La responsabilità dell’appaltatore per i danni arrecati a terzi nell’esecuzione dell’opera

La responsabilità dell’appaltatore per i danni arrecati a terzi nell’esecuzione dell’opera

Il contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del Codice civile. Secondo lo schema tipico, l’appaltatore si impegna al compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro che, se non è determinato dalle parti o determinabile sulla base degli accordi contrattuali, deve essere individuato facendo ricorso ai criteri suppletivi di cui all’art. 1657 Cod. civ.

Ciò che caratterizza tale tipologia contrattuale è la forte autonomia di cui gode l’appaltatore nella gestione dell’opera e dei rischi connessi alla sua realizzazione. L’art. 1655 Cod. civ. stabilisce, infatti, che l’appaltatore assume l’impegno di eseguire l’opera o il servizio “con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio“. Ciò rimanda alla tipica figura dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2082 Cod. civ. consentendo, inoltre, di differenziare la figura dell’appalto da quella del contratto d’opera di cui all’art. 2222 Cod. civ., ove l’opera o il servizio sono svolti dall’obbligato “con lavoro prevalentemente proprio“.

Sotto il profilo strutturale, l’appalto è un contratto consensuale, in quanto si perfeziona con il consenso legittimamente manifestato dalle parti con l’incontro delle rispettive volontà ai sensi degli articoli 1326 e seguenti Cod. civ. Si tratta, inoltre, di un contratto a prestazioni corrispettive, essendo il committente obbligato al pagamento di una somma di denaro a fronte dell’obbligo assunto dalla controparte.

Per la conclusione del contratto d’appalto non sono necessari particolari requisiti di forma, nemmeno ai fini di prova: il contratto può pertanto essere provato anche per testimoni, seppur nei limiti indicati dagli articoli 2721 e seguenti Cod. civ.

A differenza dei contratti di durata, come ad esempio la somministrazione ex art. 1559 Cod. civ., l’appalto rientra tra i contratti ad esecuzione prolungata, in quanto l’elemento temporale è qui correlato esclusivamente alla natura dell’opera da realizzare e non rientra nello schema tipico di riferimento.

Infine, l’appalto è qualificabile come contratto intuitus personae qualora il committente si sia determinato a concludere il contratto in ragione delle qualità dell’appaltatore instaurando con quest’ultimo un rapporto improntato alla reciproca fiducia. Tale assunto è confermato dall’art. 1674 Cod. civ., dal quale si ricava che il contratto d’appalto si scioglie se la persona dell’appaltatore è stata motivo determinante per la conclusione del contratto. Inoltre, si prevede la facoltà per il committente di recedere dal contratto qualora gli eredi dell’appaltatore non diano affidamento per la corretta esecuzione dell’opera o del servizio.

Dall’esecuzione dell’appalto possono derivare dei danni per i soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale tra appaltatore e committente. Si pensi ai danni che l’attività di costruzione può arrecare alla proprietà del fondo confinante per il mancato approntamento, da parte dell’impresa appaltatrice, delle necessarie misure provvisionali e di messa in sicurezza del cantiere.

Il rapporto tra appaltatore e terzi, in caso di danni nel corso dell’esecuzione dell’opera, è ascrivibile alla regola generale del neminem laedere e, pertanto, si rientra nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 Cod. civ.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (si vedano, fra le tante, Cass. n. 23442 del 2018; Cass. n. 1234 del 2016; Cass. n. 6296 del 2013), l’appaltatore è normalmente responsabile dei danni arrecati a terzi nell’esecuzione dell’appalto in ragione dell’ampia autonomia di cui gode. Egli assume su di sé tutti i rischi generalmente connessi alla gestione dei lavori, inclusi gli eventuali danni a terzi.

Deve escludersi, pertanto, una responsabilità del committente ai sensi dell’art. 2049 Cod. civ., non essendo l’appaltatore in alcun rapporto di dipendenza o subordinazione con il committente medesimo.

In alcuni casi, però, non è l’appaltatore a rispondere, bensì il committente. Ciò si verifica quando l’appaltatore esegue l’opera sotto la direzione costante ed esclusiva del committente agendo in qualità di mero nudus minister. Con le direttive vincolanti del committente viene meno l’autonomia dell’appaltatore, che si trova ad operare alla stregua di un subordinato e senza che gli possa essere addebitata alcuna forma di responsabilità verso terzi.

Se le direttive del committente hanno solo ridotto l’autonomia dell’appaltatore, senza però escluderla totalmente, entrambi i soggetti rispondono in solido, ai sensi dell’art. 2055 Cod. civ., per i danni arrecati a terzi (si veda, sul punto, Cass. n. 11194 del 2019).

Il committente è inoltre responsabile per culpa in eligendo qualora abbia scelto un’impresa appaltatrice totalmente inidonea a svolgere i lavori commissionati. L’affidamento del committente nella figura dell’appaltatore è idoneo a deresponsabilizzare il primo per i danni a terzi provocati dall’esecuzione solo se non appaia del tutto irragionevole, avendo il committente affidato l’esecuzione dei lavori ad un’impresa che, sin dall’inizio, egli stesso sapeva essere completamente sprovvista dei necessari requisiti di capacità ed organizzazione.

La responsabilità dell’appaltatore può altresì venire meno, almeno in parte, qualora il danno prodotto dipenda da un errore del progettista. In tal caso, non tutte le negligenze progettuali sono idonee ad esimere l’impresa appaltatrice dalla responsabilità verso terzi posto che, se si tratta di mancanze progettuali evidenti o riconoscibili secondo la diligenza richiesta, l’appaltatore è tenuto ad informare il committente, o per lui il direttore dei lavori, affinché vengano apportate le opportune varianti al progetto rendendo l’esecuzione dell’appalto conforme alle regole dell’arte.

Occorre, a questo punto, distinguere tra i danni causati dall’attività dell’appaltatore e i danni causati dalla cosa oggetto dell’appalto, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (si veda la già richiamata sentenza n. 23442 del 2018).

Nel primo caso, come visto, si applica la norma dell’art. 2043 Cod. civ., mentre in caso di danni causati dalla cosa si ricade nella disciplina dell’art. 2051 Cod. civ. Tale fattispecie è inquadrabile nella responsabilità oggettiva, dovendo il danneggiato provare soltanto il fatto illecito, il danno e il loro nesso di causalità. Il proprietario o custode della cosa potrà liberarsi dalla responsabilità provando che il danno è derivato dal caso fortuito, ossia da un evento imprevedibile ed inevitabile.

La giurisprudenza di legittimità chiarisce che l’affidamento dei lavori all’appaltatore non esonera a priori il committente dalla responsabilità per i danni eventualmente prodotti dalla cosa oggetto dell’appalto, in quanto tale soggetto mantiene la piena disponibilità materiale e giuridica del bene produttivo del danno.

Sarà pertanto il committente-proprietario a dover provare, ai sensi dell’art. 2051 Cod. civ., il caso fortuito, che potrà anche coincidere con l’errata esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore o con il mancato rispetto delle regole di prevenzione dei rischi gravanti proprio sull’impresa appaltatrice.

La stipula del contratto d’appalto, stante i suoi effetti solo inter partes, non può dunque comportare, in via preventiva ed automatica, un esonero dalla responsabilità che grava sul proprietario o custode del bene, a cui il terzo danneggiato ben può rivolgere le sue pretese risarcitorie.

In conclusione, può affermarsi che la responsabilità per i danni provocati nel corso dell’esecuzione di un appalto è generalmente attribuibile alla figura dell’appaltatore in ragione della sua autonomia e dell’assunzione del rischio complessivo per la realizzazione dell’opera. Nondimeno, tale ampia autonomia può in concreto restringersi per effetto delle ingerenze del committente che, in base alla loro intensità e vincolatività, possono finanche eliminare del tutto la responsabilità dell’appaltatore. Quest’ultima può altresì venire meno, totalmente o parzialmente, alla luce degli errori e delle negligenze attribuibili agli altri attori della fase realizzativa dell’opera, tra cui il progettista.


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