La responsabilità dell’infermiere nella somministrazione della terapia

La responsabilità dell’infermiere nella somministrazione della terapia

Il ruolo dell’infermiere nella somministrazione della terapia è fondamentale; recentemente infatti la sua posizione è diventata praticamente centrale: dopo la prescrizione del medico, l’infermiere è divenuto il garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.

All’infermiere viene, quindi, richiesta maggiore attenzione nella somministrazione dei farmaci ai diversi pazienti. Questo perché il  problema dei decessi da errori di terapia, che comunque la giurisprudenza ha qualificato come prevedibile ed evitabile, richiede l’individuazione di strategie che possano ridurre i rischi che coinvolgono il processo di terapia nella globalità delle sue fasi: approvvigionamento; stoccaggio; prescrizione; preparazione; distribuzione; somministrazione.

In quest’ottica, l’infermiere deve seguire delle linee guida: correttezza di farmaco, dose, paziente, via e ora di somministrazione, registrazione, controllo; le linee guida poc’anzi menzionate pongono a carico dell’infermiere la responsabilità in caso di errori durante: la conservazione dei farmaci, l’allestimento, la preparazione della terapia, la distribuzione, la somministrazione, l’assunzione della terapia e il monitoraggio successivo.

Nel caso in cui dall’operato del sanitario dipenda un danno per il paziente vi saranno delle ripercussioni sia in ambito civile che in ambito penale.

Indubbiamente per l’infermiere vi è l’obbligo di rilevare evidenti inesattezze che riguardano la prescrizione terapeutica; in particolare errori che possono riguardare macroscopici errori di indicazione del dosaggio, della posologia o prescrizione di molecole cui il paziente è allergico e, quindi, segnalarle al medico per le adeguate revisioni.

Sostanzialmente, quindi, secondo i dettami della Suprema Corte, l’infermiere è esposto ad un delicato ruolo di verifica; tale ruolo risulta contiguo al compito di traduzione di quanto prescritto dal medico.

Grava inoltre sull’infermiere un vero e proprio obbligo di controllo qualora vi sia un caso di delega dell’atto di somministrazione della terapia orale a figure di supporto, come ad esempio la figura dell’OSS; in questo caso l’infermiere deve appurare la correttezza dell’operato altrui.

Un caso particolare di responsabilità dell’infermiere deriva da eventuali prescrizioni di farmaci  “off label”, ossia farmaci prescritti per patologie o in dosaggi o per vie di somministrazione differenti da quelli indicati dalla casa produttrice. In questi casi possiamo affermare che la posizione dell’infermiere è affine a quella del medico.

È implicito che l’infermiere sia esposto a responsabilità penale in caso di lesioni conseguenti all’effetto del farmaco assunto “off label” tanto quanto il medico in caso di mancato rispetto di tale regola cautelare[1].

Infine l’infermiere ha l’obbligo di appurare che vi sia stato il corretto recepimento delle informazioni fornite dal medico al paziente, così da assicurare un consenso consapevolmente prestato (così da garantire alla persona curata una autodeterminazione che sia il più consapevole possibile).


[1] il cui principio è stato enucleato dalla giurisprudenza costituzionale: “…la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione…” in sent. 282/2002.


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