La responsabilità dell’ente e la particolare tenuità del fatto

La responsabilità dell’ente e la particolare tenuità del fatto

Con la sentenza n. 9072 del 2018 i giudici di legittimità delineano i profili di responsabilità dell’ente di cui al d.lgs. 231 del 2001 nelle ipotesi di applicazione della particolare tenuità del fatto nei confronti dell’imputato (art. 131 bis c.p.).

Sul punto l’art. 8 del suddetto decreto dispone testualmente: “la responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell’ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l’imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L’ente può rinunciare all’amnistia”.

Nello specifico, la normativa non prevede l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. poiché la relativa disciplina è stata introdotta con il d.lgs. 28 del 2015 senza alcun intervento di adeguamento delle disposizioni di cui al d.lgs. 231 del 2001.

Sul punto occorre dar conto di differenti filoni interpretativi: da un lato vi è una ricostruzione normativa che sostiene l’esclusione della responsabilità dell’ente, in quanto l’art. 8 del d.lgs. 231/2001 non ricomprende espressamente le cause di non punibilità tra le ipotesi che lascerebbero sussistere la responsabilità dello stesso.

D’altro canto, vi è una soluzione alternativa che consiste nel ritenere irragionevole una responsabilità dell’ente nelle ipotesi di estinzione del reato e non anche nelle ipotesi di reato accertato ma non punibile, sostenendo che si incorrerebbe in una mancanza di logicità laddove si perseguisse l’ente a seguito dell’applicazione dell’art.131 bis c.p. alla persona fisica.

Infatti, nelle ipotesi di prescrizione del reato la Suprema Corte ritiene che “in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice ai sensi dell’art. 8, comma primo, lett.b d.lgs. n. 231 del 2001 deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato” (Cass. Sez. VI, n. 21192 del 25.01.2013).

Una diversa ricostruzione, inoltre, considera inapplicabile alle persone giuridiche la struttura dell’istituto della particolare tenuità del fatto che, essendo basata sul soggetto dell’autore del fatto e sulle modalità della sua condotta, risulterebbe riferibile soltanto alla suitas propria della persona fisica.

Di fatto, secondo la giurisprudenza di legittimità non è possibile affermare una diretta incidenza della sentenza applicativa dell’art. 131 bis c.p. nel giudizio relativo alla responsabilità della persona giuridica, talché non sarà possibile estendere l’effetto di giudicato in mancanza di un’espressa previsione legislativa (è proprio l’art. 651 bis c.p.p. a limitare l’effetto della decisione al giudizio civile e amministrativo).

In conclusione, la Suprema Corte con la sentenza n. 9072 del 2018 cristallizza il seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da un’opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News

Articoli inerenti