “contratto di protezione” il rapporto negoziale che si instaura tra allievo ed Istituto scolastico. Al momento dell’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dell’allievo, si determina l’instaurazione di un vincolo negoziale tra alunno ed Istituto scolastico, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dalla scuola, deve ritenersi sicuramente inclusa anche quella di vigilare al fine di garantire la sicurezza e la incolumità dello studente nel corso dell’orario scolastico. E’ opportuno a tal proposito precisare che per orario scolastico si deve intendere non soltanto il momento delle lezioni frontali tradizionali, ma anche, più in generale, ogni altra attività didattico-ludico-ricreativa che sia organizzata e riferibile all’Istituto scolastico frequentato.

In via subordinata, la responsabilità dell’Istituto scolastico e del Ministero dell’Istruzione per danni fisici subiti dall’alunno può, altresì, invocarsi anche in via extracontrattuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 2048 c.c. e 2043 c.c.: infatti, in virtù degli indicati articoli incombe, in capo agli insegnanti, nel periodo in cui gli alunni sono loro affidati, una specifico obbligo di vigilanza sugli stessi. Lo stesso art. 2048 c.c., terzo comma, prevede una forma di responsabilità aggravata a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una “culpa in vigilando”, di un negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli studenti.

Tale responsabilità è vincibile da parte del Ministero dell’Istruzione unicamente provando che l’insegnante non ha potuto “impedire il fatto”, dimostrando nello specifico di avere rispettato tutte le norme di legge e regolamentari previste, di avere adottato tutte le cautele e tutte le cure finalizzate ad evitare eventi lesivi, e che nessun altro insegnante, in quelle medesime circostanze, avrebbe potuto evitare il fatto.

I danni al minore all’interno di un parco giochi. Quanto alla ipotesi del minore che subisca lesioni all’interno di un parco giochi, la Corte di Cassazione, con sentenza n° 18167/2014, ha sostenuto che i genitori del minore potranno ottenere il risarcimento del danno patito, invocando la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., unicamente nel caso in cui provino che gli elementi ludici (altalene, scivoli etc), presenti all’interno del parco medesimo, siano difettosi e realizzati non a regola d’arte e che degli stessi il danneggiato abbia fatto “un utilizzo assolutamente corretto”.

Argomenta, infatti, la Suprema Corte che nel momento in cui il genitore accompagna il figlio minore all’interno di strutture adibite a parco giochi la propria azione non può prescindere da due elementi fondamentali: la prevedibilità dell’evento dannoso intesa come previsione con la ordinaria diligenza del concretizzarsi di una situazione di pericolo; e l’elemento del dovere di cautela del soggetto, inteso come adozione da parte di chi entra in contatto con la cosa di un grado maggiore di attenzione, proprio in ragione della prevedibilità dell’evento dannoso.

Già con altre sentenze precedenti, la Corte di Cassazione ha confermato tali concetti: in particolare, la sentenza n° 7276/1997, relativa alla caduta di un minore da un’altalena in un giardino comunale, ha escluso la responsabilità dell’Ente comunale, in virtù dell’art. 2051 c.c., sulla base della constatazione che l’altalena era costruita a regola d’arte e “adeguata agli standard dei manufatti del genere destinati ai parchi giochi.”

Con la successiva sentenza n° 12401/2013, la Suprema Corte, con riferimento al caso della caduta di un minore dal dondolo di una giostra allocata all’interno di un parco giochi messo a disposizione da un ristorante, ha statuito che in capo al titolare del ristorante incombe l’unico  obbligo di mettere a disposizione della clientela un parco giochi “a perfetta regola d’arte”, non essendo riferibile allo stesso alcun obbligo di sorveglianza sui minori utilizzatori delle strutture del parco giochi.

Infine, con la più recente sentenza n° 11657/2014, che riguardava la caduta di un minore da uno scivolo ubicato all’interno di un parco comunale, la Corte di Cassazione ha con chiarezza precisato che la caduta di un bambino da uno scivolo è un evento certamente prevedibile e sicuramente evitabile con l’adozione di cautele di normale diligenza.

Danni subiti dal minore in ludoteca. Una ipotesi sempre più frequente di lesioni subite dai minori è sicuramente quella che si verifica in una ludoteca, ove i bambini passano qualche ora di gioco spensierato o dove, sempre più comunemente, desiderano organizzare le proprie festicciole di compleanno.

Per attività di ludoteca possiamo normalmente intendere la messa a disposizione dei minori di un locale, dotato di numerose e diverse attrezzature ludiche (scivoli, tappetini, gonfiabili etc), cui spesso si accompagna la fornitura di un servizio di animazione per intrattenere i piccoli utenti. Nelle ludoteche, normalmente, la fornitura dei servizi appena elencati avviene verso il pagamento di un prezzo di ingresso.

Anche con riferimento alla ipotesi del minore che si faccia male nel corso del periodo di sua permanenza all’interno della ludoteca, la giurisprudenza è concorde nel riconoscere, ex art. 2051 c.c., la responsabilità del gestore unicamente nella ipotesi in cui mette a disposizione dei piccoli utenti strutture ed attrezzature non a regola d’arte o ambienti non manutenuti alla perfezione.

La giurisprudenza è, altresì, concorde nell’affermare che, a differenza di quanto accade per gli insegnati, non è ipotizzabile in capo al gestore della ludoteca un obbligo di vigilanza sul minore utilizzatore della struttura.


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